CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30386/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Messina, sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato di due ipotesi di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 30, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e capo 31, in concorso con gli stessi e con [OSCURATO:PERSONA]). Nel contesto degli accertamenti relativi alla sistematica attività di spaccio di stupefacenti ad opera, fin dal 7 giugno 2019, delle famiglie messinesi Mazza e Ubertalli e, in particolare, delle operazioni di videosorveglianza esterna all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta al centro delle illecite attività, e di captazioni telefoniche e ambientali, la mattina del 7 ottobre 2019 veniva rilevato il seguente episodio. Tre soggetti di origine calabrese, accompagnati e anticipati da Corritore, partecipe del sodalizio criminale, facevano ingresso e permanevano per circa due minuti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; secondo la interpretazione offerta dalle successive conversazioni intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] (incaric:ato del trasporto e dell'occultamento della droga), il padre [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (destinatario del carico), i tre soggetti avrebbero perfezionato la cessione di una imprecisata ma notevole partita di sostanza stupefacente. Un episodio analogo si svolgeva in data 8 novembre 2019: gli stessi soggetti, scortati da Corritore, giungevano presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (ove era presente anche la moglie [OSCURATO:PERSONA]) e se ne allontanavano dopo breve tempo; i tre soggetti venivano fermati dalla polizia giudiziaria e identificati come [OSCURATO:PERSONA] (in possesso della somma di 5.000 euro in contanti, suddivisa in banconote da 100 e 50 euro), [OSCURATO:PERSONA] (in possesso di un telefono cellulare BQ Aquaris X, identico a quello BQ Aquaris X2 sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] nel corso della contestuale perquisizione domiciliare, che dava tuttavia esito negativo quanto al rinvenimento di sostanze stupefacenti) e [OSCURATO:PERSONA]; le conversazioni intercettate nel corso e all'esito di tali operazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e fra [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA] confermavano, da un lato, che il primo aveva ordinato alla moglie [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi immediatamente della droga e del bilancino di precisione e, dall'altro, che i sodali, pur preoccupati per il simultaneo sequestro, erano consapevoli della inaccessibilità dei dati criptati contenuti nei due cellulari Aquaris. Particolare rilievo assumevano sia la conversazione captata la sera dell'8 novembre 2019 fra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi congiunti, nella quale il primo descriveva dettagliatamente la dinamica della cessione della droga da parte dei calabresi e della pressoché simultanea riscossione del denaro da parte di questi all'interno della sua abitazione, sia la conversazione captata il 25 novembre 2019 [OSCURATO:PERSONA], il padre [OSCURATO:PERSONA], i calabresi e il mediatore [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo rievocava l'episodio dell'8 novembre con particolare riguardo alla perquisizione personale e domiciliare e al sequestro dei cellulari.Circa la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione delittuosa e l'esclusiva adeguatezza della misura custodiale inframuraria, osservava il Tribunale che l'utilizzo di mezzi di comunicazione criptati, il c:onsistente flusso di stupefacenti oggetto delle transazioni con l'organizzazione criminale facente capo al gruppo messinese Mazza-Ubertalli e d'assenza di un'attività lavorativa, evidenziano la professionalità e il verosimile, stabile inserimento dell'indagato in una più vasta rete di narcotraffico. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: - in ordine alla valutazione di gravità del quadro indiziario, pure in assenza dell'identificazione di tipologia, qualità e dato ponderale delle sostanze stupefacenti asseritarnente trasportate e consegnate il 7 ottobre e 1'8 novembre 2019 nel brevissimo lasso temporale della permanenza nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto altresì dell'esito negativo delle operazioni di perquisizione personale e domiciliare e della estraneità dell'indagato alle conversazioni captate fra altri soggetti; - quanto al giudizio di probabile recidivanza e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere, trattandosi di persona incensurata, meritevole comunque della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso attinente al quadro di gravità indiziaria risulta non fondato e per taluni versi sprovvisto del requisito di specificità. 2. Invero, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, le doglianze del ricorrente si palesano invero non solo prive di specificità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e non illogici argomenti dal Tribunale del riesame, ma neppure consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere asserzioni in punto di fatto. La valenza del contributo probatorio costituito dai risultati delle operazioni di videosorveglianza esterna all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta al centro delle illecite attività di narcotraffico, dal tenore chiaro e univoco delle plurime conversazioni captate fra esponenti del gruppo criminale messinese, analiticamente riportate nella decisione impugnata, dal sequestro di una rilevante somma di denaro in contanti e del telefono cellulare criptato BQ Aquaris (identico a quello sequestrato alla moglie di [OSCURATO:PERSONA]) in possesso dei complici calabresi Minella e Giorgi, è stata attentamente presa in esame dai giudici di merito. Sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame, alla stregua del descritto coacervo di fonti informative, sono dunque pervenuti a un conforme giudizio -congruamente motivato e perciò insindacabile in sede di legittimità- di piena attendibilità in ordine all'effettivo ruolo partecipativo del ricorrente, insieme con gli altri due soggetti calabresi, ai descritti episodi di trasporto e consegna di partite di sostanze stupefacenti a favore del gruppo messinese Mazza-Ubertalli dietro pagamento del prezzo delle cessioni, all'interno dell'abitazione familiare di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Anche con riguardo alle esigenze cautelari e alla esclusiva adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale del riesame ha correttamente rimarcato il giudizio di persistente e concreto pericolo di recidivanza, alla luce delle gravi modalità di esecuzione concorsuale delle descritte operazioni di narcotraffico da parte dell'indagato (caratterizzate dall'utilizzo di mezzi di comunicazione criptati, da un consistente flusso di stupefacenti e denaro oggetto delle transazioni e dall'assenza di un'attività lavorativa). Trattasi di apprezzamenti di tipo fattuale, congruamente e logicamente argomentati, perciò incensurabili in questa sede, a fronte della mera prospettazione difensiva di un elemento obiettivamente neutro, quale la formale incensuratezza del soggetto. 4. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimen