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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 33702/2023

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 5159-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 35899/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/12/2022 R.G.N. 32336/2020; Oggetto R.G.N.5159/2023 Cron.

Rep.

Ud.27/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l'ordinanza n. 35899/2022 emessa il 17 maggio 202 2 e pubblicata il 7 dicembre2022, con cui questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso promosso da lla stessa parte , ha cassato in parte qua la sentenza impugnata, liquidando le spese del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. in complessivi E. 3162,00 oltre spese generali in misura pari al 15% ed accessori di legge, ferma restando la compensazione per metà disposta dal primo giudice; la cassazione è stata limitata alla riliquidazione delle spese del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. , senza che si provvedesse alla riformulazione dell’intera parte dispositiva quanto alla condanna dell’INPS al pagamento della medesima somma riliquidata; la Corte ha inoltre condannato l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in E.1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, omettendo di attribuire le spese in favore del difensore antistatario, così dichiaratosi nelle conclusioni del ricorso per cassazione.

Risulta in atti che la parte istante ha effettivamente richiesto in sede di conclusioni del ricorso iscritto al n.

R.G. 32336/2020 la distrazione delle spese e dei compensi in favore del difensore antistatario.

Rileva il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale, mentre non costituisce omissione ugualmente emendabile il non aver ulteriormente specificato la condanna dell’INPS al pagamento della somma riliquidata, trattandosi di esplicita cassazione in parte qua della sentenza impugnata, che resta ferma nel capo relativa alla condanna alle spese ed alla parziale compensazione; Il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che l'ordinanza n. 35899 /202 2 nella parte del dispositivo, a pag. 7, dopo le parole "accessori di legge" rechi l'indicazione "da distrarsi in favore del procuratore costituito dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 5159-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 35899/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/12/2022 R.G.N. 32336/2020; Oggetto R.G.N.5159/2023 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l'ordinanza n. 35899/2022 emessa il 17 maggio 202 2 e pubblicata il 7 dicembre2022, con cui questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso promosso da lla stessa parte , ha cassato in parte qua la sentenza impugnata, liquidando le spese del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. in complessivi E. 3162,00 oltre spese generali in misura pari al 15% ed accessori di legge, ferma restando la compensazione per metà disposta dal primo giudice; la cassazione è stata limitata alla riliquidazione delle spese del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. , senza che si provvedesse alla riformulazione dell’intera parte dispositiva quanto alla condanna dell’INPS al pagamento della medesima somma riliquidata; la Corte ha inoltre condannato l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in E.1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, omettendo di attribuire le spese in favore del difensore antistatario, così dichiaratosi nelle conclusioni del ricorso per cassazione. Risulta in atti che la parte istante ha effettivamente richiesto in sede di conclusioni del ricorso iscritto al n. R.G. 32336/2020 la distrazione delle spese e dei compensi in favore del difensore antistatario. Rileva il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale, mentre non costituisce omissione ugualmente emendabile il non aver ulteriormente specificato la condanna dell’INPS al pagamento della somma riliquidata, trattandosi di esplicita cassazione in parte qua della sentenza impugnata, che resta ferma nel capo relativa alla condanna alle spese ed alla parziale compensazione; Il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. Dispone che l'ordinanza n. 35899 /202 2 nella parte del dispositivo, a pag. 7, dopo le parole "accessori di legge" rechi l'indicazione "da distrarsi in favore del procuratore costituito dichi
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