CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 29117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla memoria scritta già depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Paola, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1° aprile 2026 (depositata il 20 aprile 2026) il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 16 marzo 2026 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alle misure cautelari dell'obbligo di dimora - con prescrizione di permanenza domiciliare nelle ore notturne - e dell'obbligo di presentazione alla PG, ritenendola gravemente indiziata di un tentato furto in abitazione per il quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata tratta in arresto (insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA]) il 15 marzo 2026. 2. Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso è necessario riferire che gli operanti (in servizio presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA]) intervennero in [OSCURATO:PERSONA]Traversa II. n. 11 perché era stato segnalato loro che due persone stavano forzando il cancello di ingresso di una abitazione. Giunti sul posto, videro un uomo (poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]) sbucare dal cancello di una abitazione per darsi alla fuga e una donna (poi identificata in [OSCURATO:PERSONA]) uscire dal cortile della medesima abitazione. L'uomo e la donna furono bloccati e perquisiti. [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di un antico orologio con cinturino in pelle del valore di C 240 e di un posacenere in argento. Vicino al cancello gli operanti rinvennero un piccone e una falce pieghevole. All'interno dell'immobile (che era disabitato, ma arredato) fu rinvenuto un piede di porco. L'orologio e il posacenere furono considerati provento del furto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono tratti in arresto e presentati in udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo. Interrogati ai fini della convalida dichiararono di essersi introdotti nell'immobile, che credevano disabitato, al fine di occuparlo perché non riuscivano più a pagare l'affitto dell'appartamento nel quale risiedono. Tale versione difensiva fu valutata inattendibile (pag. 6 dell'ordinanza genetica) perché [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di aver prelevato l'orologio e il posacenere all'interno dell'immobile; perché, secondo quanto riferito dagli operanti, il salone e la camera da letto erano stati rovistati; perché gli arrestati non avevano negato di aver avuto la disponibilità degli arnesi atti allo scasso rinvenuti dagli operanti, essendosi limitati a sostenere di non averli adoperati. Il Tribunale per il riesame ha condiviso tali valutazioni. Di conseguenza ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 633 cod. pen. o dell'art. 614 cod. pen. e di ritenerlo improcedibile per difetto di querela. 2I giudici di merito hanno ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c)/ cod. proc. pen. Hanno rilevato a tal fine: che gli arrestati hanno detto di aver saputo che la casa era disabitata - dunque hanno ammesso di aver «effettuato previe perlustrazioni della zona» (pag. 6 dell'ordinanza genetica, pag. 3 dell'ordinanza impugnata) - e che si tratta di persone prive di stabili fonti di reddito. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame per mezzo del difensore di fiducia. Il ricorso si articola in cinque motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata che conterrebbe un pedissequo rinvio alle motivazioni dell'ordinanza genetica e non avrebbe fornito risposta puntuale ai rilievi critici formulati dalla difesa. 3.2. Col secondo motivo, il difensore della ricorrente deduce vizi di motivazione dolendosi che siano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di un tentato furto in appartamento senza argomentare sul dolo e senza tenere conto che la condotta era in fase iniziale e, pertanto, non inequivocamente diretta all'impossessamento di beni altrui. Si duole, inoltre, che siano state ritenute sussistenti esigenze cautelari in assenza di elementi idonei a dimostrare un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati. 3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge, dolendosi che il fatto sia stato qualificato ai sensi degli artt. 56, 624 bis cod. pen. senza valutare la versione alternativa resa dalla ricorrente - che ha sostenuto di essersi recata nell'immobile per occuparlo - e senza neppure valutare se la condotta realizzata fosse univocamente diretta alla consumazione di un furto. 3.4. Col quarto motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. per essere state ritenute sussistenti le esigenze cautelari in assenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati applicando inoltre, contestualmente, più misure coercitive. 3.5. Col quinto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione rilevando che la scelta di applicare più misure coercitive non è stata spiegata e neppure è stata fornita motivazione in ordine alla proporzionalità e alla ritenuta esclusiva adeguatezza delle misure disposte. 3. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale richiesta dalla difesa, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo, il secondo e il terzo motivo - che possono essere esaminati congiuntamente perché deducono, sotto profili diversi, temi analoghi - sono inammissibili perché si limitano a lamentare genericamente l'omessa valutazione di tesi alternative a quella seguita nella decisione impugnata (difettano, dunque, di specificità "intrinseca") e perché non sono correlati alle ragioni spese nell'ordinanza impugnata (dunque difettano di specificità "estrinseca"). L'ordinanza genetica e quella del Tribunale del riesame hanno ampiamente motivato sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 110, 56, 624 bis cod. pen. Hanno rilevato a tal fine: che, secondo quanto riferito dagli operanti, alcune stanze dell'appartamento erano state rovistate; che [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio entrarono insieme nell'immobile; che, quando fu bloccato dopo aver tentato di fuggire, [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di due oggetti (un orologio e un posacenere) e ha ammesso di averli presi nell'appartamento. Non è illogico aver ritenuto tali condotte idonee e univocamente dirette all'impossessamento di beni altrui e averle valutate incompatibili con la dichiarata volontà di occupare l'immobile per fissarvi la propria abitazione. I giudici di merito hanno chiarito, inoltre, che la casa dalla quale i [OSCURATO:PERSONA] furono visti allontanarsi era disabitata, ma non abbandonata/ e si trattava, a tutti gli effetti, di un luogo di privata dimora. La motivazione fornita sul punto è completa, coerente e conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Ed invero, con la sentenza n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 (pag. 9 della motivazione), le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che un fatto può essere sussunto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 624 bis cod. pen. se concorrono tre elementi: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Nel solco di questa decisione, pronunce successive hanno affermato che rientra nella nozione di privata dimora anche un immobile non abitato e in cattivo stato di manutenzione, purché non abbandonato (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073). A queste conclusioni si è giunti valorizzando: da un 4lato, l'esistenza di un rapporto stabile che lega il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto; dall'altro, la circostanza che il luogo presenti connotazioni che consentano di ricondurlo alla personalità del titolare (in tal senso anche Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421; Sez. 5, n. 17954 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 279207). Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche, l'ordinanza impugnata ha sottolineato (pag. 2): che la casa era «normalmente ammobiliata e piena di suppellettili»; che, pertanto, v'era un «permanente rapporto del luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto di abitazione»; che l'immobile era chiuso e, come emerso dalle riprese di una videocamera privata posta nelle vicinanze, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vi erano giunti a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] e vi si erano introdotti «violandone i presidi con gli arnesi da scasso rinvenuti». I motivi di ricorso non si confrontano con queste argomentazioni, ma si limitano a sostenere che il fatto avrebbe dovuto essere diversamente qualificato e che, in ogni caso, si tratterebbe di mere condotte preparatorie (dunque, non di un tentativo punibile). Così argomentando/ la difesa non considera che [OSCURATO:PERSONA] prelevò due oggetti e li portò via con sé e tale condotta - con la quale si concretizzò la sottrazione di beni altrui - ha potuto essere considerata un mero tentativo di furto solo perché gli operanti non persero mai di vista il fuggitivo che, di conseguenza, non ebbe mai autonoma disponibilità dei beni sottratti. A fronte di ciò, il difensore si limita a sostenere che il quadro indiziario non sarebbe stato adeguatamente vagliato dai giudici di merito senza spiegare quali elementi, sottovalutati o non valutati, potrebbero condurre a conclusioni diverse. Il motivo col quale la difesa si duole che l'ordinanza impugnata abbia fatto rinvio alle motivazioni dell'ordinanza genetica e al contenuto del verbale di arresto, oltre ad essere aspecifico, non tiene conto dei principi di diritto che regolano la materia. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, «nel caso di arresto in flagranza, il criterio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è osservato ove il giudice richiami, ai fini della descrizione del fatto e delle prove raccolte, le risultanze dei verbali di arresto e di perquisizione e le dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida, criticamente valutando tali dati fattuali e dando conto esaustivamente delle ragioni di fondatezza della ricostruzione accusatoria, con una motivazione che può essere tanto più sintetica quanto più sia evidente la flagranza dell'azione delittuosa» (Sez. 4, n. 16169 del 15/04/2021, Marangi, Rv. 281037). 3. Non ha maggior pregio il quarto motivo, col quale la difesa deduce violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. per essere state ritenute sussistenti le 5esigenze cautelari in assenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati. I giudici di merito riferiscono che - come emerso dalle riprese di una videocamera installata nelle vicinanze - la ricorrente e suo figlio si introdussero all'interno della proprietà «violandone i presidi con gli arnesi da scasso rinvenuti» dagli operanti. Riferiscono, inoltre, che la ricorrente ha ammesso di essersi accertata in precedenza che la casa fosse disabitata. Da queste circostanze di fatto (non contestate nell'atto di ricorso) i giudici di merito hanno desunto, con motivazione non illogica, che il furto fu «programmato e pianificato» e questo dato, unitamente alla mancanza di stabile occupazione, li ha portati a ritenere sussistente un pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di reati «ad onta della biografia penale» della Rossiello, «in sé non particolarmente significativa». Come noto, ai sensi dell'art. 274, comma, 1 lett. c), cod. proc. pen. ilpericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede può essere desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, dalla personalità dell'indagato o imputato, da suoi comportamenti o atti concreti e dai suoi precedenti penali (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168 e, più di recente, Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv.271522). Nel caso di specie - con una motivazione che resiste ai rilievi della ricorrente perché completa e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità - i giudici di merito hanno compiuto un'analisi dei comportamenti concreti della [OSCURATO:PERSONA] al fine di valutare se la condotta illecita della quale ella è gravemente indiziata fosse occasionale o, invece, sintomatica di propensione a delinquere e hanno ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione perché, come anche la ricorrente ha ammesso, la condotta illecita fu programmata e fu determinata da condizioni di difficoltà economica conseguenti alla mancanza di stabili fonti di reddito. La scelta di applicare più misure coercitive è stata motivata con la necessità di limitare la possibilità di movimento in orario notturno e di far percepire alla Rossiello il costante controllo dell'autorità. Si tratta, ancora una volta, di una motivazione non illogica né contraddittoria che il quinto motivo di ricorso non contrasta efficacemente perché la difesa si limita ad affermare, in termini generici e meramente oppositivi, che la scelta compiuta dai giudici di merito sarebbe priva di motivazione adeguata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della 6causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M