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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09564/2026

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esso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Castellana;ricorrentecontroIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Esposito e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio di quest’ultimo;controricorrenteavverso la sentenza n. 449/2020 depositata il 18 dicembre 2020 dellaCorte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 1Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenzacon cui il Tribunale di Taranto, pur dichiarando la nullità parziale di uncontratto di conto corrente concluso dalla detta società con Banco diNapoli s.p.a. — oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. —, ha accertato un saldo adebito della detta appellante per euro 17.307,82.La Corte di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del18 dicembre 2020, ha riformato la decisione di primo grado nella parterelativa all’accertamento del debito della società correntista.2. ─ Ricorre per cassazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Vi sono memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — La controricorrente ha eccepito in via pregiudiziale la nullitàdel ricorso per nullità della procura speciale alla lite discendentedall’errata indicazione del codice fiscale della persona fisica che haconferito la detta procura nella qualità di legale rappresentante dellasocietà.L’eccezione va disattesa.Nel ricorso sono chiaramente identificati sia la società istante cheil suo legale rappresentante, soggetto, questo, che ha materialmentesottoscritto la procura ad litem.

L’asserita erroneità del codice fiscale èpriva di rilievo ai fini che qui interessano: infatti, la scorretta indicazionedel codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata aldifensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabileincertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato,comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo enella stessa procura speciale (Cass. 24 febbraio 2021, n. 5067): delresto, se nemmeno l’omessa indicazione, nel ricorso per cassazione onella relativa procura speciale, del codice fiscale o della partita IVA delricorrente ne determina la nullità (per tutte: Cass. Sez.

U. 28 febbraio2024, n. 5303), non si vede per quale ragione detta nullità debbaSez.

I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 2Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/2026rinvenirsi in un’indicazione erronea di tali dati.

Né è concludente il rilievoper cui, a fronte dell’indicazione inesatta del codice fiscale, i datianagrafici del legale rappresentante della società ricorrente nonrisulterebbero indicati nel ricorso e nella procura: non ricorre, infatti,alcuna «insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferitoil mandato», visto che sia il ricorso che la procura recano precisaindicazione del nominativo del legale rappresentante della società (cheperaltro sarebbe identificabile attraverso il registro delle imprese).2. ― Col primo motivo si denuncia la «violazione dell’art. 360, n.3, c.p.c. in relazione agli artt. 61, 112, 116, 196, 201 e 345 c.p.c.»; sideduce, in particolare, la mancata considerazione e l’omessoapprezzamento della relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletatain primo grado nonché della consulenza tecnica di parte.

Ci si duole diciò: la Corte di appello, a fronte dell’incompleta produzione degli estratticonto, avrebbe dovuto integrare la prova carente, siccome limitata adalcuni periodi del rapporto, con altri mezzi di prova.Con il secondo mezzo si oppone la «violazione dell’art. 360, n. 5,c.p.c. in relazione all’art. 345 c.p.c.»; la sentenza impugnata ècensurata per l’omessa ammissione del supplemento di consulenzatecnica d’ufficio o della rinnovazione della consulenza stessa.

Si lamentache non si sia dato corso al richiesto approfondimento istruttorio: vienerilevato che in presenza di accertamenti che necessitano di specifichecognizioni tecniche, il giudice del merito ha l'obbligo di ammettere laconsulenza.3. — La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo gradoche aveva rideterminato il saldo finale del conto nella somma di euro17.307,82, a debito della correntista, in una situazione in cui l’ultimoestratto conto indicava un saldo finale pari a zero. [OSCURATO:PERSONA] distrettualeha rilevato che tale disallineamento dei valori si spiegava in quanto«stante la notevole incompletezza degli estratti conto prodotti ingiudizio della società attrice, il c.t.u. ricalcolava non uno, ma svariatiSez.

I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 3Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/2026saldi temporali del rapporto di conto corrente, ‘spezzettandolo’ nei variperiodi per i quali era disponibile la relativa documentazione esemplicisticamente ‘ignorando’ quelli per cui non disponeva didocumentazione»: il saldo finale risultava in tal modo determinatoeffettuando la «somma algebrica di tutti i periodi valutati».

La Corte dimerito ha dunque respinto la domanda attrice conferendo rilievodirimente alla lacunosità della documentazione relativa allemovimentazioni del conto, acceso il 21 febbraio 1994 ed estinto il 17luglio 2014: ha osservato che non era stata operata alcuna produzioneper il periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004 e che nonesisteva evidenza contabile dell’andamento del rapporto in ulterioritrecento giorni negli anni successivi.

Secondo il Giudice di appello,dunque, il Tribunale aveva ricalcolato il saldo «mentre invece avrebbedovuto dare atto dell'impossibilità materiale della sua determinazionegiudiziale».

In continuità con tale percorso argomentativo la Corte dimerito ha infine ritenuto non si dovesse dar corso al rinnovo dellaconsulenza tecnica, ritenuta «inammissibile e inutile» in considerazionedell’«evidente carenza del materiale probatorio».4. — Ciò posto, i due motivi di ricorso sono anzitutto inammissibiliper carenza di specificità, constando del generico richiamo ad atti edocumenti, laddove l'indicazione di questi deve avvenirealternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone ipassaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendoindicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass.10 dicembre 2020, n. 28184).5. — Sono inammissibili anche perché mirano a una nonconsentita revisione del giudizio di fatto della Corte di merito, la qualeha in sintesi rilevato che, a fronte della carenza della documentazioneacquisita al giudizio, non potevano ricostruirsi le movimentazioni delconto.Chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte,Sez.

I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 4Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/2026e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo perla somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza diuna causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume nondovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n.11294): ciò significa che compete al correntista attore in ripetizionefornire la prova dei movimenti del conto (Cass. 3 dicembre 2018, n.31187).

Ai fini dell'accertamento del rapporto di dare e avere, èpossibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione nonintegrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego dimezzi di prova ulteriori: infatti, una volta esclusa la validità di talunepattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, larideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso laproduzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della suaapertura: non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva,all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre provedocumentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condottaprocessuale tenuta del medesimo correntista (Cass. 4 aprile 2019, n.9526).L’accertamento circa l’attitudine di tali elementi a determinare ilsuperamento delle lacune probatorie dipendenti dall’incompletezzadegli estratti conto è tuttavia rimesso al prudente apprezzamento delgiudice del merito, salvo non vengano in questione, appunto, provelegali; lo scrutinio in questione, risolvendosi in un giudizio di fatto, puòinoltre essere sindacato in sede di legittimità solo per omesso esame difatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., o per vizio di motivazione, anorma dell’art. 360, n. 4, c.p.c., nei ristretti limiti entro cui è oggiammesso invocare tale vizio col ricorso per cassazione: va qui ricordatoche è oramai denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontoSez.

I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 5Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/2026con le risultanze processuali: Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053;Cass.

Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090;Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).Resta in altri termini fermo, nella materia che interessa, ilprincipio per cui il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fattodei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formalee della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice dimerito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilitàe concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrarei fatti in discussione (Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile2017, n. 9097).Tanto spiega gli arresti della giurisprudenza di legittimità cherimettono al giudice del merito l’apprezzamento di risultanze diversedagli estratti conto compiuto con l'ausilio di un consulente tecnicod'ufficio (Cass. 18 aprile 2023, n. 10293; Cass. 19 luglio 2021, n.20621).Né l’odierna ricorrente può dolersi, in questa sede di legittimità,del mancato esperimento di un supplemento o di una rinnovazione dellaconsulenza tecnica d’ufficio.

La decisione della Corte territoriale si èbasata, come si è visto, sull’insufficienza del corredo probatorio esfugge a censura.

Del resto, in linea generale, la consulenza tecnica nonè volta a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova dellaparte, né può essere diretta a una indagine esplorativa alla ricerca dielementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 31 marzo 2025, n. 8498;Cass. 12 aprile 2019, n. 10373; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218);Sez.

I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 6Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/2026per altro verso, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito lavalutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive ointegrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione giàdepositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini,sostituendo l'ausiliare del giudice e l’esercizio di tale potere non èsindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione,immune da vizi logici e giuridici (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2103; Cass.30 marzo 2010, n. 7622).6. — Il ricorso è in conclusione inammissibile.7. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 17 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Castellana;ricorrentecontroIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Esposito e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio di quest’ultimo;controricorrenteavverso la sentenza n. 449/2020 depositata il 18 dicembre 2020 dellaCorte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 1Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenzacon cui il Tribunale di Taranto, pur dichiarando la nullità parziale di uncontratto di conto corrente concluso dalla detta società con Banco diNapoli s.p.a. — oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. —, ha accertato un saldo adebito della detta appellante per euro 17.307,82.La Corte di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del18 dicembre 2020, ha riformato la decisione di primo grado nella parterelativa all’accertamento del debito della società correntista.2. ─ Ricorre per cassazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Vi sono memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — La controricorrente ha eccepito in via pregiudiziale la nullitàdel ricorso per nullità della procura speciale alla lite discendentedall’errata indicazione del codice fiscale della persona fisica che haconferito la detta procura nella qualità di legale rappresentante dellasocietà.L’eccezione va disattesa.Nel ricorso sono chiaramente identificati sia la società istante cheil suo legale rappresentante, soggetto, questo, che ha materialmentesottoscritto la procura ad litem. L’asserita erroneità del codice fiscale èpriva di rilievo ai fini che qui interessano: infatti, la scorretta indicazionedel codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata aldifensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabileincertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato,comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo enella stessa procura speciale (Cass. 24 febbraio 2021, n. 5067): delresto, se nemmeno l’omessa indicazione, nel ricorso per cassazione onella relativa procura speciale, del codice fiscale o della partita IVA delricorrente ne determina la nullità (per tutte: Cass. Sez. U. 28 febbraio2024, n. 5303), non si vede per quale ragione detta nullità debbaSez. I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 2Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/2026rinvenirsi in un’indicazione erronea di tali dati. Né è concludente il rilievoper cui, a fronte dell’indicazione inesatta del codice fiscale, i datianagrafici del legale rappresentante della società ricorrente nonrisulterebbero indicati nel ricorso e nella procura: non ricorre, infatti,alcuna «insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferitoil mandato», visto che sia il ricorso che la procura recano precisaindicazione del nominativo del legale rappresentante della società (cheperaltro sarebbe identificabile attraverso il registro delle imprese).2. ― Col primo motivo si denuncia la «violazione dell’art. 360, n.3, c.p.c. in relazione agli artt. 61, 112, 116, 196, 201 e 345 c.p.c.»; sideduce, in particolare, la mancata considerazione e l’omessoapprezzamento della relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletatain primo grado nonché della consulenza tecnica di parte. Ci si duole diciò: la Corte di appello, a fronte dell’incompleta produzione degli estratticonto, avrebbe dovuto integrare la prova carente, siccome limitata adalcuni periodi del rapporto, con altri mezzi di prova.Con il secondo mezzo si oppone la «violazione dell’art. 360, n. 5,c.p.c. in relazione all’art. 345 c.p.c.»; la sentenza impugnata ècensurata per l’omessa ammissione del supplemento di consulenzatecnica d’ufficio o della rinnovazione della consulenza stessa. Si lamentache non si sia dato corso al richiesto approfondimento istruttorio: vienerilevato che in presenza di accertamenti che necessitano di specifichecognizioni tecniche, il giudice del merito ha l'obbligo di ammettere laconsulenza.3. — La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo gradoche aveva rideterminato il saldo finale del conto nella somma di euro17.307,82, a debito della correntista, in una situazione in cui l’ultimoestratto conto indicava un saldo finale pari a zero. [OSCURATO:PERSONA] distrettualeha rilevato che tale disallineamento dei valori si spiegava in quanto«stante la notevole incompletezza degli estratti conto prodotti ingiudizio della società attrice, il c.t.u. ricalcolava non uno, ma svariatiSez. I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 3Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/2026saldi temporali del rapporto di conto corrente, ‘spezzettandolo’ nei variperiodi per i quali era disponibile la relativa documentazione esemplicisticamente ‘ignorando’ quelli per cui non disponeva didocumentazione»: il saldo finale risultava in tal modo determinatoeffettuando la «somma algebrica di tutti i periodi valutati». La Corte dimerito ha dunque respinto la domanda attrice conferendo rilievodirimente alla lacunosità della documentazione relativa allemovimentazioni del conto, acceso il 21 febbraio 1994 ed estinto il 17luglio 2014: ha osservato che non era stata operata alcuna produzioneper il periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004 e che nonesisteva evidenza contabile dell’andamento del rapporto in ulterioritrecento giorni negli anni successivi. Secondo il Giudice di appello,dunque, il Tribunale aveva ricalcolato il saldo «mentre invece avrebbedovuto dare atto dell'impossibilità materiale della sua determinazionegiudiziale». In continuità con tale percorso argomentativo la Corte dimerito ha infine ritenuto non si dovesse dar corso al rinnovo dellaconsulenza tecnica, ritenuta «inammissibile e inutile» in considerazionedell’«evidente carenza del materiale probatorio».4. — Ciò posto, i due motivi di ricorso sono anzitutto inammissibiliper carenza di specificità, constando del generico richiamo ad atti edocumenti, laddove l'indicazione di questi deve avvenirealternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone ipassaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendoindicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass.10 dicembre 2020, n. 28184).5. — Sono inammissibili anche perché mirano a una nonconsentita revisione del giudizio di fatto della Corte di merito, la qualeha in sintesi rilevato che, a fronte della carenza della documentazioneacquisita al giudizio, non potevano ricostruirsi le movimentazioni delconto.Chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte,Sez. I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 4Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/2026e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo perla somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza diuna causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume nondovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n.11294): ciò significa che compete al correntista attore in ripetizionefornire la prova dei movimenti del conto (Cass. 3 dicembre 2018, n.31187). Ai fini dell'accertamento del rapporto di dare e avere, èpossibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione nonintegrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego dimezzi di prova ulteriori: infatti, una volta esclusa la validità di talunepattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, larideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso laproduzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della suaapertura: non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva,all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre provedocumentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condottaprocessuale tenuta del medesimo correntista (Cass. 4 aprile 2019, n.9526).L’accertamento circa l’attitudine di tali elementi a determinare ilsuperamento delle lacune probatorie dipendenti dall’incompletezzadegli estratti conto è tuttavia rimesso al prudente apprezzamento delgiudice del merito, salvo non vengano in questione, appunto, provelegali; lo scrutinio in questione, risolvendosi in un giudizio di fatto, puòinoltre essere sindacato in sede di legittimità solo per omesso esame difatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., o per vizio di motivazione, anorma dell’art. 360, n. 4, c.p.c., nei ristretti limiti entro cui è oggiammesso invocare tale vizio col ricorso per cassazione: va qui ricordatoche è oramai denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontoSez. I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 5Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/2026con le risultanze processuali: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053;Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090;Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).Resta in altri termini fermo, nella materia che interessa, ilprincipio per cui il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fattodei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formalee della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice dimerito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilitàe concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrarei fatti in discussione (Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile2017, n. 9097).Tanto spiega gli arresti della giurisprudenza di legittimità cherimettono al giudice del merito l’apprezzamento di risultanze diversedagli estratti conto compiuto con l'ausilio di un consulente tecnicod'ufficio (Cass. 18 aprile 2023, n. 10293; Cass. 19 luglio 2021, n.20621).Né l’odierna ricorrente può dolersi, in questa sede di legittimità,del mancato esperimento di un supplemento o di una rinnovazione dellaconsulenza tecnica d’ufficio. La decisione della Corte territoriale si èbasata, come si è visto, sull’insufficienza del corredo probatorio esfugge a censura. Del resto, in linea generale, la consulenza tecnica nonè volta a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova dellaparte, né può essere diretta a una indagine esplorativa alla ricerca dielementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 31 marzo 2025, n. 8498;Cass. 12 aprile 2019, n. 10373; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218);Sez. I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 6Numero registro generale 17663/2021Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9564/2026Data pubblicazione 14/04/2026per altro verso, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito lavalutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive ointegrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione giàdepositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini,sostituendo l'ausiliare del giudice e l’esercizio di tale potere non èsindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione,immune da vizi logici e giuridici (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2103; Cass.30 marzo 2010, n. 7622).6. — Il ricorso è in conclusione inammissibile.7. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 17 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 17663/2021camera di consiglio 17.3.2026 7
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