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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24236/2026

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l 16/01/2025 R.G.N. 1504/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 4052/2024 la Corte di appello di Roma,decidendo in sede di rinvio a seguito della ordinanza dellaCorte Suprema di cassazione n. 11827/23, ha dichiarato ildiritto di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione del trattamentoNumero registro generale 15573/2025Numero sezionale 3205/2026di fine servizio -ex indennità di buonuscita- con incNluumseiroo dni era ccolta generale 24236/2026Data pubblicazione 30/07/2026nella base di calcolo dell’indennità ex art. 31 d.P.R. n.761/1979 in misura integrale e, per l’effetto, ha condannatol’INPS-Gestione INPDAP- al pagamento, in favore delricorrente, della somma, valutata all’attualità, di euro41.412,80, oltre accessori.

Ha, poi, condannato l’INPS alpagamento di metà delle spese di giudizio, liquidate, perl’intero, quanto al primo grado in euro 2.800,00, quanto algiudizio di appello in euro 3.500,00, in euro 1.700,00 quantoal giudizio di legittimità e in euro 5.000,00 quanto al giudiziodi rinvio.2.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, relativamente alla regolamentazione dellespese di lite, con due motivi.

L’INPS non ha svolto attivitàdifensiva.3.

Il ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 co. 1 e 92 co. 2 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stata disposta lacompensazione parziale delle spese dell’intero giudizio, inassenza di gravi ed eccezionali ragioni che la giustificassero.2.

Il motivo è infondato.Va premesso che, in tema di spese di lite, il sindacato dilegittimità sulla compensazione è diretto ad evitare che sianoaddotte ragioni illogiche o erronee a fondamento delladecisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in unaverifica in negativo in ragione dell'elasticità che caratterizzail relativo potere giudiziale, giacché la ripetizione ditali spese in favore della parte vittoriosa non costituisceNumero registro generale 15573/2025elemento indefettibile della tutela giurisdizionale (Cass. nN. umero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 24236/202612327/2026).Data pubblicazione 30/07/2026Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto diprocedere ad una compensazione parziale (in ragione del50%) delle spese dei diversi gradi di giudizio avendoriguardo, oltre all’andamento complessivo del giudizio, anchealla presenza nel tempo di orientamenti difformi ingiurisprudenza.In punto di diritto, va osservato che trale gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del2018), giustificano la compensazione delle speseprocessuali, rientra appunto l'incertezza giurisprudenzialesulla questione oggetto del giudizio all'epocadell'introduzione della causa (Cass. n. 6901/2025).Inoltre, deve precisarsi che la motivazione sullacompensazione delle spese va apprezzata nel suo complesso(Cass. n. 24531/2010) e, con riguardo al caso in esame, nellastessa pronuncia qui impugnata, si dà atto di un precedentedi legittimità poi superato da decisioni successive.Ciò è sufficiente, pertanto, per ritenere la sentenza gravata,che è in linea con i precedenti richiamati, immune dai vizidenunciati.3.

Con il secondo motivo si censura la “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91, 1° co., cpc e dei Decreti delMinistero della Giustizia n. 140 del 20.7.2012 (conparticolare riferimento agli artt. 4, 5, 11 e allegata TabellaA), n. 55 del 10.3.2014 (con particolare riferimento agli artt.4, 5 e allegata [OSCURATO:PERSONA]) e n. 147 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 360 n. 3 cpc (con particolareriferimento all’art. 2 e allegata [OSCURATO:PERSONA] ParametriNumero registro generale 15573/2025Numero di raccolta generale 24236/2026tariffari previsti dai suddetti decreti ministeriali senza fornireData pubblicazione 30/07/2026una motivazione congrua e coerente a giustificazione delloscostamento dei valori in essi riportati e senza alcunaindicazione, peraltro, dei decreti applicati”.4.

Il motivo è solo in parte fondato.È opportuno precisare che parte ricorrente, in relazione alvalore della causa compreso nello scaglione tra euro26.000,01 ed euro 52.000,00, nello specifico lamenta: a) peril giudizio di primo grado, il mancato adeguamento delleCorte di appello ai valori medi del d.m. n. 140/2012 (pari adeuro 4.500,00), essendo stato liquidato per l’intero la minoresomma di euro 2.800,00, senza alcuna specificazione perfasi, per ragioni e per la consistenza della praticatadiminuzione; b) per il giudizio di secondo grado, la mancataliquidazione dei valori minimi di cui al d.m. n. 55 del 2014,pari ad euro 4.757,50, essendo stata quantificata per l’interola somma dovuta in euro 3.500,00; c) per il giudizio dicassazione, la mancata liquidazione dei valori minimi, pari adeuro 2.756,00, di cui al d.m. n. 147/2022, essendo stataquantificata per l’intero la somma dovuta in euro 1.700,00;d) per il giudizio di rinvio, il mancato adeguamento dellaCorte territoriale ai valori medi, di cui al d.m. n. 147/2022,pari ad euro 9.991,00, essendo stata liquidata per l’intero laminore somma di euro 5.000,00, senza alcuna specificazioneper fasi, per ragioni e per la consistenza della praticatadiminuzione.Ciò premesso, per ciò che concerne il denunciato mancatoadeguamento ai valori medi, vanno richiamati gliorientamenti giurisprudenziali secondo cui: a) “In tema diliquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 delNumero registro generale 15573/20252012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per laN umero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 24236/2026determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cuiData pubblicazione 30/07/2026alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari,rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili,con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare"ulteriormente" il compenso in considerazione dellecircostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio delpotere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimie massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità,mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudicemedesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gliimporti da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, chesiano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla"forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino lamisura (Cass. n. 12537/2019)”; (principio valevole per ilprimo grado di giudizio); b) “In tema di liquidazione dellespese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'eserciziodel potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimoe il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità,mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudicedecida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo necessario, in tal caso, che sianocontrollabili le ragioni che giustificano lo scostamento e lamisura di questo (Cass. n. 19989/2021)”; c) “In tema dicompensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, nonhanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimitariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversaconvenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tuttiNumero registro generale 15573/2025Numero sezionale 3205/2026i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il marNguminereo ddi rai ccolta generale 24236/2026Data pubblicazione 30/07/2026discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere piùomogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiorecoesione all'interno della categoria dei professionisti”;(principio valevole per il giudizio di rinvio).Ne consegue che il giudice, che si discosta dai valori medisenza violare i minimi e massimi tariffari, non ha alcunobbligo di motivazione, essendo insita nella liquidazione lavalutazione delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregiodell'attività prestata, nonché dell’importanza, della natura,della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizionisoggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero edella complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.Le censure sul punto di parte ricorrente, che si limitano arilevare unicamente un difetto di motivazione circa lamancata applicazione dei valori medi, senza alcuna altraspecifica contestazione concreta, non sono pertantomeritevoli di accoglimento.Sono, invece, fondate le doglianze sulla dedotta violazionedei minimi, per il giudizio di secondo grado e di cassazione,perché risulta evidente come la liquidazione delle spesecontenuta nell'impugnata decisione sia inferiore ai dettiminimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla nonriconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabilitidai citati dd.mm., in relazione alle singole fasi processuali.5.

La sentenza gravata va, pertanto, cassata sulla regolazionedelle spese del giudizio di secondo grado e di cassazione e,per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito liquidando le spese, per l’intero,del giudizio di appello in euro 4.757,50 (in luogo di euro3.500,00) e quelle, sempre per intero, del giudizio diNumero registro generale 15573/2025Numero sezionale 3205/2026cassazione in euro 2.756,50 (in luogo di quella dNui meerou dri ora ccolta generale 24236/2026Data pubblicazione 30/07/20261.700,00), oltre agli esborsi documentati, al rimborso speseforfetario nella misura del 15 per cento e agli accessori dilegge, ponendole a carico dell’INPS.

Per il resto vannoconfermate le statuizioni della pronuncia impugnata.6.

Segue la condanna dell’intimato alle spese del presentegiudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie in parte il secondo motivo e rigetta il primo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,nei limiti dell’accoglimento e decidendo nel merito, liquida perl’intero le spese del giudizio di appello in euro 4.757,50 e quelledel giudizio di cassazione in euro 2.756,50, oltre agli esborsidocumentati, alle spese generali nella misura del 15% e agliaccessori di legge, ponendoli a carico dell’INPS.

Conferma per ilresto le statuizioni della sentenza impugnata.

Condanna l’INPSa rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio dicassazione, liquidate in euro 2.000,00 oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 16/01/2025 R.G.N. 1504/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 4052/2024 la Corte di appello di Roma,decidendo in sede di rinvio a seguito della ordinanza dellaCorte Suprema di cassazione n. 11827/23, ha dichiarato ildiritto di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione del trattamentoNumero registro generale 15573/2025Numero sezionale 3205/2026di fine servizio -ex indennità di buonuscita- con incNluumseiroo dni era ccolta generale 24236/2026Data pubblicazione 30/07/2026nella base di calcolo dell’indennità ex art. 31 d.P.R. n.761/1979 in misura integrale e, per l’effetto, ha condannatol’INPS-Gestione INPDAP- al pagamento, in favore delricorrente, della somma, valutata all’attualità, di euro41.412,80, oltre accessori. Ha, poi, condannato l’INPS alpagamento di metà delle spese di giudizio, liquidate, perl’intero, quanto al primo grado in euro 2.800,00, quanto algiudizio di appello in euro 3.500,00, in euro 1.700,00 quantoal giudizio di legittimità e in euro 5.000,00 quanto al giudiziodi rinvio.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, relativamente alla regolamentazione dellespese di lite, con due motivi. L’INPS non ha svolto attivitàdifensiva.3. Il ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 co. 1 e 92 co. 2 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stata disposta lacompensazione parziale delle spese dell’intero giudizio, inassenza di gravi ed eccezionali ragioni che la giustificassero.2. Il motivo è infondato.Va premesso che, in tema di spese di lite, il sindacato dilegittimità sulla compensazione è diretto ad evitare che sianoaddotte ragioni illogiche o erronee a fondamento delladecisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in unaverifica in negativo in ragione dell'elasticità che caratterizzail relativo potere giudiziale, giacché la ripetizione ditali spese in favore della parte vittoriosa non costituisceNumero registro generale 15573/2025elemento indefettibile della tutela giurisdizionale (Cass. nN. umero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 24236/202612327/2026).Data pubblicazione 30/07/2026Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto diprocedere ad una compensazione parziale (in ragione del50%) delle spese dei diversi gradi di giudizio avendoriguardo, oltre all’andamento complessivo del giudizio, anchealla presenza nel tempo di orientamenti difformi ingiurisprudenza.In punto di diritto, va osservato che trale gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del2018), giustificano la compensazione delle speseprocessuali, rientra appunto l'incertezza giurisprudenzialesulla questione oggetto del giudizio all'epocadell'introduzione della causa (Cass. n. 6901/2025).Inoltre, deve precisarsi che la motivazione sullacompensazione delle spese va apprezzata nel suo complesso(Cass. n. 24531/2010) e, con riguardo al caso in esame, nellastessa pronuncia qui impugnata, si dà atto di un precedentedi legittimità poi superato da decisioni successive.Ciò è sufficiente, pertanto, per ritenere la sentenza gravata,che è in linea con i precedenti richiamati, immune dai vizidenunciati.3. Con il secondo motivo si censura la “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91, 1° co., cpc e dei Decreti delMinistero della Giustizia n. 140 del 20.7.2012 (conparticolare riferimento agli artt. 4, 5, 11 e allegata TabellaA), n. 55 del 10.3.2014 (con particolare riferimento agli artt.4, 5 e allegata [OSCURATO:PERSONA]) e n. 147 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 360 n. 3 cpc (con particolareriferimento all’art. 2 e allegata [OSCURATO:PERSONA] ParametriNumero registro generale 15573/2025Numero di raccolta generale 24236/2026tariffari previsti dai suddetti decreti ministeriali senza fornireData pubblicazione 30/07/2026una motivazione congrua e coerente a giustificazione delloscostamento dei valori in essi riportati e senza alcunaindicazione, peraltro, dei decreti applicati”.4. Il motivo è solo in parte fondato.È opportuno precisare che parte ricorrente, in relazione alvalore della causa compreso nello scaglione tra euro26.000,01 ed euro 52.000,00, nello specifico lamenta: a) peril giudizio di primo grado, il mancato adeguamento delleCorte di appello ai valori medi del d.m. n. 140/2012 (pari adeuro 4.500,00), essendo stato liquidato per l’intero la minoresomma di euro 2.800,00, senza alcuna specificazione perfasi, per ragioni e per la consistenza della praticatadiminuzione; b) per il giudizio di secondo grado, la mancataliquidazione dei valori minimi di cui al d.m. n. 55 del 2014,pari ad euro 4.757,50, essendo stata quantificata per l’interola somma dovuta in euro 3.500,00; c) per il giudizio dicassazione, la mancata liquidazione dei valori minimi, pari adeuro 2.756,00, di cui al d.m. n. 147/2022, essendo stataquantificata per l’intero la somma dovuta in euro 1.700,00;d) per il giudizio di rinvio, il mancato adeguamento dellaCorte territoriale ai valori medi, di cui al d.m. n. 147/2022,pari ad euro 9.991,00, essendo stata liquidata per l’intero laminore somma di euro 5.000,00, senza alcuna specificazioneper fasi, per ragioni e per la consistenza della praticatadiminuzione.Ciò premesso, per ciò che concerne il denunciato mancatoadeguamento ai valori medi, vanno richiamati gliorientamenti giurisprudenziali secondo cui: a) “In tema diliquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 delNumero registro generale 15573/20252012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per laN umero sezionale 3205/2026Numero di raccolta generale 24236/2026determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cuiData pubblicazione 30/07/2026alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari,rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili,con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare"ulteriormente" il compenso in considerazione dellecircostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio delpotere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimie massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità,mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudicemedesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gliimporti da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, chesiano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla"forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino lamisura (Cass. n. 12537/2019)”; (principio valevole per ilprimo grado di giudizio); b) “In tema di liquidazione dellespese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'eserciziodel potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimoe il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità,mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudicedecida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo necessario, in tal caso, che sianocontrollabili le ragioni che giustificano lo scostamento e lamisura di questo (Cass. n. 19989/2021)”; c) “In tema dicompensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, nonhanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimitariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversaconvenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tuttiNumero registro generale 15573/2025Numero sezionale 3205/2026i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il marNguminereo ddi rai ccolta generale 24236/2026Data pubblicazione 30/07/2026discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere piùomogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiorecoesione all'interno della categoria dei professionisti”;(principio valevole per il giudizio di rinvio).Ne consegue che il giudice, che si discosta dai valori medisenza violare i minimi e massimi tariffari, non ha alcunobbligo di motivazione, essendo insita nella liquidazione lavalutazione delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregiodell'attività prestata, nonché dell’importanza, della natura,della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizionisoggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero edella complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.Le censure sul punto di parte ricorrente, che si limitano arilevare unicamente un difetto di motivazione circa lamancata applicazione dei valori medi, senza alcuna altraspecifica contestazione concreta, non sono pertantomeritevoli di accoglimento.Sono, invece, fondate le doglianze sulla dedotta violazionedei minimi, per il giudizio di secondo grado e di cassazione,perché risulta evidente come la liquidazione delle spesecontenuta nell'impugnata decisione sia inferiore ai dettiminimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla nonriconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabilitidai citati dd.mm., in relazione alle singole fasi processuali.5. La sentenza gravata va, pertanto, cassata sulla regolazionedelle spese del giudizio di secondo grado e di cassazione e,per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito liquidando le spese, per l’intero,del giudizio di appello in euro 4.757,50 (in luogo di euro3.500,00) e quelle, sempre per intero, del giudizio diNumero registro generale 15573/2025Numero sezionale 3205/2026cassazione in euro 2.756,50 (in luogo di quella dNui meerou dri ora ccolta generale 24236/2026Data pubblicazione 30/07/20261.700,00), oltre agli esborsi documentati, al rimborso speseforfetario nella misura del 15 per cento e agli accessori dilegge, ponendole a carico dell’INPS. Per il resto vannoconfermate le statuizioni della pronuncia impugnata.6. Segue la condanna dell’intimato alle spese del presentegiudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie in parte il secondo motivo e rigetta il primo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,nei limiti dell’accoglimento e decidendo nel merito, liquida perl’intero le spese del giudizio di appello in euro 4.757,50 e quelledel giudizio di cassazione in euro 2.756,50, oltre agli esborsidocumentati, alle spese generali nella misura del 15% e agliaccessori di legge, ponendoli a carico dell’INPS. Conferma per ilresto le statuizioni della sentenza impugnata. Condanna l’INPSa rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio dicassazione, liquidate in euro 2.000,00 oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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