CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26511/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 25/12/1994 avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale del medesimo capoluogo, che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto un involucro di cellophane trasparente contenente, al suo interno, un ulteriore involucro, nel quale era occultato un disco spezzato di sostanza stupefacente del tipo crack, del peso di grammi 21,6, nonché altre 47 dosi della medesima sostanza, del peso complessivo di grammi 13,2. 2. Rilevato che i motivi, ribaditi con la memoria depositata, con i quali è stato dedotto il vizio di motivazione per manifesta illogicità, apparenza, contraddittorietà, carenza di motivazione e travisamento della prova dichiarativa decisiva nonché il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio sono inammissibili. 3. Invero, il primo motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente si è limitato a censurare l'erronea valutazione della prova, senza indicare elementi idonei a disarticolare l'impianto logico della sentenza impugnata. Deduce, in particolare, una pretesa incompatibilità tra la versione riferita dall'operante e la ricostruzione del primo giudice, pur a fronte di un dato rimasto incontestato e posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità: l'osservazione diretta, da parte di uno degli operanti, del passaggio di un "sacchetto" da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], il quale si dava alla fuga e occultava l'involucro dietro un albero, ove veniva poi recuperato. Su tali basi, la Corte territoriale ha escluso l'esistenza di contrasti nella ricostruzione dei fatti, osservando, con motivazione immune dalle censure prospettate, che la circostanza per cui uno dei due operanti, pur non avendo assistito direttamente allo scambio, aveva partecipato al recupero dell'involucro occultato — descritto nell'imputazione come contenente, al proprio interno, un ulteriore "sacchetto" — abbia fatto riferimento a un solo sacchetto, mentre il giudice ne abbia indicati due, non incide né sulla corretta ricostruzione del fatto né sul giudizio di responsabilità. 4. Quanto al trattamento sanzionatorio, al netto del motivo di ricorso ribadito 2con la memoria depositata dal difensore, si lamenta che a fronte dell'inquadramento della condotta nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sia stata applicata una pena pari a "sei volte il minimo edittale". In proposito va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è richiesta solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). Nel caso di specie la Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice che ha bilanciato le circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva e inquadrato il fatto nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, argomentando che «non risulta suscettibile di ulteriore mitigazione, apparendo la pena adeguata - anche nel quantum di pena base scelto, alla luce del quantitativo di sostanza, di tutte le circostanze di fatto e del dato personologico emergente dal certificato penale - ad assicurare la finalità social preventiva della pena». 5. Alla dichiarazione di inammissIbilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M5 LUG 2026 r DIRETTORI, AMbAINISTRATIVD Do ner trini