CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 31958/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIUD. SORVEGLIANZA di Maceratadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Macerata con provvedimento del 30ottobre 2025 ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con il quale erastata rigettata l’istanza di remissione del debito proposta nell’interesse di DeAngelis Giulio.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando l’erroneità della decisione.Il detenuto, infatti, ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazionee ciononostante la sua richiesta è stata rigettata in ragione della presenza di dueprocedimenti disciplinari che sono del tutto isolati.Non si dovrebbe consentire a due infrazioni disciplinari di porre nel nulla unCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Ai fini della remissione del debito, la valutazione della "condottacostantemente regolare" che costituisce condizione per la concessione di essa, vatemporalmente delimitata alla durata di esecuzione della pena in carcere o inmisura alternativa alla detenzione e, in assenza di esecuzione, al periodo in cui lapena è rimasta condizionalmente sospesa. (Sez. 1, n. 34862 del 12/05/2021,Lombardi, Rv. 282000 - 01)Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e dimantenimento in carcere, non è necessaria la positiva partecipazione delcondannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, dovendosiaccertare che, durante la detenzione inframuraria, egli abbia mantenuto unacondotta regolare la cui valutazione positiva può essere esclusa anche a seguitodella commissione di un solo illecito disciplinare, previa necessaria comparazionetra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condottacomplessiva del condannato (Sez. 1, n. 28257 del 26/03/2021, Lucariello, Rv.281753 - 01)Il provvedimento ha fatto corretta applicazione di tali insegnamenti dandorilievo ai due illeciti disciplinari, al fatto che non siano stati ritenuti bagatellarianche in relazione alla complessiva condotta tenuta in carcere.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]