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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 27564/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 774/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono elettivamente domiciliati - per le comunicazioni e notificazioni di rito, indirizzo PEC: - ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - indirizzi PEC: e - ; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1406/2018 depositata i l 19/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO I coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] furono comproprietari esclusivi della struttura immobiliare sita in Lavagna già denominata "[OSCURATO:PERSONA]" fino al 1984, anno in cui l’edificio fu trasformato in un condominio di civile abitazione; era stato quindi costituito il condominio con predisposizione del relativo regolamento ed erano state trasferite a terzi alcune unità immobiliari, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano mantenuto la proprietà di altre unità e porzioni dell'edificio.

Erano sorti contrasti tra Nuti e Magnasco e i condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla proprietà e all’utilizzo del seminterrato dello stabile condominiale, che i primi ritenevano di loro esclusiva proprietà mentre Massari e Rosa consideravano parte comune, come tale sottoposta anche al transito pedonale di tutti i condomini, o comunque, se di proprietà esclusiva, asservita per lo stesso uso a favore delle proprietà dei condomini. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano quindi agito in sede giudiziaria in negatoria servitutisquanto alla possibilità di transito pedonale nel seminterrato, affermandone la loro proprietà esclusiva; nel giudizio era stata coinvolta anche [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di utilizzatrice di un alloggio di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], transitava a piedi nel seminterrato, nei confronti della quale gli attori avevano chiesto la condanna alla cessazione delle molestie e turbative del loro diritto.

Si era costituito [OSCURATO:PERSONA], che aveva formulato diverse domande riconvenzionali volte sia all’accertamento della proprietà comune del seminterrato e dei passaggi per accedere all’esterno e all’interno dell’edificio, sia all’accertamento della comproprietà dell’impianto ascensore per l’intero percorso, sia all’accertamento quantomeno dell’esistenza di servitù di passaggio nel seminterrato e nei passaggi per accedere all’esterno e all’interno dell’edificio, sia all’accertamento della servitù contrattuale di passo pedonale e carraio a favore degli alloggi in proprietà per accedere ai posti auto esterni.

Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, si era costituito anche [OSCURATO:PERSONA] svolgendo domande analoghe a quelle svolte da Massari e instando anch’egli per il riconoscimento di servitù titolata a favore del proprio alloggio per l’accesso ai posti auto esterni; gli altri condomini erano rimasti contumaci.

All’esito dell’esperita istruttoria, nel cui ambito era stata disposta una CTU, il Tribunale adito, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non proprietaria, aveva respinto la domanda degli attori e accolto parte delle domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei termini che seguono: “accerta e dichiara che il piano seminterrato dell’edificio condominiale sito in Lavagna, via Matteotti n.30 e il relativo impianto dell’ascensore compresa la stazione di partenza sono di proprietà condominiale come pure sono condominiali tutti i passaggi per accedere allo stesso seminterrato dall’esterno ed anche le scalinate poste nell’interno dell’edificio per accedere dal piano strada posto in Lavagna via Matteotti n.30 al seminterrato e viceversa; l’ascensore del caseggiato … è condominiale per l’intero percorso …; in accoglimento della domanda svolta al punto H delle conclusioni Massari e Rosa, accerta e dichiara la sussistenza, a carico del distacco lato nord del caseggiato per cui è causa, di servitù di passaggio pedonale da e verso i posti auto scoperti ivi posti in adiacenza”; erano stati riconosciuti anche i diritti di servitù titolata rispettivamente richiesti ai punti I) delle rispettive conclusioni da Massari e Rosa a favore delle rispettive proprietà, mentre erano state respinte (per difetto di prova) le domande riconvenzionali articolate da entrambi ai capi C), D) ed E) delle conclusioni, fondate sul richiamo al DM n.236/89 e volte all’accertamento di condominialità del “passaggio per accedere dal cortile- parcheggio passando dalla rampa pedonale scoperta alla stazione di partenza dell’ascensore nel seminterrato e viceversa” (C) e della “rampa carrozzabile posta vicino alla stazione di partenza dell’ascensore nel seminterrato” (D) e all’accertamento della riserva del posto coperto 5 all’uso dell’handicappato pervio suo adeguamento quanto alla larghezza a m.3,20. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto appello, insistendo per l’accertamento negativo di esistenza di servitù di passo attraverso l’area cortilizia e il seminterrato, affermati di loro proprietà esclusiva, attraverso la proposizione dei seguenti motivi (non si riportano le critiche in ordine alla valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato formulato alcun motivo di ricorso al riguardo): -il Tribunale avrebbe fatto confusione tra il “suolo coperto su cui sorge il fabbricato” che non solo si presume comune ma lo è in concreto, come emerge dal regolamento condominiale, e il seminterrato, che non sarebbe il suolo coperto ma sorgerebbe sul suolo coperto; non opererebbe quindi la presunzione di demanialità ex art.1117 c.c. e la prova della condominialità del seminterrato avrebbe dovuto essere fornita dalle controparti, che non vi avrebbero in alcun modo provveduto; -sulle domande riconvenzionali dei convenuti costituiti: veniva ribadita la contestazione sulla pretesa natura condominiale del seminterrato; quanto all’ascensore, incontestato che esso fosse tra i beni comuni, come del resto emerge dal regolamento condominiale, non sarebbe stato invece corretto l’accertamento del diritto di tutti i condomini di fruirne per l’accesso e il recesso al e dal seminterrato; quanto all’asserita natura condominiale di tutti i passaggi per accedere al seminterrato dall’esterno, l’erroneità della pronuncia deriverebbe dall’erronea considerazione del seminterrato come bene condominiale; quanto alle scalinate ubicate nell’edificio, esse non sarebbero condominiali per la parte che permette accesso e recesso al seminterrato, per le stesse ragioni già esposte in ordine alla titolarità su detto piano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano costituiti anche in appello, senza proposizione di appello incidentale in relazione al rigetto delle domande proposte sub C), D) ed E) delle rispettive conclusioni.

La Corte d’Appello di Genova aveva confermato la sentenza di primo grado richiamandosi alla motivazione condivisa della stessa e ribadendo (da pag.11, in fine, agli inizi di pag.13: le prime undici pagine contengono le conclusioni delle parti, la ricostruzione del processo in primo grado e, in sintesi, le ragioni della sentenza del Tribunale di Chiavari e i motivi di appello) quanto segue: -gli appellanti, attori in negatoria servitutis, avrebbero dovuto prima di tutto provare di essere proprietari e possessori del fondo, del quale chiedono il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, in forza di un titolo valido; nel caso concreto tale prova non è stata raggiunta, non essendo stata formulata alcuna riserva di proprietà esclusiva o di attribuzione parziale dell’intero piano seminterrato nel primo atto di cessione di unità immobiliare a favore di terzi, in modo da superare per esso la presunzione di appartenenza alle parti comuni ex art.1117 c.c.; - inoltre il regolamento di condominio prevede, all’art.2, quali proprietà comuni anche il suolo coperto su cui sorge il fabbricato limitatamente al perimetro esterno dei muri, il distacco con passo pedonale lato nord e l’ascensore con relativo impianto e locale macchine; -va confermata la natura condominiale anche dell’impianto ascensore con tutti gli accessori; -all’accertamento della natura condominiale dell’intero piano seminterrato consegue anche l’accoglimento delle domande riconvenzionali per la costituzione delle servitù di passo richieste dai signori Massari e Rosa; “le servitù di passaggio, pedonale quella sul distacco nord, anche carraia quella per accedere e recedere dagli appartamenti ai posti auto anche nel seminterrato fino alla partenza dell’ascensore, derivano sia dagli atti originari di compravendita …, dove al punto 3 dei patti e condizioni è espressamente”prevista la costituzione, a favore della parte acquirente, “di servitù di passo pedonale e carraio per accedere al posto auto qui compravenduto e servitù di passo pedonale sulla tratta che dalla zona parcheggio porta alla via Matteotti”, ma anche per destinazione del padre di famiglia.

Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e Giampiero ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

Hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli altri condomini, già contumaci nelle fasi di merito, sono rimasti intimati.

Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrative argomentando le difese svolte. [OSCURATO:PERSONA] Appare opportuno premettere qual è l’ambito attuale della controversia, alla luce delle questioni poste ad oggetto del giudizio di appello da vagliare, sotto il profilo della legittimità della pronuncia conclusiva del giudizio di impugnazione, attraverso i motivi di ricorso per cassazione proposti, tenuto conto dei rilievi dei controricorrenti in ordine al prospettato passaggio in giudicato della pronuncia di merito, quanto al rigetto dell’actio negatoria servitutis svolta dagli attori appellanti ricorrenti e all’accertamento dell’esistenza delle servitù come richieste fin dai loro atti di costituzione in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sub H) e I) delle rispettive conclusioni,.

Il Tribunale di Chiavari dopo aver respinto la domanda di negatoria servitutis e affermato la condominialità del seminterrato e dei beni di accesso e recesso allo e dallo stesso, aveva respinto anche le domande riconvenzionali di cui ai punti C), D) ed E) delle conclusioni sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], fondate sul richiamo al DM n.236/89 e volte all’accertamento di condominialità del “passaggio per accedere dal cortile-parcheggio passando dalla rampa pedonale scoperta alla stazione di partenza dell’ascensore nel seminterrato e viceversa” (C) e della “rampa carrozzabile posta vicino alla stazione di partenza dell’ascensore nel seminterrato” (D) e all’accertamento della riserva del posto coperto 5 all’uso dell’handicappato previo suo adeguamento quanto alla larghezza a m.3,20 (E).

Il primo Giudice aveva invece accolto anche le domande riconvenzionali di accertamento di servitù, proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] alla lettera H) e alla lettera I) delle rispettive conclusioni: in relazione alla lettera H) il primo Giudice aveva accertato “la sussistenza, a carico del distacco lato nord del caseggiato per cui è causa, di servitù di passaggio pedonale da e verso i posti auto scoperti ivi posti in adiacenza” (nella sentenza non si precisa quale sia il fondo asservito ma, dalle conclusioni formulate sub H) da Massari e Rosa la servitù era stata richiesta attraverso la “rampa di scala interna che collega” l’atrio “condominiale al seminterrato e da questo all’esterno del caseggiato”); in relazione alla lettera I) vi era stato il riconoscimento che, in forza dei patti contrattuali intercorsi, “risulta costituita servitù di passo pedonale e carraio a favore degli appartamenti siti in Lavagna via Matteotti n.30/3 e n.30/5 ora di proprietà del signor [OSCURATO:PERSONA]” e “a favore dell’appartamento sito in Lavagna via Matteotti n.30/9 ora di proprietà del signor [OSCURATO:PERSONA]” per accedere dagli appartamenti stessi ai posto auto da via [OSCURATO:PERSONA] e servitù di passo pedonale sulla tratta che dalla zona parcheggio porta alla via Matteotti n.30 e viceversa” (non sono individuati né il fondo gravato da servitù, né il percorso, che nemmeno è possibile desumere dalle conclusioni sub I).

Nuti e Magnasco, rimettendo in discussione l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado che aveva portato al rigetto della negatoria servitutis proposta e insistendo per la proprietà esclusiva del seminterrato, libero da pesi, ha contrastato la sentenza del Tribunale anche in relazione all’accoglimento sia delle pronunce di condominialità di beni (porzione di scala, porzione di ascensore, ecc.) correlate all’affermata condominialità del seminterrato, sia delle pronunce relative all’accertamento delle servitù sub H) e I) delle conclusioni delle controparti, presupponenti il passaggio attraverso immobili assunti di proprietà esclusiva e liberi da pesi (seminterrato) -e, del resto, la Corte d’Appello ha ribadito l’esistenza anche di dette servitù derivandole -quanto al fondo servente e al percorso-dalla confermata condominialità dell’intero piano seminterrato (nonostante la riaffermata condominialità dello stesso).

Non è stata invece oggetto di censura in sede di impugnazione attraverso la proposizione di appello incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia di rigetto delle domande riconvenzionali articolate sub C), D) ed E) delle loro conclusioni, autonome rispetto alle domande vertenti sulla titolarità di diritti sul seminterrato, che è quindi la sola ad essere divenuta definitiva già all’esito del giudizio di primo grado.

La Corte d’Appello ha, con la sentenza impugnata con il ricorso sub iudice, confermato il rigetto dell’actio negatoria servitutis, accertando la condominialità del seminterrato e derivando da ciò sia la condominialità dell’ascensore, sia la fondatezza delle domande riconvenzionali in materia di servitù formulate sub H) e I) da Massari e Rosa.

Si esamina ora il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]/Magnasco. 1) Con un primo motivo di ricorso, rubricato “nullità della sentenza impugnata ex art.112 c.p.c., 132 n.4 c.p.c., 161 c.p.c. in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1 n.4, per vizio motivazionale totale (motivazione apparente – motivazione per relationemnon autonoma)”, Nuti e Magnasco censurano la sentenza della Corte d’Appello di Genova perché con essa sarebbe stata confermata la sentenza di primo grado senza alcuna disamina effettiva delle ragioni poste a fondamento della proposta impugnazione, senza una valutazione autonoma delle questioni controverse e senza alcuna analisi della giurisprudenza di legittimità (allegata dagli appellanti ricorrenti) che avrebbe confortato l’esclusione di operatività della presunzione ex art.1117 c.c. per il seminterrato. [OSCURATO:PERSONA] d’appello si sarebbe integralmente conformato alla motivazione posta a fondamento della decisione dal Tribunale di Chiavari, senza vagliarla criticamente alla luce dei motivi di appello proposti che rimettevano chiaramente e documentatamente in discussione, prima di tutto, la correttezza dell’applicazione del disposto dell’art. 1117 c.c. operata dal [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, nonostante le osservazioni e le critiche specifiche svolte dai ricorrenti all’epoca appellanti, La Corte di merito non avrebbe in alcun modo motivato sul perché il seminterrato fosse da considerare “suolo coperto su cui sorge il fabbricato”, ritenendo “senz’altro” corretta la motivazione del Tribunale senza nulla dire in ordine al rilievo che con riferimento all’art.1117 c.c. il suolo coperto si dovrebbe invece identificare solo con l’area nella quale sono infisse le fondazioni e che si trova sotto il piano cantinato più basso, cioè, nel caso concreto, sotto il pavimento del piano seminterrato.

Sarebbe infatti apodittica, quindi solo apparentemente idonea ad essere motivazione, la valutazione secondo cui nel suolo coperto su cui sorge il fabbricato rientrerebbe senz’altro, oltre alle fondamenta, anche il piano seminterrato -il quale, aggiunge la Corte di merito, avrebbe potuto rimanere in capo agli originari proprietari se così fosse stato disposto nel primo atto di vendita a terzi - .

La Corte non avrebbe svolto alcuna autonoma verifica sul punto appiattendosi acriticamente sulla decisione di primo grado mentre, ove avesse correttamente ritenuto “non operante la presunzione, avrebbe dovuto porre a carico dei sig.ri Massari e Rosa -attori in via riconvenzionale- l’onere di dimostrare la natura condominiale di tale locale.

Ciò sia con riferimento alla domanda di negatoria servitutis che in relazione alle domande riconvenzionali, consequenziali e dipendenti dalla domanda principale, posto che secondo il Giudice di merito ‘All’accoglimento della natura condominiale dell’intero piano seminterrato consegue anche l’accoglimento delle domande riconvenzionali’”.

Dai rilievi svolti sussisterebbe, secondo i ricorrenti, il vizio di omessa motivazione (i ricorrenti richiamano diverse pronunce di legittimità che confermerebbero la fondatezza dei loro assunti).

Dalla sintesi riportata emerge che la questione di fondo che caratterizza la controversia tra le parti è data prima di tutto dalla qualificazione e dalla identificazione della proprietà del seminterrato - che, in concreto, non è uno spazio vuoto e non è un’unica unità immobiliare ma è costituito da sei posti auto, sette cantine e da un appartamento adibito ad ufficio, oltre al locale macchina dell’ascensore, con i necessari percorsi di accesso, beni che hanno una propria identificazione catastale - .

I ricorrenti affermano la loro proprietà esclusiva del seminterrato, libera da servitù (l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA]/Magnasco è stata qualificata senza contrasti, fin dal primo grado di giudizio, come negatoria servitutis), mentre i controricorrenti individuano come bene condominiale o comunque -subordinatamente- come bene gravato da servitù di passaggio; è quindi correlata alla qualificazione del seminterrato come di proprietà esclusiva o condominiale anche la valutazione dell’esistenza e delle caratteristiche delle pretese servitù che regolano appunto l’accesso e il recesso da, per e attraverso il seminterrato, che hanno giuridicamente senso solo ove il seminterrato sia di proprietà esclusiva dei ricorrenti ma che sono state invece riconosciute e confermate dal Giudice di appello sul presupposto che esse derivassero dalla condominialità del seminterrato, e la possibilità di utilizzo delle scale e dell’ascensore come beni condominiali -o come beni asserviti- anche in relazione all’accesso e al recesso dal seminterrato.

Non è quindi, all’evidenza, riscontrabile dall’articolazione del motivo di ricorso in esame alcuna rinuncia da parte di Nuti e Magnasco a insistere nella fondatezza dell’azione negatoria dell’esistenza di servitù a vantaggio degli altri condomini sulle parti di immobile - in particolare il seminterrato - ritenute, in contrasto con l’accertamento di condominialità operato dai Giudici di merito, di proprietà esclusiva: i ricorrenti insistono nell’affermare che non opererebbe nel caso di specie la presunzione di condominialità erroneamente affermata ancora dalla Corte d’Appello ex art.1117 c.c. e che, conseguentemente, le controparti avrebbero dovuto dimostrare secondo le regole ordinarie in materia di oneri probatori sia la contestata comunione del seminterrato, sia il suo preteso asservimento al passaggio pedonale di tutti i condomini.

Per valutare se la sentenza della Corte d’Appello di Genova oggetto di ricorso presenti una motivazione e se questa possa essere considerata non apparente ma effettiva e priva di contraddizioni insuperabili, è necessario prendere le mosse dalle indicazioni emergenti dalla sentenza della Corte di Cassazione a SU n.8053/2014, nel senso che dopo “la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione”.

Il principio è stato ribadito nelle pronunce successive e, in particolare, la sentenza delle SSUU n. 22232/2016 ha evidenziato che: “Lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale unamotivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione)”; nella motivazione si legge che “… Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass.,Sez.

Un.,5 agosto 2016 n. 16599; Cass., S ez.

U n. , 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex 3 plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; Cass. n. 1756 e n. 24985 del 2006; Cass. n. 11880 del 2007;Cass. n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009)”-.

La giurisprudenza di legittimità successiva ha consolidato i principi fissati dalle Sezioni Unite, specificandoli in relazione alle concrete ipotesi esaminate e, per quanto qui interessa, con riguardo alla rispondenza al minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. per la motivazione della sentenza d’appello, si è affermato che “La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” - cfr. Cass. n. 28139/2018; Cass. n. 20883/2019; Cass. n.3819/2020; Cass. n.6758/2022 - .

Esaminando la motivazione della sentenza d’appello ricorsa alla luce delle indicazioni che precedono emerge evidente che essa è effettivamente solo apparente e caratterizzata altresì da una intrinseca contraddittorietà.

La Corte d’Appello si limita infatti a richiamare, in sintesi, le ragioni del decidere del primo Giudice, senza dare alcun conto dell’esame delle critiche esposte ex art.342 c.p.c. dagli appellanti, supportate dal richiamo di precedenti di legittimità in termini, e senza esplicitazione dei motivi per i quali ha inteso disattenderle confermando le valutazionidel Tribunale di Chiavari.

Ciò vale, in particolare, con riferimento alla assimilazione del seminterrato con il “suolo coperto su cui sorge il fabbricato”, ai fini dell’applicazione del disposto dell’art.1117 c.c. quanto alla presunzione di condominialità, effettuata con un mero rinvio al deciso di primo grado, senza nemmeno considerare l’orientamento interpretativo di legittimità al riguardo (cfr., in particolare, Cass. n. 16315/2011 e Cass. n. 4430/2012), pur espressamente richiamato dagli appellanti ricorrenti, e senza indicare il ragionamento logico- giuridico sotteso alla conferma della scelta interpretativa del Tribunale di Chiavari, ripetuta in modo apodittico: tutto questo nonostante la verifica della natura del seminterrato -genericamente individuato senza dare alcun conto della pluralità degli immobili di cui esso si compone-e della sua titolarità rappresentassero le questioni fondamentali da risolvere per la corretta decisione della controversia, sia in relazione alla pretesa condominialità del bene, sia in relazione alla valutazione di fondatezza dell’actio negatoria servitutis e all’identificazione dei relativi oneri probatori, con le pronunce conseguenti.

La sentenza impugnata è altresì carente in ordine alla giustificazione delle conseguenze tratte dall’affermata condominialità sull’identificazione dei beni comuni e sui passaggi, che non ha un supporto argomentativo comprensibile ed appare anzi intrinsecamente contraddittoria sul piano giuridico: la Cortedi merito fa derivare dall’accertamento di condominialità l’asservimento del bene che ne è oggetto (seminterrato) a favore delle porzioni di proprietà esclusiva dei condomini comproprietari, mentre la condominialità del bene presuppone una destinazione funzionale dello stesso al normale utilizzo da parte di tutti i condomini al fine del completo godimento delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva facenti parte del condominio, che non richiede e non giustifica la costituzione di alcun diritto reale ulteriore sul bene comune.

In conclusione, il motivo di ricorso in esame deve essere accolto, con declaratoria di nullità della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova per motivazione solo apparente e, in parte qua, intrinsecamente contraddittoria, in contrasto con il disposto degli artt.132 n. 4 e 360 co 1, n. 4 c.p.c. 2) Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117 c.c., 1362 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 , comma 1 , n. 3: Si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato l'art. 1117 c.c. e il corrispondente art. 2 del regolamento di condominio e la relativa presunzione di condominialità non solo al terreno su cui poggia l'immobile, ma anche al soprastante piano seminterrato, contrariamente all'interpretazione costante della Suprema Corte di Cassazione, invertendo l’onere della prova.

Il motivo di ricorso in esame, che riguarda l’interpretazione dell’art.1117 c.c. e, in particolare, che cosa si debba intendere per “suolo su cui sorge l’edificio”, indicato al comma 1, n.2 della norma, da presumere di proprietà comune “se non risulta il contrario dal titolo”, rimane assorbito dalla declaratoria di nullità della sentenza pronunciata all’esito dell’esame del precedente motivo di ricorso.

In conclusione, si accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e, dichiarata la nullità della sentenza della Corte d’Appello di Genova, si rinvia alla stessa Corte perché, in diversa composizione, riesamini l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] -e per lui, ora, i suoi eredi - e da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà pure alle spese del presente grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 774/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono elettivamente domiciliati - per le comunicazioni e notificazioni di rito, indirizzo PEC: - ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - indirizzi PEC: e - ; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1406/2018 depositata i l 19/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO I coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] furono comproprietari esclusivi della struttura immobiliare sita in Lavagna già denominata "[OSCURATO:PERSONA]" fino al 1984, anno in cui l’edificio fu trasformato in un condominio di civile abitazione; era stato quindi costituito il condominio con predisposizione del relativo regolamento ed erano state trasferite a terzi alcune unità immobiliari, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano mantenuto la proprietà di altre unità e porzioni dell'edificio. Erano sorti contrasti tra Nuti e Magnasco e i condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla proprietà e all’utilizzo del seminterrato dello stabile condominiale, che i primi ritenevano di loro esclusiva proprietà mentre Massari e Rosa consideravano parte comune, come tale sottoposta anche al transito pedonale di tutti i condomini, o comunque, se di proprietà esclusiva, asservita per lo stesso uso a favore delle proprietà dei condomini. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano quindi agito in sede giudiziaria in negatoria servitutisquanto alla possibilità di transito pedonale nel seminterrato, affermandone la loro proprietà esclusiva; nel giudizio era stata coinvolta anche [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di utilizzatrice di un alloggio di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], transitava a piedi nel seminterrato, nei confronti della quale gli attori avevano chiesto la condanna alla cessazione delle molestie e turbative del loro diritto. Si era costituito [OSCURATO:PERSONA], che aveva formulato diverse domande riconvenzionali volte sia all’accertamento della proprietà comune del seminterrato e dei passaggi per accedere all’esterno e all’interno dell’edificio, sia all’accertamento della comproprietà dell’impianto ascensore per l’intero percorso, sia all’accertamento quantomeno dell’esistenza di servitù di passaggio nel seminterrato e nei passaggi per accedere all’esterno e all’interno dell’edificio, sia all’accertamento della servitù contrattuale di passo pedonale e carraio a favore degli alloggi in proprietà per accedere ai posti auto esterni. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, si era costituito anche [OSCURATO:PERSONA] svolgendo domande analoghe a quelle svolte da Massari e instando anch’egli per il riconoscimento di servitù titolata a favore del proprio alloggio per l’accesso ai posti auto esterni; gli altri condomini erano rimasti contumaci. All’esito dell’esperita istruttoria, nel cui ambito era stata disposta una CTU, il Tribunale adito, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non proprietaria, aveva respinto la domanda degli attori e accolto parte delle domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei termini che seguono: “accerta e dichiara che il piano seminterrato dell’edificio condominiale sito in Lavagna, via Matteotti n.30 e il relativo impianto dell’ascensore compresa la stazione di partenza sono di proprietà condominiale come pure sono condominiali tutti i passaggi per accedere allo stesso seminterrato dall’esterno ed anche le scalinate poste nell’interno dell’edificio per accedere dal piano strada posto in Lavagna via Matteotti n.30 al seminterrato e viceversa; l’ascensore del caseggiato … è condominiale per l’intero percorso …; in accoglimento della domanda svolta al punto H delle conclusioni Massari e Rosa, accerta e dichiara la sussistenza, a carico del distacco lato nord del caseggiato per cui è causa, di servitù di passaggio pedonale da e verso i posti auto scoperti ivi posti in adiacenza”; erano stati riconosciuti anche i diritti di servitù titolata rispettivamente richiesti ai punti I) delle rispettive conclusioni da Massari e Rosa a favore delle rispettive proprietà, mentre erano state respinte (per difetto di prova) le domande riconvenzionali articolate da entrambi ai capi C), D) ed E) delle conclusioni, fondate sul richiamo al DM n.236/89 e volte all’accertamento di condominialità del “passaggio per accedere dal cortile- parcheggio passando dalla rampa pedonale scoperta alla stazione di partenza dell’ascensore nel seminterrato e viceversa” (C) e della “rampa carrozzabile posta vicino alla stazione di partenza dell’ascensore nel seminterrato” (D) e all’accertamento della riserva del posto coperto 5 all’uso dell’handicappato pervio suo adeguamento quanto alla larghezza a m.3,20. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto appello, insistendo per l’accertamento negativo di esistenza di servitù di passo attraverso l’area cortilizia e il seminterrato, affermati di loro proprietà esclusiva, attraverso la proposizione dei seguenti motivi (non si riportano le critiche in ordine alla valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato formulato alcun motivo di ricorso al riguardo): -il Tribunale avrebbe fatto confusione tra il “suolo coperto su cui sorge il fabbricato” che non solo si presume comune ma lo è in concreto, come emerge dal regolamento condominiale, e il seminterrato, che non sarebbe il suolo coperto ma sorgerebbe sul suolo coperto; non opererebbe quindi la presunzione di demanialità ex art.1117 c.c. e la prova della condominialità del seminterrato avrebbe dovuto essere fornita dalle controparti, che non vi avrebbero in alcun modo provveduto; -sulle domande riconvenzionali dei convenuti costituiti: veniva ribadita la contestazione sulla pretesa natura condominiale del seminterrato; quanto all’ascensore, incontestato che esso fosse tra i beni comuni, come del resto emerge dal regolamento condominiale, non sarebbe stato invece corretto l’accertamento del diritto di tutti i condomini di fruirne per l’accesso e il recesso al e dal seminterrato; quanto all’asserita natura condominiale di tutti i passaggi per accedere al seminterrato dall’esterno, l’erroneità della pronuncia deriverebbe dall’erronea considerazione del seminterrato come bene condominiale; quanto alle scalinate ubicate nell’edificio, esse non sarebbero condominiali per la parte che permette accesso e recesso al seminterrato, per le stesse ragioni già esposte in ordine alla titolarità su detto piano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano costituiti anche in appello, senza proposizione di appello incidentale in relazione al rigetto delle domande proposte sub C), D) ed E) delle rispettive conclusioni. La Corte d’Appello di Genova aveva confermato la sentenza di primo grado richiamandosi alla motivazione condivisa della stessa e ribadendo (da pag.11, in fine, agli inizi di pag.13: le prime undici pagine contengono le conclusioni delle parti, la ricostruzione del processo in primo grado e, in sintesi, le ragioni della sentenza del Tribunale di Chiavari e i motivi di appello) quanto segue: -gli appellanti, attori in negatoria servitutis, avrebbero dovuto prima di tutto provare di essere proprietari e possessori del fondo, del quale chiedono il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, in forza di un titolo valido; nel caso concreto tale prova non è stata raggiunta, non essendo stata formulata alcuna riserva di proprietà esclusiva o di attribuzione parziale dell’intero piano seminterrato nel primo atto di cessione di unità immobiliare a favore di terzi, in modo da superare per esso la presunzione di appartenenza alle parti comuni ex art.1117 c.c.; - inoltre il regolamento di condominio prevede, all’art.2, quali proprietà comuni anche il suolo coperto su cui sorge il fabbricato limitatamente al perimetro esterno dei muri, il distacco con passo pedonale lato nord e l’ascensore con relativo impianto e locale macchine; -va confermata la natura condominiale anche dell’impianto ascensore con tutti gli accessori; -all’accertamento della natura condominiale dell’intero piano seminterrato consegue anche l’accoglimento delle domande riconvenzionali per la costituzione delle servitù di passo richieste dai signori Massari e Rosa; “le servitù di passaggio, pedonale quella sul distacco nord, anche carraia quella per accedere e recedere dagli appartamenti ai posti auto anche nel seminterrato fino alla partenza dell’ascensore, derivano sia dagli atti originari di compravendita …, dove al punto 3 dei patti e condizioni è espressamente”prevista la costituzione, a favore della parte acquirente, “di servitù di passo pedonale e carraio per accedere al posto auto qui compravenduto e servitù di passo pedonale sulla tratta che dalla zona parcheggio porta alla via Matteotti”, ma anche per destinazione del padre di famiglia. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e Giampiero ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli altri condomini, già contumaci nelle fasi di merito, sono rimasti intimati. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrative argomentando le difese svolte. [OSCURATO:PERSONA] Appare opportuno premettere qual è l’ambito attuale della controversia, alla luce delle questioni poste ad oggetto del giudizio di appello da vagliare, sotto il profilo della legittimità della pronuncia conclusiva del giudizio di impugnazione, attraverso i motivi di ricorso per cassazione proposti, tenuto conto dei rilievi dei controricorrenti in ordine al prospettato passaggio in giudicato della pronuncia di merito, quanto al rigetto dell’actio negatoria servitutis svolta dagli attori appellanti ricorrenti e all’accertamento dell’esistenza delle servitù come richieste fin dai loro atti di costituzione in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sub H) e I) delle rispettive conclusioni,. Il Tribunale di Chiavari dopo aver respinto la domanda di negatoria servitutis e affermato la condominialità del seminterrato e dei beni di accesso e recesso allo e dallo stesso, aveva respinto anche le domande riconvenzionali di cui ai punti C), D) ed E) delle conclusioni sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], fondate sul richiamo al DM n.236/89 e volte all’accertamento di condominialità del “passaggio per accedere dal cortile-parcheggio passando dalla rampa pedonale scoperta alla stazione di partenza dell’ascensore nel seminterrato e viceversa” (C) e della “rampa carrozzabile posta vicino alla stazione di partenza dell’ascensore nel seminterrato” (D) e all’accertamento della riserva del posto coperto 5 all’uso dell’handicappato previo suo adeguamento quanto alla larghezza a m.3,20 (E). Il primo Giudice aveva invece accolto anche le domande riconvenzionali di accertamento di servitù, proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] alla lettera H) e alla lettera I) delle rispettive conclusioni: in relazione alla lettera H) il primo Giudice aveva accertato “la sussistenza, a carico del distacco lato nord del caseggiato per cui è causa, di servitù di passaggio pedonale da e verso i posti auto scoperti ivi posti in adiacenza” (nella sentenza non si precisa quale sia il fondo asservito ma, dalle conclusioni formulate sub H) da Massari e Rosa la servitù era stata richiesta attraverso la “rampa di scala interna che collega” l’atrio “condominiale al seminterrato e da questo all’esterno del caseggiato”); in relazione alla lettera I) vi era stato il riconoscimento che, in forza dei patti contrattuali intercorsi, “risulta costituita servitù di passo pedonale e carraio a favore degli appartamenti siti in Lavagna via Matteotti n.30/3 e n.30/5 ora di proprietà del signor [OSCURATO:PERSONA]” e “a favore dell’appartamento sito in Lavagna via Matteotti n.30/9 ora di proprietà del signor [OSCURATO:PERSONA]” per accedere dagli appartamenti stessi ai posto auto da via [OSCURATO:PERSONA] e servitù di passo pedonale sulla tratta che dalla zona parcheggio porta alla via Matteotti n.30 e viceversa” (non sono individuati né il fondo gravato da servitù, né il percorso, che nemmeno è possibile desumere dalle conclusioni sub I). Nuti e Magnasco, rimettendo in discussione l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado che aveva portato al rigetto della negatoria servitutis proposta e insistendo per la proprietà esclusiva del seminterrato, libero da pesi, ha contrastato la sentenza del Tribunale anche in relazione all’accoglimento sia delle pronunce di condominialità di beni (porzione di scala, porzione di ascensore, ecc.) correlate all’affermata condominialità del seminterrato, sia delle pronunce relative all’accertamento delle servitù sub H) e I) delle conclusioni delle controparti, presupponenti il passaggio attraverso immobili assunti di proprietà esclusiva e liberi da pesi (seminterrato) -e, del resto, la Corte d’Appello ha ribadito l’esistenza anche di dette servitù derivandole -quanto al fondo servente e al percorso-dalla confermata condominialità dell’intero piano seminterrato (nonostante la riaffermata condominialità dello stesso). Non è stata invece oggetto di censura in sede di impugnazione attraverso la proposizione di appello incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia di rigetto delle domande riconvenzionali articolate sub C), D) ed E) delle loro conclusioni, autonome rispetto alle domande vertenti sulla titolarità di diritti sul seminterrato, che è quindi la sola ad essere divenuta definitiva già all’esito del giudizio di primo grado. La Corte d’Appello ha, con la sentenza impugnata con il ricorso sub iudice, confermato il rigetto dell’actio negatoria servitutis, accertando la condominialità del seminterrato e derivando da ciò sia la condominialità dell’ascensore, sia la fondatezza delle domande riconvenzionali in materia di servitù formulate sub H) e I) da Massari e Rosa. Si esamina ora il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]/Magnasco. 1) Con un primo motivo di ricorso, rubricato “nullità della sentenza impugnata ex art.112 c.p.c., 132 n.4 c.p.c., 161 c.p.c. in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1 n.4, per vizio motivazionale totale (motivazione apparente – motivazione per relationemnon autonoma)”, Nuti e Magnasco censurano la sentenza della Corte d’Appello di Genova perché con essa sarebbe stata confermata la sentenza di primo grado senza alcuna disamina effettiva delle ragioni poste a fondamento della proposta impugnazione, senza una valutazione autonoma delle questioni controverse e senza alcuna analisi della giurisprudenza di legittimità (allegata dagli appellanti ricorrenti) che avrebbe confortato l’esclusione di operatività della presunzione ex art.1117 c.c. per il seminterrato. [OSCURATO:PERSONA] d’appello si sarebbe integralmente conformato alla motivazione posta a fondamento della decisione dal Tribunale di Chiavari, senza vagliarla criticamente alla luce dei motivi di appello proposti che rimettevano chiaramente e documentatamente in discussione, prima di tutto, la correttezza dell’applicazione del disposto dell’art. 1117 c.c. operata dal [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nonostante le osservazioni e le critiche specifiche svolte dai ricorrenti all’epoca appellanti, La Corte di merito non avrebbe in alcun modo motivato sul perché il seminterrato fosse da considerare “suolo coperto su cui sorge il fabbricato”, ritenendo “senz’altro” corretta la motivazione del Tribunale senza nulla dire in ordine al rilievo che con riferimento all’art.1117 c.c. il suolo coperto si dovrebbe invece identificare solo con l’area nella quale sono infisse le fondazioni e che si trova sotto il piano cantinato più basso, cioè, nel caso concreto, sotto il pavimento del piano seminterrato. Sarebbe infatti apodittica, quindi solo apparentemente idonea ad essere motivazione, la valutazione secondo cui nel suolo coperto su cui sorge il fabbricato rientrerebbe senz’altro, oltre alle fondamenta, anche il piano seminterrato -il quale, aggiunge la Corte di merito, avrebbe potuto rimanere in capo agli originari proprietari se così fosse stato disposto nel primo atto di vendita a terzi - . La Corte non avrebbe svolto alcuna autonoma verifica sul punto appiattendosi acriticamente sulla decisione di primo grado mentre, ove avesse correttamente ritenuto “non operante la presunzione, avrebbe dovuto porre a carico dei sig.ri Massari e Rosa -attori in via riconvenzionale- l’onere di dimostrare la natura condominiale di tale locale. Ciò sia con riferimento alla domanda di negatoria servitutis che in relazione alle domande riconvenzionali, consequenziali e dipendenti dalla domanda principale, posto che secondo il Giudice di merito ‘All’accoglimento della natura condominiale dell’intero piano seminterrato consegue anche l’accoglimento delle domande riconvenzionali’”. Dai rilievi svolti sussisterebbe, secondo i ricorrenti, il vizio di omessa motivazione (i ricorrenti richiamano diverse pronunce di legittimità che confermerebbero la fondatezza dei loro assunti). Dalla sintesi riportata emerge che la questione di fondo che caratterizza la controversia tra le parti è data prima di tutto dalla qualificazione e dalla identificazione della proprietà del seminterrato - che, in concreto, non è uno spazio vuoto e non è un’unica unità immobiliare ma è costituito da sei posti auto, sette cantine e da un appartamento adibito ad ufficio, oltre al locale macchina dell’ascensore, con i necessari percorsi di accesso, beni che hanno una propria identificazione catastale - . I ricorrenti affermano la loro proprietà esclusiva del seminterrato, libera da servitù (l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA]/Magnasco è stata qualificata senza contrasti, fin dal primo grado di giudizio, come negatoria servitutis), mentre i controricorrenti individuano come bene condominiale o comunque -subordinatamente- come bene gravato da servitù di passaggio; è quindi correlata alla qualificazione del seminterrato come di proprietà esclusiva o condominiale anche la valutazione dell’esistenza e delle caratteristiche delle pretese servitù che regolano appunto l’accesso e il recesso da, per e attraverso il seminterrato, che hanno giuridicamente senso solo ove il seminterrato sia di proprietà esclusiva dei ricorrenti ma che sono state invece riconosciute e confermate dal Giudice di appello sul presupposto che esse derivassero dalla condominialità del seminterrato, e la possibilità di utilizzo delle scale e dell’ascensore come beni condominiali -o come beni asserviti- anche in relazione all’accesso e al recesso dal seminterrato. Non è quindi, all’evidenza, riscontrabile dall’articolazione del motivo di ricorso in esame alcuna rinuncia da parte di Nuti e Magnasco a insistere nella fondatezza dell’azione negatoria dell’esistenza di servitù a vantaggio degli altri condomini sulle parti di immobile - in particolare il seminterrato - ritenute, in contrasto con l’accertamento di condominialità operato dai Giudici di merito, di proprietà esclusiva: i ricorrenti insistono nell’affermare che non opererebbe nel caso di specie la presunzione di condominialità erroneamente affermata ancora dalla Corte d’Appello ex art.1117 c.c. e che, conseguentemente, le controparti avrebbero dovuto dimostrare secondo le regole ordinarie in materia di oneri probatori sia la contestata comunione del seminterrato, sia il suo preteso asservimento al passaggio pedonale di tutti i condomini. Per valutare se la sentenza della Corte d’Appello di Genova oggetto di ricorso presenti una motivazione e se questa possa essere considerata non apparente ma effettiva e priva di contraddizioni insuperabili, è necessario prendere le mosse dalle indicazioni emergenti dalla sentenza della Corte di Cassazione a SU n.8053/2014, nel senso che dopo “la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione”. Il principio è stato ribadito nelle pronunce successive e, in particolare, la sentenza delle SSUU n. 22232/2016 ha evidenziato che: “Lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale unamotivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione)”; nella motivazione si legge che “… Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass.,Sez. Un.,5 agosto 2016 n. 16599; Cass., S ez. U n. , 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex 3 plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; Cass. n. 1756 e n. 24985 del 2006; Cass. n. 11880 del 2007;Cass. n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009)”-. La giurisprudenza di legittimità successiva ha consolidato i principi fissati dalle Sezioni Unite, specificandoli in relazione alle concrete ipotesi esaminate e, per quanto qui interessa, con riguardo alla rispondenza al minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. per la motivazione della sentenza d’appello, si è affermato che “La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” - cfr. Cass. n. 28139/2018; Cass. n. 20883/2019; Cass. n.3819/2020; Cass. n.6758/2022 - . Esaminando la motivazione della sentenza d’appello ricorsa alla luce delle indicazioni che precedono emerge evidente che essa è effettivamente solo apparente e caratterizzata altresì da una intrinseca contraddittorietà. La Corte d’Appello si limita infatti a richiamare, in sintesi, le ragioni del decidere del primo Giudice, senza dare alcun conto dell’esame delle critiche esposte ex art.342 c.p.c. dagli appellanti, supportate dal richiamo di precedenti di legittimità in termini, e senza esplicitazione dei motivi per i quali ha inteso disattenderle confermando le valutazionidel Tribunale di Chiavari. Ciò vale, in particolare, con riferimento alla assimilazione del seminterrato con il “suolo coperto su cui sorge il fabbricato”, ai fini dell’applicazione del disposto dell’art.1117 c.c. quanto alla presunzione di condominialità, effettuata con un mero rinvio al deciso di primo grado, senza nemmeno considerare l’orientamento interpretativo di legittimità al riguardo (cfr., in particolare, Cass. n. 16315/2011 e Cass. n. 4430/2012), pur espressamente richiamato dagli appellanti ricorrenti, e senza indicare il ragionamento logico- giuridico sotteso alla conferma della scelta interpretativa del Tribunale di Chiavari, ripetuta in modo apodittico: tutto questo nonostante la verifica della natura del seminterrato -genericamente individuato senza dare alcun conto della pluralità degli immobili di cui esso si compone-e della sua titolarità rappresentassero le questioni fondamentali da risolvere per la corretta decisione della controversia, sia in relazione alla pretesa condominialità del bene, sia in relazione alla valutazione di fondatezza dell’actio negatoria servitutis e all’identificazione dei relativi oneri probatori, con le pronunce conseguenti. La sentenza impugnata è altresì carente in ordine alla giustificazione delle conseguenze tratte dall’affermata condominialità sull’identificazione dei beni comuni e sui passaggi, che non ha un supporto argomentativo comprensibile ed appare anzi intrinsecamente contraddittoria sul piano giuridico: la Cortedi merito fa derivare dall’accertamento di condominialità l’asservimento del bene che ne è oggetto (seminterrato) a favore delle porzioni di proprietà esclusiva dei condomini comproprietari, mentre la condominialità del bene presuppone una destinazione funzionale dello stesso al normale utilizzo da parte di tutti i condomini al fine del completo godimento delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva facenti parte del condominio, che non richiede e non giustifica la costituzione di alcun diritto reale ulteriore sul bene comune. In conclusione, il motivo di ricorso in esame deve essere accolto, con declaratoria di nullità della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova per motivazione solo apparente e, in parte qua, intrinsecamente contraddittoria, in contrasto con il disposto degli artt.132 n. 4 e 360 co 1, n. 4 c.p.c. 2) Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117 c.c., 1362 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 , comma 1 , n. 3: Si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato l'art. 1117 c.c. e il corrispondente art. 2 del regolamento di condominio e la relativa presunzione di condominialità non solo al terreno su cui poggia l'immobile, ma anche al soprastante piano seminterrato, contrariamente all'interpretazione costante della Suprema Corte di Cassazione, invertendo l’onere della prova. Il motivo di ricorso in esame, che riguarda l’interpretazione dell’art.1117 c.c. e, in particolare, che cosa si debba intendere per “suolo su cui sorge l’edificio”, indicato al comma 1, n.2 della norma, da presumere di proprietà comune “se non risulta il contrario dal titolo”, rimane assorbito dalla declaratoria di nullità della sentenza pronunciata all’esito dell’esame del precedente motivo di ricorso. In conclusione, si accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e, dichiarata la nullità della sentenza della Corte d’Appello di Genova, si rinvia alla stessa Corte perché, in diversa composizione, riesamini l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] -e per lui, ora, i suoi eredi - e da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà pure alle spese del presente grado
Sentenza Cassazione n. 27564/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris