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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23793/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì emessa in data 27 settembre 2021 con cui VITALINO Marco era stato condannato alla pena di un anno di arresto ed euro 3.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2 bis C.d.S..

2. Il VITALINO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, assumendo violazione di legge e vizio motivazionale per essere stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell'art.186 C.d.S. pur in presenza di una uscita fuori strada che non aveva determinato danni a persone o cose o comunque creato intralcio alla circolazione stradale

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, risultando argomentato in fatto e in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale n tema di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta nell'art. 187, comma primo bis, a quella di cui all'art. 186, comma secondo bis, cod. strada, che prevede la medesima circostanza aggravante per il reato di guida in stato di ebbrezza Sez. 4, n.36777 del 2 luglio 2015, Scudiero, Rv.264419; n.27, PG/Granelli, Rv.275872)211 del 21 maggio 2019).

Il giudice distrettuale ha comunque dato conto, con motivazione logica che si sottrae al sindacato di legittimità che la natura del mezzo coinvolto (autocarro) e le modalità di fuoriuscita dalla sede stradale (con il mezzo adagiato su un fianco nella cunetta) avevano in concreto rappresentato una seria turbativa alla circolazione stradale e posto in risalto una obiettiva pericolosità della guida del mezzo da parte del suo conducente.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2014 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì emessa in data 27 settembre 2021 con cui VITALINO Marco era stato condannato alla pena di un anno di arresto ed euro 3.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2 bis C.d.S.. 2. Il VITALINO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, assumendo violazione di legge e vizio motivazionale per essere stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell'art.186 C.d.S. pur in presenza di una uscita fuori strada che non aveva determinato danni a persone o cose o comunque creato intralcio alla circolazione stradale 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, risultando argomentato in fatto e in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale n tema di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta nell'art. 187, comma primo bis, a quella di cui all'art. 186, comma secondo bis, cod. strada, che prevede la medesima circostanza aggravante per il reato di guida in stato di ebbrezza Sez. 4, n.36777 del 2 luglio 2015, Scudiero, Rv.264419; n.27, PG/Granelli, Rv.275872)211 del 21 maggio 2019). Il giudice distrettuale ha comunque dato conto, con motivazione logica che si sottrae al sindacato di legittimità che la natura del mezzo coinvolto (autocarro) e le modalità di fuoriuscita dalla sede stradale (con il mezzo adagiato su un fianco nella cunetta) avevano in concreto rappresentato una seria turbativa alla circolazione stradale e posto in risalto una obiettiva pericolosità della guida del mezzo da parte del suo conducente. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2014 Il consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 23793/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris