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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 dicembre 1968

Cassazione n. 08276/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1968 avverso la sentenza del 22/08/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI,glat-e-ava.Lir~14~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 22/8/2022, il Tribunale di Napoli applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno di reclusione e 1.400,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che l'imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla luce della non corretta qualificazione giuridica del fatto.

3. Ritenuto che il ricorso sia inammissibile.

Per costante giurisprudenza, invero, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023).

Esattamente come quella in esame, che nulla afferma in ordine a questi parametri, limitandosi a sostenere - con argomento del tutto generico - l'uso personale della sostanza stupefacente.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] lie estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1968 avverso la sentenza del 22/08/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI,glat-e-ava.Lir~14~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 22/8/2022, il Tribunale di Napoli applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno di reclusione e 1.400,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che l'imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla luce della non corretta qualificazione giuridica del fatto. 3. Ritenuto che il ricorso sia inammissibile. Per costante giurisprudenza, invero, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023). Esattamente come quella in esame, che nulla afferma in ordine a questi parametri, limitandosi a sostenere - con argomento del tutto generico - l'uso personale della sostanza stupefacente. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] lie estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 08276/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris