CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27861/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di truffa, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che la ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità (vedi pag. da 6 ad 8 della sentenza impugnata); rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato corretta applicazione al disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., escludendone legittimamente la ricorrenza in ragione dell'assenza, nella condotta ascritta alla [OSCURATO:PERSONA], degli elementi qualificanti la particolare tenuità del fatto. Invero, i giudici di merito hanno valorizzato come la precedente condotta delittuosa della ricorrente si ponga in contrasto con il requisito della non abitualità della condotta, espressamente richiesto dalla norma invocata (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che, il terzo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione dell'art. 163 cod. pen. nonché carenza di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fondato l'esito negativo del giudizio prognostico in tema di ricaduta nel reato sulla pregressa commissione di un fatto criminoso analogo a quello oggetto di giudizio (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), tale argomentazione non è pertanto sindacabile in sede di legittimità in quanto sintetica ma esente da vizi logici e giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di 2inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M