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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 42625/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 2/7/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 7/6/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata disposta la custodia in carcere del predetto siccome gravemente indiziato del reato di concorso in detenzione e trasporto di una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina (artt. 110 cod. pen.,73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). 2.Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo:

2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione dell'art.273 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziarla a carico del ricorrente.

In particolare si censura: - la mancata individuazione del segmento di condotta concorsuale del ricorrente, non essendovi alcun riscontro di precedenti recuperi di droga da parte degli utilizzatori della Audi RS3, risultando neutra la presenza dell'Audi A3 del Kola a Bergeggi dal 13 al 17 aprile ed inidoneo a sorreggere la gravità indiziaria il soccorso prestato dal ricorrente al Brahami ed ai due soggetti rimasti ignoti che la notte del 17 aprile fuggivano al controllo della polizia; - la mancata individuazione del conducente della Audi A3 nei sopralluoghi di febbraio,marzo ed aprile, risultando che detta autovettura del Kola era nella disponibilità di altri; - il mancato accertamento della presenza del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] nei giorni antecedenti ed il giorno stesso della consumazione del fatto, risultando la presenza dello stesso nel lontano luogo di lavoro, lasciato solo un'ora e mezza dopo (ore 2:31) che i soggetti che avevano prelevato lo stupefacente si erano dati alla fuga (alle ore 1:00 risulta il controllo della polizia).

Pertanto, non può esservi fondamento al preteso previo accordo tra i correi, dovendosi - al più - riconoscersi il reato di favoreggiamento in capo al ricorrente.

Né risulta fondata l'affermazione secondo la quale la disponibilità della Audi A3 avrebbe rafforzato il proposito criminoso dei complici, posto che il GPS non ha registrato alcun movimento tra il 13 ed il 19 aprile (data del sequestro della vettura) ed essendosi utilizzata la Audi RS3 per la fuga.

2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 275, commi 1,3 e 3- bis, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari per la sola gravità del reato per r1A il quale si procede, non considerandosi che i compiti affidati al ricorrente risultano solo quelli attinenti al supporto logistico dei correi.

3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo avente ad oggetto la ritenuta gravità indiziaria costituisce riproposizione di questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità in presenza di una ricostruzione indiziaria dell'apporto concorsuale dato dal ricorrente che non incorre in vizi logici e giuridici allorquando (v. pg. 3 e ss. delal ordinanza impugnata) individua il previo accordo che ha legato i correi nell'impresa criminosa del 16 aprile sulla base della disponibilità offerta dal ricorrente ai sopralluoghi nella zona del fatto essendo sorpresa la autovettura in uso al predetto unitamente alla Audi RS31 poi utilizzata per stivare lo stupefacente appena prelevato dal containeri cinque giorni prima del fatto tnelle adiacenze della "casa vacanze da Claudio" a Bergeggi; della conduzione da parte del ricorrente della vettura WV Golf del fratello Eduart dalla provincia bolognese al territorio di Bergeggi, rinvenendo nella autovettura una copia della chiave della Audi RS3 rimasta a vado Ligure dopo la fuga dei complici; della disponibilità resa della propria autovettura Audi A3 - di cui è data precisa contezza della effettiva disponibilità - lasciata nell'area contigua al prelievo dello stupefacente e, infine, dell'immediato aiuto dato ai fuggitivi poco dopo il prelievo della partita di 185 kg di stupefacente.

5. Il secondo motivo costituisce censura in fatto alle ineccepibili ragioni che hanno sorretto il giudizio di esclusiva adeguatezza della misura inframuraria, considerandosi la gravità del fatto, la condotta dell'indagato ed ai correlati rapporti criminali che l'hanno resa possibile.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 2/7/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 7/6/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata disposta la custodia in carcere del predetto siccome gravemente indiziato del reato di concorso in detenzione e trasporto di una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina (artt. 110 cod. pen.,73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). 2.Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione dell'art.273 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziarla a carico del ricorrente. In particolare si censura: - la mancata individuazione del segmento di condotta concorsuale del ricorrente, non essendovi alcun riscontro di precedenti recuperi di droga da parte degli utilizzatori della Audi RS3, risultando neutra la presenza dell'Audi A3 del Kola a Bergeggi dal 13 al 17 aprile ed inidoneo a sorreggere la gravità indiziaria il soccorso prestato dal ricorrente al Brahami ed ai due soggetti rimasti ignoti che la notte del 17 aprile fuggivano al controllo della polizia; - la mancata individuazione del conducente della Audi A3 nei sopralluoghi di febbraio,marzo ed aprile, risultando che detta autovettura del Kola era nella disponibilità di altri; - il mancato accertamento della presenza del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] nei giorni antecedenti ed il giorno stesso della consumazione del fatto, risultando la presenza dello stesso nel lontano luogo di lavoro, lasciato solo un'ora e mezza dopo (ore 2:31) che i soggetti che avevano prelevato lo stupefacente si erano dati alla fuga (alle ore 1:00 risulta il controllo della polizia). Pertanto, non può esservi fondamento al preteso previo accordo tra i correi, dovendosi - al più - riconoscersi il reato di favoreggiamento in capo al ricorrente. Né risulta fondata l'affermazione secondo la quale la disponibilità della Audi A3 avrebbe rafforzato il proposito criminoso dei complici, posto che il GPS non ha registrato alcun movimento tra il 13 ed il 19 aprile (data del sequestro della vettura) ed essendosi utilizzata la Audi RS3 per la fuga. 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 275, commi 1,3 e 3- bis, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari per la sola gravità del reato per r1A il quale si procede, non considerandosi che i compiti affidati al ricorrente risultano solo quelli attinenti al supporto logistico dei correi. 3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo avente ad oggetto la ritenuta gravità indiziaria costituisce riproposizione di questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità in presenza di una ricostruzione indiziaria dell'apporto concorsuale dato dal ricorrente che non incorre in vizi logici e giuridici allorquando (v. pg. 3 e ss. delal ordinanza impugnata) individua il previo accordo che ha legato i correi nell'impresa criminosa del 16 aprile sulla base della disponibilità offerta dal ricorrente ai sopralluoghi nella zona del fatto essendo sorpresa la autovettura in uso al predetto unitamente alla Audi RS31 poi utilizzata per stivare lo stupefacente appena prelevato dal containeri cinque giorni prima del fatto tnelle adiacenze della "casa vacanze da Claudio" a Bergeggi; della conduzione da parte del ricorrente della vettura WV Golf del fratello Eduart dalla provincia bolognese al territorio di Bergeggi, rinvenendo nella autovettura una copia della chiave della Audi RS3 rimasta a vado Ligure dopo la fuga dei complici; della disponibilità resa della propria autovettura Audi A3 - di cui è data precisa contezza della effettiva disponibilità - lasciata nell'area contigua al prelievo dello stupefacente e, infine, dell'immediato aiuto dato ai fuggitivi poco dopo il prelievo della partita di 185 kg di stupefacente. 5. Il secondo motivo costituisce censura in fatto alle ineccepibili ragioni che hanno sorretto il giudizio di esclusiva adeguatezza della misura inframuraria, considerandosi la gravità del fatto, la condotta dell'indagato ed ai correlati rapporti criminali che l'hanno resa possibile. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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