CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2024
Cassazione n. 28782/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, sia del tutto generico, non confrontandosi con le assai ampie e puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 4-8); ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133); osservato, quanto al secondo motivo in tema di procedibilità, che la Corte di appello - con motivazione anch'essa ignorata dal ricorrente - ha rilevato che il delitto di ricettazione è procedibile d'ufficio, mentre l'asserita improcedibilità per il reato presupposto risulterebbe comunque irrilevante ai sensi dell'art. 648, ultimo comma, cod. pen. («Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la parte civile ha depositato memoria e nota spese in data 20 maggio 2024, senza il rispetto dei quindici giorni liberi, dovendosi individuare nel 18 maggio 2024 l'ultimo giorno utile (cfr. Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, Selvaggio, Rv. 283932: in tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini che si computano "a ritroso", in cui il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza); osservato che nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla par