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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 14221/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9376/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viaBevignani, 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO , n. 5462/2017 , depositata il 25/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti diGiuliana Borsese, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della maggiore irpef versata per l’anno 2007.

2. La contribuente, titolare di una pensione integrativa per i dipendentiInps, assumeva che detto Ente , a decorrere dal 1° gennaio 2007, non aveva effettuato la ritenuta con l’aliquot a del 15 per cento applicabile in virtù del disposto di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre2005, n. 252.

P er l’effetto avanzava istanza di rimborso di quanto trattenuto in eccesso e ricorreva avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’Istanza.

3. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo sussistente il diritto al trattamento fiscale di cui all’art. 11 cit. ma solo a decorrere dal settembre 2009,stante la parziale intempestività dell’istanza.

4. La C.t.r. confermava la sentenza.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 5, 6, 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; Assume che la ricorrente era titolare di pension e integrativa a carico del fondo integrativo per i dipendenti dell’Inps soppresso dal 1° ottobre 1999 per effetto dell’art.64 legge 17 maggio 1999, n. 144 che aveva contestualmente disposto la cessazione delle aliquote contributive previste per il finanziamento del fondo stesso; che, pertanto, i montanti pensionistici nella gestione erano maturati non oltre la data del 30 settembre 1999; che la disciplina introdotta dal Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 dl.gs. n. 252 del 2005 si applica solo ai montanti maturati dopo l’entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2007.

Aggiunge che l’art.23, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005 ha anche stabilito che fino all’attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 2, lett. p)legge 23 agosto 2004, n. 243 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicava solo la previgente disciplina. 2 Il ricorso è fondato. 2.1La contribuente, come chiarito nel controricorso, è titolare di una pensione complementare a carico del Fondo integrativo per i dipendenti Inps soppresso dal 1° ottobre 1999 ai sensi dell’art. 64 legge n. 144 del 1999.

Pertanto, i montanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30settembre 1999.

2.2. Questa Corte sul punto ha chiarito che i n tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data.

Ne consegue che per i cd.

«vecchi iscritti» a « vecchi fondi » — compresa (in relazione al caso in esame) la gestione speciale istituita presso l’INPS (e soppressa dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) —è senz’altro inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1°/01/2007 (Cass. 19/07/2022, n. 22665.

2.3. Si è osservato in proposito che per un «vecchio iscritto» ad un «vecchio fondo» trova applicazione l’art. 23, comma 7, legge cit. e, dunque, il regime tributario anteriore al 31 dicembre 2006 e non il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l’istanza di rimborso. 2.4.Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che, occupandosi di materia limitrofaa quella in esame (trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel) e in particolare della questione, sovrapponibile,relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale, ha nno chiarito che In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la sorte capitale , corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 d.P.R. n. 917 cit.; (Cass. Sez.

U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 seguita, ex multis da Cass.11/02/2021, n. 3453; Cass. 02/04/2020 n. 7653).

2.5. La C.t.r. , nel riconoscere il regime fiscale favorevole , si è discostata da tale principio di diritto, sicché la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivodella contribuente.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5

3. Le spese dei gradi di meritovanno compensate, tra le parti, in ragione dell’andamento delle lite, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spesedi lite dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pag amento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di cassazione che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9376/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viaBevignani, 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 5462/2017 , depositata il 25/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti diGiuliana Borsese, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della maggiore irpef versata per l’anno 2007. 2. La contribuente, titolare di una pensione integrativa per i dipendentiInps, assumeva che detto Ente , a decorrere dal 1° gennaio 2007, non aveva effettuato la ritenuta con l’aliquot a del 15 per cento applicabile in virtù del disposto di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre2005, n. 252. P er l’effetto avanzava istanza di rimborso di quanto trattenuto in eccesso e ricorreva avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’Istanza. 3. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo sussistente il diritto al trattamento fiscale di cui all’art. 11 cit. ma solo a decorrere dal settembre 2009,stante la parziale intempestività dell’istanza. 4. La C.t.r. confermava la sentenza. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 5, 6, 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; Assume che la ricorrente era titolare di pension e integrativa a carico del fondo integrativo per i dipendenti dell’Inps soppresso dal 1° ottobre 1999 per effetto dell’art.64 legge 17 maggio 1999, n. 144 che aveva contestualmente disposto la cessazione delle aliquote contributive previste per il finanziamento del fondo stesso; che, pertanto, i montanti pensionistici nella gestione erano maturati non oltre la data del 30 settembre 1999; che la disciplina introdotta dal Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 dl.gs. n. 252 del 2005 si applica solo ai montanti maturati dopo l’entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2007. Aggiunge che l’art.23, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005 ha anche stabilito che fino all’attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 2, lett. p)legge 23 agosto 2004, n. 243 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicava solo la previgente disciplina. 2 Il ricorso è fondato. 2.1La contribuente, come chiarito nel controricorso, è titolare di una pensione complementare a carico del Fondo integrativo per i dipendenti Inps soppresso dal 1° ottobre 1999 ai sensi dell’art. 64 legge n. 144 del 1999. Pertanto, i montanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30settembre 1999. 2.2. Questa Corte sul punto ha chiarito che i n tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Ne consegue che per i cd. «vecchi iscritti» a « vecchi fondi » — compresa (in relazione al caso in esame) la gestione speciale istituita presso l’INPS (e soppressa dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) —è senz’altro inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1°/01/2007 (Cass. 19/07/2022, n. 22665. 2.3. Si è osservato in proposito che per un «vecchio iscritto» ad un «vecchio fondo» trova applicazione l’art. 23, comma 7, legge cit. e, dunque, il regime tributario anteriore al 31 dicembre 2006 e non il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l’istanza di rimborso. 2.4.Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che, occupandosi di materia limitrofaa quella in esame (trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel) e in particolare della questione, sovrapponibile,relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale, ha nno chiarito che In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la sorte capitale , corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 d.P.R. n. 917 cit.; (Cass. Sez. U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 seguita, ex multis da Cass.11/02/2021, n. 3453; Cass. 02/04/2020 n. 7653). 2.5. La C.t.r. , nel riconoscere il regime fiscale favorevole , si è discostata da tale principio di diritto, sicché la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivodella contribuente. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 3. Le spese dei gradi di meritovanno compensate, tra le parti, in ragione dell’andamento delle lite, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spesedi lite dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pag amento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di cassazione che