CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sidente e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2309 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 112/2020 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 03/04/2020 R.G.N. 23/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23110/2020Numero sezionale 2309/2026Numero di ra ccolta generale 16596/20261.- [OSCURATO:PERSONA], iscritta a INARCASSA dal novembre 1978, hacontestato il provvedimento dell’ente che nel liquidarle la pensionedi vecchiaia unificata a decorrere dal 1° luglio 2018 non haintegrato l’importo al trattamento minimo in virtù della previsionedell’art. 28, comma quinto, del Regolamento Generale diprevidenza INARCASSA che escludeva l’integrazione per gli iscritticon ISEE superiore a € 30.000,00.2.- Il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Zinno condannando INARCASSA a corrisponderle la pensione divecchiaia nella misura integrata al minimo.3.- La Corte di appello di Genova ha rigettato il gravameproposto da INARCASSA condividendo quanto affermato dalgiudice di prime cure secondo il quale il riconoscimentodell’integrazione al minimo solo in favore dei pensionati con ISEEfamiliare inferiore a 30.000 Euro si pone in contrasto con l’art. 3,comma 12, della legge n. 335 del 1995, in quanto non tiene inconsiderazione il principio del pro-rata, le connesse esigenze ditutela dell’affidamento e il principio di gradualità, senza perseguirel’equità tra generazioni.Afferma, in conclusione, la Corte territoriale che “la totaleesclusione dell’integrazione al minimo in relazione a condizionieconomiche familiari, non sembra costituire rimedio conforme alleesigenze di tutela dell’equità tra generazioni, non tenendo conto,ai fini del discrimine tra riconoscimento o diniego del trattamentominimo, di altro che di tali condizioni economiche. Ne consegueche la previsione di cui all’art. 28, comma 5, Regolamento 2012 èillegittima e non può trovare applicazione al caso di specie”.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre INARCASSAformulando quattro censure.Numero registro generale 23110/20205.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Numero sezionale 2309/2026Numero di raccolta generale 16596/20266.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diData pubblicazione 27/05/2026consiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo INARCASSA deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 38 Cost., dell’art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994,dell’art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995 e dell’art. 28 delRegolamento Generale di Previdenza INARCASSA (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.), avendo i giudici di merito omesso divalutare il carattere assistenziale dell’integrazione al minimo, cherende non pertinente il riferimento al principio del pro-rata di cuiall’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995.2.- Con il secondo motivo lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201 del 2011,dell’art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994, dell’art. 3, comma 12, legge n.335 del 1995 e dell’art. 28 del Regolamento Generale diPrevidenza INARCASSA (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),censurando la sentenza della Corte di appello nella parte in cui nonvaluta la legittimità dell’art. 28 del regolamento alla luce dell’art.24, comma 24, del d.l. n. 201 del 2011, che ha imposto alle casseprevidenziali l’adozione di provvedimenti mirati a garantirel’equilibrio finanziario delle gestioni in un arco temporale dicinquant’anni.3.- Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994, dell’art. 3, comma 12, legge n.335 del 1995 e dell’art. 28 del Regolamento Generale diPrevidenza INARCASSA (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, commaNumero registro generale 23110/20201, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte di appello richiamato in manNiuemrearo sezionale 2309/2026Numero di raccolta generale 16596/2026impropria il principio del pro-rata, che riguarda solo i meccanismiData pubblicazione 27/05/2026di calcolo del trattamento pensionistico e non i requisiti dimaturazione del diritto, né tantomeno le prestazioni assistenziali,e per avere omesso di considerare che INARCASSA nel calcolodella pensione di vecchiaia ha rispettato il principio del pro-rataavendo liquidato il trattamento, fino all’anzianità maturata al 31dicembre 2012, con il metodo retributivo.4.- Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 3,comma 12, legge n. 335 del 1995 e dell’art. 28 del RegolamentoGenerale di Previdenza INARCASSA (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.), avendo errato la Corte di appello a ritenere violato ilprincipio di legittimo affidamento, non essendo invocabile da partedi chi alla data della modifica del regolamento non aveva ancoramaturato i requisiti del diritto a pensione.5.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso formulata da parte controricorrente, secondo la quale imotivi tenderebbero a censurare valutazioni di merito compiutedalla sentenza. Al contrario, i motivi tendono a confutare leargomentazioni giuridiche espresse dalla Corte d’appello, inparticolare negando che si applichi al caso di specie il principio delpro-rata e affermando che, comunque, esso non è stato violato.6.- Non coglie nel segno neppure l’eccezione di “giudicatointerno”, che la professionista solleva sul presupposto che nonsiano state censurate le affermazioni della Corte territoriale sullamancata dimostrazione delle condizioni di legittimità dell’eserciziodel potere della Cassa.Il giudicato, infatti, postula una unità minima di decisione chea un fatto, qualificato da una norma, riconnette un determinatoeffetto giuridico e non si può predicare riguardo a ogniNumero registro generale 23110/2020affermazione irrelata, priva di portata autonoma e concernentNeu muenro sezionale 2309/2026Numero di raccolta generale 16596/2026singolo elemento della fattispecie dedotta in causa (fra le molte,Data pubblicazione 27/05/2026Cass. n. 32683/2022).Nel caso di specie, le critiche si correlano al percorsoargomentativo della decisione impugnata, che sull’applicazione delprincipio del pro-rata s’incentra, e lo contestano in radice,reputando inconferente il richiamo a tale principio. È dunqueininfluente che l’atto d’appello non approfondisca il temaconsequenziale della legittimità dei provvedimenti di modulazionedel pro-rata, una volta che abbia criticato la stessa pertinenza delprincipio. Ne consegue che non si può ravvisare il “giudicatointerno” prospettato nel controricorso (in questi termini, Cass. n.7730/2026).7.- Passando all’esame dei motivi articolati nel ricorso, data laloro stretta connessione, essi possono essere trattaticongiuntamente e sono fondati.8.- La questione sottoposta all’attenzione di questa Corteconcerne il diritto del professionista all’integrazione al minimodella pensione di vecchiaia unificata ordinaria, diritto che ai sensidel quinto comma dell’art. 28 del Regolamento Generale diPrevidenza della Cassa, entrato in vigore nel 2013, è escluso peril pensionato che, nell’anno antecedente al pensionamento, siatitolare di un ISEE superiore al limite di 30.000,00 euro previstoda tale disposizione.9.- I giudici di merito hanno ritenuto quest’ultima disposizioneillegittima, e dunque non applicabile alla fattispecie in esame, inquanto posta in violazione del principio del pro-rata impostodall’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995.10.- Tuttavia, in linea generale va ribadito (v. Cass. n.17980/2023) che la regola del pro-rata introdotta con l’art.1,comma 12, della legge n. 335 del 1995 non costituisce principioNumero registro generale 23110/2020Numero sezionale 2309/2026destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi Neumveorol udizraioccnoltea generale 16596/2026Data pubblicazione 27/05/2026dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura(retributiva o contributiva), ma attiene specificamente almeccanismo di calcolo della pensione secondo il criterio retributivoe contributivo.Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 34273/2024), ilprincipio del pro-rata non può essere invocato quando non si trattadi parametrare il calcolo della pensione secondo due regimitemporalmente e normativamente distinti in ordine al computodelle quote, ma di attrarre la disciplina giuridica del trattamentopensionistico all’unico regime che ha previsto e disciplinato ildiritto a pensione.11.- Aderendo a quanto affermato da Cass. n. 7730/2026, ilprincipio del pro-rata non può essere utilmente invocato per unaprestazione, l’integrazione al minimo, ulteriore e autonomarispetto alla pensione cui accede, che non rappresenta unamaggiorazione stabile e permanente. L’odierna vicenda noninterferisce, dunque, con quel principio del pro-rata che ladecisione impugnata, per contro, enfatizza. Principio che, nellaspecie, risulta salvaguardato, in quanto le anzianità contributivepregresse sono state valorizzate secondo le regole previgenti.12.- Sulla questione oggetto del presente giudizio, relativa aldiritto all’integrazione al minimo di una pensione di vecchiaiaordinaria, questa Corte si è recentemente pronunciata (Cass. n.11080/2026) ritenendo legittima la previsione regolamentare delquinto comma dell’art. 28 che subordina l’integrazione al minimoal mancato superamento di una determinata soglia ISEE.13.- Nella pronuncia, dalla quale non sussistono motivi perdiscostarsi, si ribadisce che “Il principio del pro-rata, invero, è giàsalvaguardato nei diversi termini previsti dall’art. 20.2 delRegolamento 2012, ovvero prevedendo che la pensione diNumero registro generale 23110/2020Numero sezionale 2309/2026vecchiaia unificata sia costituita dalla somma di due disNtuimnetreo dqi ruacocotltea generale 16596/2026Data pubblicazione 27/05/2026confluenti in unico trattamento unitario, ove la prima quota,riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre2012, è determinata col metodo retributivo, e la seconda quota,per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio2013, è determinata col metodo contributivo”.La Corte sottolinea che “quanto poi all’affermazione secondocui l’esclusione dell’integrazione al minimo violerebbe l’art. 38,comma 2, Cost., in quanto priverebbe l’assicurato dei mezziadeguati alle sue esigenze di vita, occorre rilevare quanto segue.Il diritto all’integrazione al minimo della pensione non puòessere considerato in modo assoluto ma deve essere valutato inun giudizio di bilanciamento con contrapposti interessi, tra cuiquello di contenimento della spesa previdenziale. È così nelsistema dell’AGO, dove l’esclusione dell’integrazione al minimodella pensione calcolata col metodo contributivo (art. 1, comma 6,della legge n. 335/1995) risponde ad esigenze di contenimentodella spesa pubblica (v. punto 5 del Considerato in diritto di CorteCost. n.400/1999, nonché punto 12 del Considerato in diritto diCorte Cost. n.94/2025), e dove, più in generale, sempre trattandodell’integrazione al minimo, è stato affermato che l’art. 38 Cost.non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, perinderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riducail trattamento pensionistico (v. Corte Cost. n.240/1994); ed è cosìanche nell’ordinamento delle Casse professionali, dove l’esigenzadi contenimento della spesa previdenziale è imposta dall’art.3,comma 12, della legge n.335/95, volto ad assicurare l’equilibrio dibilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali nell’arcotemporale non inferiore ai trenta anni, poi portato a cinquantaanni, con obbligo delle Casse di adottare i provvedimenti necessariper la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine. NéNumero registro generale 23110/2020Numero sezionale 2309/2026può dirsi che il predetto bilanciamento tra pNrumeesrot adizraioccnoltea generale 16596/2026Data pubblicazione 27/05/2026previdenziale ed equilibrio finanziario delle gestioni pensionistichesia stato attuato, mercè l’eliminazione dell’integrazione al minimo,in modo del tutto sproporzionato rispetto al risparmio perseguitodall’ente previdenziale, come afferma la sentenza impugnata.Merita, inoltre, considerare che l’esclusione dell’integrazione alminimo è controbilanciata dal vantaggio – non configurabile nelregime previgente – di continuare ad esercitare l’attività e quindidi fruire dei supplementi di pensione quinquennale (art. 25 delRegolamento), in modo da eventualmente integrare l’originariamisura del trattamento pensionistico. Una volta escluso che l’art.28.5, lett. a) del Regolamento del 2012 determini l’illegittimacompressione del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 38,comma 2, Cost., nemmeno potrebbe valere l’argomento secondocui spetterebbe alla Cassa dimostrare che l’art. 28.5 delRegolamento serva alla stabilità finanziaria dell’ente e alpareggiamento di bilancio: peraltro, va precisato che il risparmiodi spesa dovuto alla mancata integrazione al minimo non può noncontribuire alla stabilità finanziaria della Cassa così da garantirerisorse in favore di tutti gli iscritti e quindi anche alle nuovegenerazioni, in attuazione dell’equità intergenerazionale cui hariguardo l’art.3, comma 12, della legge n.335/1995”.14.- Non risulta, infine, pertinente il richiamo operato nellasentenza della Corte di appello alla violazione di un legittimoaffidamento della professionista iscritta circa il meccanismo diintegrazione al minimo, in quanto non risulta specificato qualesarebbe stata la sua condotta alternativa.Per di più, poiché l’integrazione al minimo incide non suirequisiti del diritto, ma solo sulla quantificazione del trattamentouna volta conseguito, non può ingenerare un legittimoNumero registro generale 23110/2020Numero sezionale 2309/2026affidamento, trattandosi di elemento in sé nel tempo mNuumteerovdoi ralecc oilnta generale 16596/2026Data pubblicazione 27/05/2026quanto condizionato da una molteplicità di fattori.15.- Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, per leragioni sopra illustrate e la sentenza impugnata va cassata; inassenza della necessità di ulteriori accertamenti, la causa puòessere decisa nel merito con il rigetto della domanda originariapresentata da [OSCURATO:PERSONA].16.- In applicazione del principio della soccombenza le speseprocessuali, sia dei giudizi di merito, sia del giudizio di legittimità,devono essere poste a carico della controricorrente. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata neisensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, rigettal’originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e la condanna alpagamento in favore di INARCASSA delle spese processuali deigiudizi di merito, che liquida, per ciascun grado, in € 5.000,00,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] a rifondere a INARCASSA le spese delpresente giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, in €200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nellamisura del 15% e agli accessori di legge.Roma, deciso all’adunanza camerale del 12 maggio 2026La PresidenteRossana Mancino