CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 13158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7306-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 89, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n.1807/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07306 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 1807 del 2020 della Corte di appello di Firenze, esponendo che: -si era opposto a un decreto ingiuntivo notificatogli dalla Tanaro SPV s.r.I., quale cessionaria di un credito di [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo, per quanto qui ancora rileva, l'incompetenza territoriale per sussistere quella del Tribunale di Lucca quale foro inderogabile del consumatore; - l'opposta aveva aderito all'indicazione della competenza quale eccepita; -il Tribunale aveva pronunciato sentenza dichiarando l'incompetenza per territorio sussistendo quella inderogabile invocata, compensando le spese di lite; - la Corte di appello, adita dall'odierno ricorrente adducendo l'immotivata compensazione appena richiamata, aveva respinto in gravame, osservando che la statuizione censurata oltre a essere giustificata dall'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., ritenuta tale stante la sussistenza di quella inderogabile evocata, e dunque a mente dell'art. 28, cod. proc. civ., era stata correttamente motivata dalla tempestiva adesione della creditrice opposta e comunque dall'assenza di soccombenza in senso tecnico di quest'ultima, che avrebbe potuto opporre fondatamente che l'opponente, quale socio della s.a.s. che aveva ottenuto i finanziamenti sottesi all'insorgenza del credito, non poteva essere considerato un consumatore; resiste con controricorso Tanaro SPV s.r.I.;RG n 7306 del 2021 Cons. re Paolo ø1eca Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 38, secondo comma, 112, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la questione della competenza non poteva essere ultroneamente riesaminata, neppure ai fini delle spese legali, posta la mancata impugnazione della statuizione del Tribunale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato violando il giudicato sulla statuizione relativa alla competenza, rivalutandola processualmente e sostanzialmente, sia pure ai fini dell'esame della censura sulle spese processuali; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., perché la Corte di appello avrebbe errato violando il contraddittorio nel riesaminare officiosamente, anche se ai soli fini delle spese di lite, la questione della competenza, a fronte della diversa censura discussa; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; la Corte territoriale ha così articolato la sua ragione decisoria; sebbene l'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., non è risultato applicabile stante la ritenuta operatività del disposto di cui all'art. 28, cod. proc. civ., la compensazione delle spese è stata idoneamente giustificata stante il riferimento alla pronta adesione della controparte all'eccepita diversità della competenza territoriale, e comunque dal fatto che quest'ultima sarebbe stata peraltro infondata, così connettendo complessivamente le ragioni spendibili RG n 7306 del 2021 Cons. rei.. Paol eca dall'aderente alla condotta diretta a comporre collaborativamente la lite sul piano dell'eccezione pregiudiziale; pertanto le ragioni idonee a sostenere la compensazione in parola sono state individuate innanzi tutto nella condotta processuale prontamente collaborativa, e «comunque» - e perciò autonomamente, salvo il complessivo nesso discorsivo sopra evidenziato - nelle ragioni che sarebbero state viceversa fondatamente opponibili all'eccezione in questione; ne deriva per un verso che non vi è stata alcuna rivalutazione del giudicato sulla competenza, e dunque alcuna lesione del principio dispositivo e del contraddittorio, e, per altro ed autonomamente decisivo verso, che non è stata specificatamente censurata, nei termini di violazione dell'art. 92, cod. proc. civ., per erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale, la decisiva ragione decisoria afferente alla valenza della condotta processuale compositiva più volte richiamata; al riguardo, pertanto, non rileva l'evocazione effettuata da parte ricorrente in memoria, meramente illustrativa, del precedente di Cass., 01/04/2019, n. 9035, in cui si nega che l'adesione all'eccezione d'incompetenza possa rilevare fini della compensazione delle spese; al riguardo è comunque opportuno sottolineare che tale precedente faceva riferimento al diverso regime dell'art. 92, cod. proc. civ., quale novellato dalla legge n. 162 del 2014, superato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018; logicamente, invece, va corretta la motivazione della decisione gravata nella parte in cui indica, impropriamente, che vi sarebbe stata assenza di soccombenza in senso tecnico sulla competenza, perché, al contrario, il Tribunale risulta aver accolto l'eccezione in parola, pur aggiungendo, come detto, che la sussistenza dell'incompetenza era stata ammessa dall'opposta; questa emenda, logicamente, non sposta la conclusione tratta; spese secondo soccombenza; P.Q.M. RG n 7306 del 2021 Cons. 1. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente, liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre a 200,00 euro per esborsi e al 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. Enr co coditti