CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art 6 -septies del d.I., 28 ottobre 2020, n. 137 impone al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato laddove ricorra uno dei casi previsti dal comma 6 -sexies, di dichiarare, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione. Tra tali casi vi è quello in cui l'atto sia stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 Correttamente, pertanto, il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha emesso declaratoria di inammissibilità dopo avere accertato che il reclamo era stato inviato ad un indirizzo di posta elettronica, non certificata, diverso da quello individuato dalla normativa di riferimento (cfr. Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738 - 01). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno