CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 02845/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 10/03/2023 della Corte di appello di L'aquila, che ha confermato la sentenza in data 16/09/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 641 cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di insolvenza fraudolenta, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il reato di cui all'art. 641 cod. pen.; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, così come proposto, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489); Considerato che il motivo sulla recidiva risulta privo di correlazione con la sentenza impugnata, visto che tale aggravante non risulta contestata; Osservato che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere es