CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi proposti dal comune difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto a concorso di persone del [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), alla destinazione a terzi della sostanza e all'offensività della condotte afferente alla coltivazione di marijuana, alla mancata riqualificazione nella più tenue ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/90 ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato i plurimi elementi che deponevano per la condivisione anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'attività di coltivazione e detenzione dello stupefacente rinvenuto e sequestrato e neppure celato all'interno dei due appartamenti comunque riconducibili ai ricorrenti, la consistente e significativa produzione e quantità di stupefacente tale da deporre, unitamente alla declinazione dei due beni immobili alla produzione di sostanza stupefacente, per la destinazione allo spaccio in tal modo da ritenersi di non scarsa offensività così escludendo che la condotta potesse essere sussunta nella più tenue ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.; che adeguata risulta la palesata ragione che, in assenza di elementi positivi da valorizzare ed al cospetto di una versione inverosimile resa da entrambi i ricorrenti, ha condotto a non riconoscere le circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e deila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d