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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 22652/2023

Testo disponibile della fonte

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ere - [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13647/2021proposto da: Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difes e dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono elettivamente domiciliatein Roma, via Crescenzio 17a; -controricorrenti -     [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.

Cron.

Rep.

Ud. 07/07/2023 CC       avverso la sentenza n.508/2020 della C orte d’appello di Bologna, depositata il 26 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 /0 7 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Parma, con ricorsi depositati l’11 luglio 2018,la Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA], allegando di avere sottoscritto, la prima, un contratto biennale rinnovabile dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2015, poi rinnovato fino al 2017 ed al 2019, la seconda, tre contratti annuali dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2017 -entrambe come assistenti amministrativi - e, la terza, un contratto biennale dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016, cessato per dimissioni il 1° settembre 2015, quale segretario capo.

Esse hanno chiesto la corresponsione, per i detti anni scolastici, di una somma equiparata a quella vigente nelle scuole europee di tipo I ai sensi dell’art. 1, comma 11, legge n. 115 del 2009, quando, invece, la Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva applicato la tabella A del D.M. 138/2010.

Il Tribunale di Parma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 156/2019, ha accolto la domanda delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 508/2020, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo , il secondo ed il terzo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, la Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 115 del 2009, specificamente commi 8 ed 11,degli artt. 17, 20, 21, 23 e 24 del decreto interministerialen. 138 del 2010, degli artt. 3, 40 e 45 d.lgs. n. n. 165 del 2001, dell’accordo quadro 11 giugno 2007 e dell’art. 1 CCNL comparto scuola del 27 novembre 2007,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere stata negata la sua natura di scuola statale con le connesse conseguenze in punto di erronea ritenuta inapplicabilità del CCNLdel comparto scuola.

In particolare, la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che la legge n. 115 del 2009 ed il decreto interministeriale n. 138 del 2010 non potevano essere immediatamente applicati alle controparti, soprattutto in quanto non risultava che avessero superato la procedura concorsuale di cui all’art. 23 del citato decreto interministeriale e, comunque, non si trattava di docenti.

La posizione delle controricorrenti, infatti, non poteva che essere regolata dal CCNL del comparto scuola , anche alla luce dei molteplici richiami al CCNL contenuti nel menzionato decretoe del fatto che il d.lgs. n. 165 del 2001 aveva introdotto il principio della negoziabilità del trattamento retributivo del personale dipendente.

I motivi sonoinfondati.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la natura giuridica della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] è stata già oggetto di attenta valutazione da parte di questa S.C.(in particolare, Cass., Sez.

L, n. 2873 del 31 gennaio 2022), che, in base ad analitica disamina del quadro normativo di riferimento, è giunta alla conclusione che “la Scuola è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali”.

Nel citato precedente, tale riconoscimento ha comportato l’affermazione secondo cui il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] spettano all’Avvocatura dello Stato, ma la pregiudizialità della questione processuale in ordine alla rappresentanza in giudizio non ha consentito di approdare all’esame della questione sollevata nella presenta controversia, che è rimasta,dunque, impregiudicata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare piena continuità all’interpretazione già resa da Cass., Sez.

L, n. 2873 del 31 gennaio 2022(ripresa negli stessi termini dalle sentenze della Corte di cassazione, Sez.

L, n. 13498 e n. 13486 del 17 maggio 2023, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.), e di confermarela natura di istituzione scolastica statale già riconosciuta alla Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA], dovendosi correggere, di conseguenza , la motivazione addotta sul punto nella sentenza impugnata, la quale ha affermato che parte ricorrente è “un’Amministrazione pubblica autonoma e distinta non riconducibile allo Stato secondo il principio di immedesimazione organica”.

Tuttavia, l’accertamento della natura giuridica della P.A. ricorrente non assume valore dirimente ai fini dellapresente decisione.

In effetti, dall’affermata qualifica statale della Scuola non discende l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNLdel comparto scuola, come,invece, prospettato nel ricorso.

Si rileva come la Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] sia assoggetta dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 ad un regime speciale, non sovrapponibile, con riferimento al suo personale,a quello dei dipendenti di ruolo della scuola statale.

In questo senso, come ritenuto da questa Corte (Cass., Sez.

L, n. 4148 del 9 febbraio 2022), l’affermata natura statale della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] non ha comportato l’assimilazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo della scuola statale ai fini della possibilità di svolgere presso la Scuola l’anno di formazione e prova previsto per gli insegnanti statali di ruolo dal d.P.R. n. 297 del 1994,e ciò proprio in virtù della specialità della disciplina prevista dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 in ordine alle modalità di reclutamento, collocamento in posizione di fuori ruolo, trattamento retributivo, valutazione.

La medesima interpretazione si impone anche con riferimento alla risoluzione della presente questione, atteso che la legge istitutivadel 2009 dispone (art. 1, comma 11) che al personale è corrisposta, per la sola durata dell’incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I “tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari”e che tale retribuzione non è conservata all’atto del rientro nel ruolo di appartenenza.

Discende, dunque, all’evidenza, dalla lettera della legge istitutiva,che al personale della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] , in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, è riconosciuto ed attribuito uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello delle [OSCURATO:PERSONA].

Ne deriva che il motivo è infondato nella parte ove censura la sentenza impugnata per non avereritenuto applicabile la retribuzione prevista dal CCNL del comparto scuola, essendo irrilevante, ai fini della decisione in esame, la ribadita natura statale della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA].

In questi stessi termini, v.

Cass. 13498 e 13486/2023 citt.

Occorre precisare, inoltre, che prive di pregio sono le considerazioni di parte ricorrente per cui la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che la legge n. 115 del 2009 ed il decreto interministeriale n. 138 del 2010 non potevano essere immediatamente applicati alle controparti , innanzitutto in quanto non risultava che avessero superato la procedura concorsuale ex art. 23 del citato decreto interministeriale e, in secondo luogo, atteso che non si trattava di docenti.

Sul punto, si sottolinea che la legge n. 115 del 2009 è di immediata applicazione e che l’art. 1, comma 11, di tale legge prescrive che “Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell ’ incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non d à titolo alla sua conservazione all ’ at to del rientro nel ruolo di appartenenza.

Ai docenti di madre linguastraniera è altres ì riconosciuta un’indennitàdi prima sistemazione ” .

Quest’ultima disposizione non contiene alcuna distinzione fra personale docente e non docente né impone, ai fini d el riconoscimento del trattamento economico, il superamento del la procedura concorsuale di cui all’art. 23 del citato decreto interministeriale n. 138 del 2010.

Infine, non meritano accoglimento le considerazioni di parte ricorrente che richiamano i riferimenti al CCNL del comparto scuola contenuti nel menzionato decreto interministeriale e il fatto che il d.lgs. n. 165 del 2001 avrebbe introdotto il principio della negoziabilità del trattamento retributivo del personale dipendente, trovando la posizione delle controricorrenti la sua regolamentazione nella legge n. 115 del 2009. 2)Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 36 Cost. anche in relazione all’art. 97 Cost., perché la corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere alle controricorrenti il trattamento richiesto e non quello previsto dal CCNL del comparto scuola, nonostante non avessero superato la procedura concorsuale normativamente prevista.

La doglianza è da considerare respinta per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto dei primi tre motivi. 3) Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 414 e 416 c.p.c. in quanto la Corte d’appello di Bologna non avrebbe dovuto considerare illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del personale della Scuola de quache aveva preso servizio dopo il 1° settembre 2013.

Ad avviso della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA], la ragione della decurtazione deliberata dal suo Consiglio d’amministrazione sarebbe consistita nella analoga riduzione del 25% della retribuzione adottata dalle [OSCURATO:PERSONA] dal 1° settembre 2011, dovendosi comunque escludere sia l’esistenza di un diritto all’invarianza economica sia che l’onere della prova circa la dedotta riduzione e le ragioni della stessa fosse a carico della Scuola, atteso che le controricorrenti non avevano contestato la relativa allegazione, avvenuta con la memoria di primo grado.

Il motivo è infondato.

Sul piano della ricostruzione normativa, occorre qui richiamare quanto già evidenziato,in relazione alle precedenti doglianze, in ordine all’equiparazione del trattamento retributivo del personale della Scuola a quello vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 11, della legge. n. 115 del 2009.

La concreta quantificazione della retribuzione rimane affidata dal comma 7 dell’art. 1 della medesima legge a d un decreto adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro degli affari esteri.

In attuazione del menzionato comma 7, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138 (“Regolamento amministrativo della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA]”), il cui art. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include fra essi anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della Scuola, precisando, però, che questa deve avvenire “ mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante”.

Pertanto, in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti,la normativa secondaria conferma l’equiparazione del trattamento economico del personale della Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto.

Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, della parificazioneal parametro retributivo rappresentato dalle [OSCURATO:PERSONA].

Tale ricostruzione consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall’equiparazione al detto parametro di riferimento, con l’effetto che correttamente la corte territoriale ha posto a carico della Scuola ricorrentel’onere della prova che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle [OSCURATO:PERSONA] e, prova che, secondo quanto ritenuto dal giudice di merito, non è stata offerta.

D’altronde, si rileva che, per giurisprudenza ormai costante, in tema di dimostrazionedell’ inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).

Anche qualora sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass., SU, n. 13533del 30 ottobre 2001 ; Cass., Sez. 3, n. 826 del 20 gennaio 2015 ) .

Se ne ricava che era la P.A. ricorrente, nella sua qualità di soggetto debitore della prestazione richiesta, a dovere fornire la prova dell’esistenza della circostanza che, alla luce della normativa vigente, avrebbe reso legittima la citata riduzione del 25%, ovverosia il realizzarsi in concreto, in tal modo, dell’equiparazione della retribuzione presso la Scuola di Parma con quella in atto presso le [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al riferimento, contenuto nel ricorso,al principio di non contestazione, si osserva che non risulta, dalla lettura della sentenza di appello, che parte ricorrente si sia doluta della sua violazione al momento dell’impugnazione della decisione di primo grado, ad essa sfavorevole, derivando da ciò la novità della deduzione nella presente sede.

In ogni caso, come osservano i controricorrenti, quanto conta non sono i mutamenti avvenuti nelle retribuzioni del personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I e la connessione logica, su cui fanno leva le difese della ricorrente, tra ciò e la riduzione operata dal Consiglio di Amministrazione.

Ciò che rileva, anche per la natura della non contestazione, destinata a riguardare fatti storici singolarmente enucleati e non deduzioni logiche, è il dato in sé dellaequiparazione in concreto rispetto a quanto corrisposto nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, ma non è questo fatto, nella sua specificità ed immediatezza, ad essere stato affermato nella parte delle proprie difese che la Scuola pone a fondamento della censura.

Gli unici fatti di cui si assume l’affermazione e la non contestazione sono la riduzione avvenuta presso le [OSCURATO:PERSONA] e quella avvenuta presso la Scuola di Parma, ma si è sopra già ampiamente detto come la ricorrente non abbia assolto all’onere su di essa gravante di dimostrare che tali operazion i avessero realizza to l’equiparazione delle due retribuzioni. 4)Il ricorso è rigettato, dovendosi affermare i seguent i principi di diritto: “[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] è un’istituzione scolastica statale al personale della quale non si applica il trattamento retributivo previsto dal CCNL del comparto scuola, ma, in ragione della specialità della disciplina introdotta dalla legge istitutiva n. 115 del 2009,la retribuzione deve essere equiparata a quella vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I e ciò sia per il personale docente che per quello non docente, a nulla rilevando che tale personale non risulti avere superato la procedura concorsuale di cui all’art. 23 del decreto interministeriale n. 138 del 2010”; “Leriduzioni di carattere generale della retribuzione corrisposta ai dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I comportano un’analoga decurtazione del compenso spettante al personale della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA], gravando, però su quest’ultima, in caso di controversia, l’onere dellaprova diavere corrisposto una retribuzione non inferiore a quella previste per il personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I”.

Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzaex art. 91 c.p.c.

Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA],perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito,siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.,SU, n. 9938 dell’8maggio 2014; Cass., Sez.

L, n. 28250 del 27 novembre 2017).

P.Q.M.

La Corte, -riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13647/2021proposto da: Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difes e dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono elettivamente domiciliatein Roma, via Crescenzio 17a; -controricorrenti -     [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N. Cron. Rep. Ud. 07/07/2023 CC       avverso la sentenza n.508/2020 della C orte d’appello di Bologna, depositata il 26 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 /0 7 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Parma, con ricorsi depositati l’11 luglio 2018,la Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA], allegando di avere sottoscritto, la prima, un contratto biennale rinnovabile dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2015, poi rinnovato fino al 2017 ed al 2019, la seconda, tre contratti annuali dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2017 -entrambe come assistenti amministrativi - e, la terza, un contratto biennale dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016, cessato per dimissioni il 1° settembre 2015, quale segretario capo. Esse hanno chiesto la corresponsione, per i detti anni scolastici, di una somma equiparata a quella vigente nelle scuole europee di tipo I ai sensi dell’art. 1, comma 11, legge n. 115 del 2009, quando, invece, la Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva applicato la tabella A del D.M. 138/2010. Il Tribunale di Parma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 156/2019, ha accolto la domanda delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 508/2020, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo , il secondo ed il terzo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, la Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 115 del 2009, specificamente commi 8 ed 11,degli artt. 17, 20, 21, 23 e 24 del decreto interministerialen. 138 del 2010, degli artt. 3, 40 e 45 d.lgs. n. n. 165 del 2001, dell’accordo quadro 11 giugno 2007 e dell’art. 1 CCNL comparto scuola del 27 novembre 2007,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere stata negata la sua natura di scuola statale con le connesse conseguenze in punto di erronea ritenuta inapplicabilità del CCNLdel comparto scuola. In particolare, la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che la legge n. 115 del 2009 ed il decreto interministeriale n. 138 del 2010 non potevano essere immediatamente applicati alle controparti, soprattutto in quanto non risultava che avessero superato la procedura concorsuale di cui all’art. 23 del citato decreto interministeriale e, comunque, non si trattava di docenti. La posizione delle controricorrenti, infatti, non poteva che essere regolata dal CCNL del comparto scuola , anche alla luce dei molteplici richiami al CCNL contenuti nel menzionato decretoe del fatto che il d.lgs. n. 165 del 2001 aveva introdotto il principio della negoziabilità del trattamento retributivo del personale dipendente. I motivi sonoinfondati. Preliminarmente, occorre evidenziare che la natura giuridica della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] è stata già oggetto di attenta valutazione da parte di questa S.C.(in particolare, Cass., Sez. L, n. 2873 del 31 gennaio 2022), che, in base ad analitica disamina del quadro normativo di riferimento, è giunta alla conclusione che “la Scuola è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali”. Nel citato precedente, tale riconoscimento ha comportato l’affermazione secondo cui il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] spettano all’Avvocatura dello Stato, ma la pregiudizialità della questione processuale in ordine alla rappresentanza in giudizio non ha consentito di approdare all’esame della questione sollevata nella presenta controversia, che è rimasta,dunque, impregiudicata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare piena continuità all’interpretazione già resa da Cass., Sez. L, n. 2873 del 31 gennaio 2022(ripresa negli stessi termini dalle sentenze della Corte di cassazione, Sez. L, n. 13498 e n. 13486 del 17 maggio 2023, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.), e di confermarela natura di istituzione scolastica statale già riconosciuta alla Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA], dovendosi correggere, di conseguenza , la motivazione addotta sul punto nella sentenza impugnata, la quale ha affermato che parte ricorrente è “un’Amministrazione pubblica autonoma e distinta non riconducibile allo Stato secondo il principio di immedesimazione organica”. Tuttavia, l’accertamento della natura giuridica della P.A. ricorrente non assume valore dirimente ai fini dellapresente decisione. In effetti, dall’affermata qualifica statale della Scuola non discende l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNLdel comparto scuola, come,invece, prospettato nel ricorso. Si rileva come la Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] sia assoggetta dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 ad un regime speciale, non sovrapponibile, con riferimento al suo personale,a quello dei dipendenti di ruolo della scuola statale. In questo senso, come ritenuto da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 4148 del 9 febbraio 2022), l’affermata natura statale della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] non ha comportato l’assimilazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo della scuola statale ai fini della possibilità di svolgere presso la Scuola l’anno di formazione e prova previsto per gli insegnanti statali di ruolo dal d.P.R. n. 297 del 1994,e ciò proprio in virtù della specialità della disciplina prevista dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 in ordine alle modalità di reclutamento, collocamento in posizione di fuori ruolo, trattamento retributivo, valutazione. La medesima interpretazione si impone anche con riferimento alla risoluzione della presente questione, atteso che la legge istitutivadel 2009 dispone (art. 1, comma 11) che al personale è corrisposta, per la sola durata dell’incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I “tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari”e che tale retribuzione non è conservata all’atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Discende, dunque, all’evidenza, dalla lettera della legge istitutiva,che al personale della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA] , in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, è riconosciuto ed attribuito uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello delle [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che il motivo è infondato nella parte ove censura la sentenza impugnata per non avereritenuto applicabile la retribuzione prevista dal CCNL del comparto scuola, essendo irrilevante, ai fini della decisione in esame, la ribadita natura statale della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA]. In questi stessi termini, v. Cass. 13498 e 13486/2023 citt. Occorre precisare, inoltre, che prive di pregio sono le considerazioni di parte ricorrente per cui la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che la legge n. 115 del 2009 ed il decreto interministeriale n. 138 del 2010 non potevano essere immediatamente applicati alle controparti , innanzitutto in quanto non risultava che avessero superato la procedura concorsuale ex art. 23 del citato decreto interministeriale e, in secondo luogo, atteso che non si trattava di docenti. Sul punto, si sottolinea che la legge n. 115 del 2009 è di immediata applicazione e che l’art. 1, comma 11, di tale legge prescrive che “Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell ’ incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non d à titolo alla sua conservazione all ’ at to del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre linguastraniera è altres ì riconosciuta un’indennitàdi prima sistemazione ” . Quest’ultima disposizione non contiene alcuna distinzione fra personale docente e non docente né impone, ai fini d el riconoscimento del trattamento economico, il superamento del la procedura concorsuale di cui all’art. 23 del citato decreto interministeriale n. 138 del 2010. Infine, non meritano accoglimento le considerazioni di parte ricorrente che richiamano i riferimenti al CCNL del comparto scuola contenuti nel menzionato decreto interministeriale e il fatto che il d.lgs. n. 165 del 2001 avrebbe introdotto il principio della negoziabilità del trattamento retributivo del personale dipendente, trovando la posizione delle controricorrenti la sua regolamentazione nella legge n. 115 del 2009. 2)Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 36 Cost. anche in relazione all’art. 97 Cost., perché la corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere alle controricorrenti il trattamento richiesto e non quello previsto dal CCNL del comparto scuola, nonostante non avessero superato la procedura concorsuale normativamente prevista. La doglianza è da considerare respinta per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto dei primi tre motivi. 3) Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 414 e 416 c.p.c. in quanto la Corte d’appello di Bologna non avrebbe dovuto considerare illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del personale della Scuola de quache aveva preso servizio dopo il 1° settembre 2013. Ad avviso della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA], la ragione della decurtazione deliberata dal suo Consiglio d’amministrazione sarebbe consistita nella analoga riduzione del 25% della retribuzione adottata dalle [OSCURATO:PERSONA] dal 1° settembre 2011, dovendosi comunque escludere sia l’esistenza di un diritto all’invarianza economica sia che l’onere della prova circa la dedotta riduzione e le ragioni della stessa fosse a carico della Scuola, atteso che le controricorrenti non avevano contestato la relativa allegazione, avvenuta con la memoria di primo grado. Il motivo è infondato. Sul piano della ricostruzione normativa, occorre qui richiamare quanto già evidenziato,in relazione alle precedenti doglianze, in ordine all’equiparazione del trattamento retributivo del personale della Scuola a quello vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 11, della legge. n. 115 del 2009. La concreta quantificazione della retribuzione rimane affidata dal comma 7 dell’art. 1 della medesima legge a d un decreto adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro degli affari esteri. In attuazione del menzionato comma 7, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138 (“Regolamento amministrativo della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA]”), il cui art. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include fra essi anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della Scuola, precisando, però, che questa deve avvenire “ mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante”. Pertanto, in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti,la normativa secondaria conferma l’equiparazione del trattamento economico del personale della Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, della parificazioneal parametro retributivo rappresentato dalle [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricostruzione consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall’equiparazione al detto parametro di riferimento, con l’effetto che correttamente la corte territoriale ha posto a carico della Scuola ricorrentel’onere della prova che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle [OSCURATO:PERSONA] e, prova che, secondo quanto ritenuto dal giudice di merito, non è stata offerta. D’altronde, si rileva che, per giurisprudenza ormai costante, in tema di dimostrazionedell’ inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche qualora sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass., SU, n. 13533del 30 ottobre 2001 ; Cass., Sez. 3, n. 826 del 20 gennaio 2015 ) . Se ne ricava che era la P.A. ricorrente, nella sua qualità di soggetto debitore della prestazione richiesta, a dovere fornire la prova dell’esistenza della circostanza che, alla luce della normativa vigente, avrebbe reso legittima la citata riduzione del 25%, ovverosia il realizzarsi in concreto, in tal modo, dell’equiparazione della retribuzione presso la Scuola di Parma con quella in atto presso le [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al riferimento, contenuto nel ricorso,al principio di non contestazione, si osserva che non risulta, dalla lettura della sentenza di appello, che parte ricorrente si sia doluta della sua violazione al momento dell’impugnazione della decisione di primo grado, ad essa sfavorevole, derivando da ciò la novità della deduzione nella presente sede. In ogni caso, come osservano i controricorrenti, quanto conta non sono i mutamenti avvenuti nelle retribuzioni del personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I e la connessione logica, su cui fanno leva le difese della ricorrente, tra ciò e la riduzione operata dal Consiglio di Amministrazione. Ciò che rileva, anche per la natura della non contestazione, destinata a riguardare fatti storici singolarmente enucleati e non deduzioni logiche, è il dato in sé dellaequiparazione in concreto rispetto a quanto corrisposto nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, ma non è questo fatto, nella sua specificità ed immediatezza, ad essere stato affermato nella parte delle proprie difese che la Scuola pone a fondamento della censura. Gli unici fatti di cui si assume l’affermazione e la non contestazione sono la riduzione avvenuta presso le [OSCURATO:PERSONA] e quella avvenuta presso la Scuola di Parma, ma si è sopra già ampiamente detto come la ricorrente non abbia assolto all’onere su di essa gravante di dimostrare che tali operazion i avessero realizza to l’equiparazione delle due retribuzioni. 4)Il ricorso è rigettato, dovendosi affermare i seguent i principi di diritto: “[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA] è un’istituzione scolastica statale al personale della quale non si applica il trattamento retributivo previsto dal CCNL del comparto scuola, ma, in ragione della specialità della disciplina introdotta dalla legge istitutiva n. 115 del 2009,la retribuzione deve essere equiparata a quella vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I e ciò sia per il personale docente che per quello non docente, a nulla rilevando che tale personale non risulti avere superato la procedura concorsuale di cui all’art. 23 del decreto interministeriale n. 138 del 2010”; “Leriduzioni di carattere generale della retribuzione corrisposta ai dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I comportano un’analoga decurtazione del compenso spettante al personale della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA], gravando, però su quest’ultima, in caso di controversia, l’onere dellaprova diavere corrisposto una retribuzione non inferiore a quella previste per il personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I”. Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzaex art. 91 c.p.c. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della Scuola per l’[OSCURATO:SOCIETA],perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito,siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.,SU, n. 9938 dell’8maggio 2014; Cass., Sez. L, n. 28250 del 27 novembre 2017). P.Q.M. La Corte, -riget
Sentenza Cassazione n. 22652/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris