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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 13449/2026

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[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;2026 - ricorrenti -1085 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza n. 88/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 183/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto l’impugnazNioumneero registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026proposta dal Ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio ScolNausmteirco odi raccolta generale 13449/2026Regionale per le Marche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LeoneD ata pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva accoltola domanda dell’originaria ricorrente, docente in possesso dilaurea specialistica e di 24 [OSCURATO:PERSONA] (CFU)in materie psico-antropedagogiche e metodologie didattiche, edichiarato il suo diritto ad essere inserita nella seconda fasciadelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di AscoliPiceno.2.

La Corte distrettuale, premesso che incontestate erano lecircostanze fattuali rilevanti in causa, ha evidenziato che èimmanente nel nostro sistema giuridico il principio dellauniformità dei titoli di accesso alla professione di docente, chetrova la sua ratio nell’intento di assicurare la medesimaprofessionalità dei titolari di ruolo o di cattedra e dei supplentie che è stato esplicitato dal d.m. n. 201 del 2000 e dal d.m. n.131 del 2007, contenenti norme regolamentari di attuazionedell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, con i quali si è previstoche «i titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nellegraduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dalvigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti diruolo».3.

Il giudice d’appello ha, quindi, valorizzato per affermare lafondatezza della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] l’art. 5 deld.lgs. n. 59 del 2017 che, nella formulazione successiva allemodifiche apportate dall’art. 1, comma 792 della legge n. 145del 2018, prevede che, ai fini della partecipazione al concorsoper i posti di docente, al possesso dell’abilitazione specifica èequiparato il possesso congiunto della laurea magistrale (o dititolo equipollente) e di 24 CFU acquisiti «in forma curricolare,aggiuntiva o extra curricolare nelle discipNluimneero registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnNoulmoegroi edi raccolta generale 13449/2026didattiche…» ed aggiunge, ai commi 4 bis e 4 ter, cheD ata pubblicazione 09/05/2026quest’ultimo requisito non è richiesto per i docenti in possessodi abilitazione per altra classe di concorso o altro grado diistruzione ed inoltre che il superamento delle prove concorsualicostituisce abilitazione all’insegnamento limitatamente allaclasse in relazione alla quale le operazioni concorsuali sonostate espletate.4.

Ha poi richiamato la disciplina dettata dall’art. 44 del d.l. n.36 del 2022 e ne ha tratto la conclusione che il legislatore,dettando le disposizioni normative sopra richiamate, ha intesoequiparare a tutti gli effetti il possesso congiunto del titolo dilaurea e di 24 CFU all’abilitazione, sicché ha ritenuto il d.m.374 del 2017, ed i provvedimenti amministrativisuccessivamente adottati, in contrasto con le norme di leggesovraordinate, nella parte in cui escludono l’inserimento nellaseconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto deilaureati in possesso degli anzidetti crediti formativi .5.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ilMinistero dell’Istruzione sulla base di un unico articolatomotivo, non contrastato da [OSCURATO:PERSONA] che èrimasta intimata.6.

Il Ministero ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. civ., la «violazione e falsaapplicazione del d.lgs. 59/2019 – della l. 124/1999 – del d.m.240/2010 – del d.m. 384/2017» ed addebita alla Cortedistrettuale di avere erroneamente confuso i requisiti diaccesso ai concorsi per il reclutamento del personale docentecon quelli richiesti per l’iscrizione nelle diverse fasce dNeumlleero registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026graduatorie di circolo e di istituto.

Numero di raccolta generale 13449/2026Il Ministero ripercorre l’evoluzione della normativa e richiamaD ata pubblicazione 09/05/2026le pronunce della Corte Costituzionale e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Stato per sostenere che da tempo il legislatoreha richiesto per l’insegnamento oltre al titolo di studio,titolo abilitante che comprova l’idoneità all’insegnamento.Aggiunge che l’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 non ha intesoaffermare in via generale l’equipollenza alla abilitazione deirequisiti alternativi che consentono la partecipazione alconcorso perché, al contrario, ha ribadito la ontologicadiversità fra titolo di studio e abilitazione e, come già accadutoin passato, ha inteso unicamente derogare, in via transitoriaed ai limitati fini previsti dalla norma derogatoria, al principiosecondo cui nella normalità l’assunzione a tempoindeterminato del docente postula il possesso di entrambi irequisiti.2.

In via preliminare occorre rilevare che il contraddittorio nelgiudizio di cassazione risulta correttamente instaurato,giacché il ricorso, proposto avverso la sentenza notificata indata 8 giugno 2022, è stato tempestivamente notificato il 13luglio 2022 alla casella di posta elettronica certificatadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che aveva rappresentato e difeso ladipendente nel giudizio di appello.3.

Ciò premesso, il ricorso è fondato, per le ragioni illustrateda Cass. 27 novembre 2024 n. 30520 e 15 marzo 2024 n.7084 (e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass.6 giugno 2024, n. 15838) con le quali, all’esito dellaricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118disp. att. cod. proc. civ., è stato affermato che «in tema disupplenze temporanee, nella II fascia delle graduatoriNeu mderio registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del d.m. dNeuml e1ro 3di raccolta generale 13449/2026giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari diD ata pubblicazione 09/05/2026abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli chevantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell’art.5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1°gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali,invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionategraduatorie».3.1.

Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche inquesta sede, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo diabilitazione”, che si consegue solo all’esito dei diversi percorsiabilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto edisciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed irequisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cuisuperamento è stato equiparato dal legislatore all’abilitazioneall’insegnamento.3.2.

Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dallagiurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa(cfr.

C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n.2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontronell’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzatodalla Corte territoriale per trarne argomenti a favoredell’originario ricorrente.3.3.

Infatti, la norma in parola, nel testo applicabile allafattispecie ratione temporis, risultante dalle modificheapportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, alcomma 1, che il possesso congiunto del diploma di laureaNumero registro generale 17726/2022magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 13449/2026costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso,D ata pubblicazione 09/05/2026disciplinato dall’art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59/2017 efinalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e disostegno della scuola secondaria (costituisce titolo di accessoal concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specificasulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a)laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livellodell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppuretitolo equipollente o equiparato, coerente con le classi diconcorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24crediti formativi universitari o accademici, di seguitodenominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntivao extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche enelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendocomunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno dialmeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia,pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia;antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché,come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessadisposizione, è unicamente con il superamento delle proveconcorsuali che l’abilitazione si acquisisce (Il superamento ditutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento deipunteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazioneall’insegnamento per le medesime classi di concorso).3.4.

Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, inparte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli annihanno disciplinato l’accesso all’insegnamento, in relazione alquale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolodiverso ed ulteriore abilitante all’insegnamento medesimo, haNumero registro generale 17726/2022nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 13449/2026conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente,D ata pubblicazione 09/05/2026quali le SSIS e i TFA, l’idoneità ottenuta con l’esito positivodelle prove scritte e orali del concorso per divenire docente diruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché ilcandidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoriaed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di “idoneonon vincitore”), giammai il solo possesso dei titoli necessariper la partecipazione alle operazioni concorsuali.3.5.

Risulta allora evidente che destituita di fondamento è latesi, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisitimenzionati dall’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per lapartecipazione al concorso sarebbero sufficienti perl’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, aprescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.3.6.

Quanto alle graduatorie di istituto, nel richiamare le ampieargomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass.n. 7084/2024, va detto che il d.m. n. 131/2007 chiaramenteinclude nella seconda fascia i docenti non iscritti nellegraduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli cheavrebbero consentito l’iscrizione in quelle graduatorie e,quindi, oltre al titolo di studio, della «specifica» abilitazione odi quella che all’epoca era ritenuta alla stessa assimilabile,ossia l’idoneità conseguita all’esito di procedure concorsuali(ed in tal senso va interpretato l’art. 5, comma 3, nella partein cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferitala graduatoria di circolo e di istituto»).3.7.

In merito alle graduatorie provinciali, istituite dal d.l. 29ottobre 2019 n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019n. 159, che ha modificato l’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n.124, va detto che il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 22,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, nN.u m4e1ro registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026( art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consenNtiutmoe roa dli raccolta generale 13449/2026Ministero, in deroga al disposto di cui al comma 5 delD ata pubblicazione 09/05/2026richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di naturaregolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza,in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e2021/2022 (successivamente il regime temporaneo è statoesteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi,ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al2025/2026) i tempi e le modalità di formazione dellegraduatorie.

L’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, disostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forzadi espressa previsione di legge, del regolamento previsto dalcitato art. 4, comma 5, della legge n. 124/1999,nell’individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provincialiha, all’art. 3, comma 6, riservato l’inserimento nella primafascia ai soli soggetti «in possesso dello specifico titolo diabilitazione», ed ha previsto la collocazione nella secondafascia degli aspiranti all’assunzione in possesso del titolo distudio nonché «dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, letterab), del d.lgs. n. 59/17», ossia dei 24 crediti formativi della cuirilevanza qui si discute.

Anche rispetto a dette graduatorie,quindi, è stata esclusa l’equiparabilità all’abilitazione del solopossesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alleoperazioni concorsuali.4.

Ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenereequipollente al titolo abilitante il conseguimento della laurea edi 24 crediti formativi, sicché la sentenza impugnata deveessere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamentidi fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384,Numero registro generale 17726/2022comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 13449/2026da [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 09/05/20265.

La complessità e la novità della questione giuridica, inrelazione alla quale i giudici del merito hanno espressoorientamenti difformi, giustifica la compensazione delle spesedi entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda.

Compensaintegralmente fra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 03/03/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 13449/2026Data pubblicazione 09/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;2026 - ricorrenti -1085 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza n. 88/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 183/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Ancona ha respinto l’impugnazNioumneero registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026proposta dal Ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio ScolNausmteirco odi raccolta generale 13449/2026Regionale per le Marche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LeoneD ata pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva accoltola domanda dell’originaria ricorrente, docente in possesso dilaurea specialistica e di 24 [OSCURATO:PERSONA] (CFU)in materie psico-antropedagogiche e metodologie didattiche, edichiarato il suo diritto ad essere inserita nella seconda fasciadelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di AscoliPiceno.2. La Corte distrettuale, premesso che incontestate erano lecircostanze fattuali rilevanti in causa, ha evidenziato che èimmanente nel nostro sistema giuridico il principio dellauniformità dei titoli di accesso alla professione di docente, chetrova la sua ratio nell’intento di assicurare la medesimaprofessionalità dei titolari di ruolo o di cattedra e dei supplentie che è stato esplicitato dal d.m. n. 201 del 2000 e dal d.m. n.131 del 2007, contenenti norme regolamentari di attuazionedell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, con i quali si è previstoche «i titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nellegraduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dalvigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti diruolo».3. Il giudice d’appello ha, quindi, valorizzato per affermare lafondatezza della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] l’art. 5 deld.lgs. n. 59 del 2017 che, nella formulazione successiva allemodifiche apportate dall’art. 1, comma 792 della legge n. 145del 2018, prevede che, ai fini della partecipazione al concorsoper i posti di docente, al possesso dell’abilitazione specifica èequiparato il possesso congiunto della laurea magistrale (o dititolo equipollente) e di 24 CFU acquisiti «in forma curricolare,aggiuntiva o extra curricolare nelle discipNluimneero registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnNoulmoegroi edi raccolta generale 13449/2026didattiche…» ed aggiunge, ai commi 4 bis e 4 ter, cheD ata pubblicazione 09/05/2026quest’ultimo requisito non è richiesto per i docenti in possessodi abilitazione per altra classe di concorso o altro grado diistruzione ed inoltre che il superamento delle prove concorsualicostituisce abilitazione all’insegnamento limitatamente allaclasse in relazione alla quale le operazioni concorsuali sonostate espletate.4. Ha poi richiamato la disciplina dettata dall’art. 44 del d.l. n.36 del 2022 e ne ha tratto la conclusione che il legislatore,dettando le disposizioni normative sopra richiamate, ha intesoequiparare a tutti gli effetti il possesso congiunto del titolo dilaurea e di 24 CFU all’abilitazione, sicché ha ritenuto il d.m.374 del 2017, ed i provvedimenti amministrativisuccessivamente adottati, in contrasto con le norme di leggesovraordinate, nella parte in cui escludono l’inserimento nellaseconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto deilaureati in possesso degli anzidetti crediti formativi .5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ilMinistero dell’Istruzione sulla base di un unico articolatomotivo, non contrastato da [OSCURATO:PERSONA] che èrimasta intimata.6. Il Ministero ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. civ., la «violazione e falsaapplicazione del d.lgs. 59/2019 – della l. 124/1999 – del d.m.240/2010 – del d.m. 384/2017» ed addebita alla Cortedistrettuale di avere erroneamente confuso i requisiti diaccesso ai concorsi per il reclutamento del personale docentecon quelli richiesti per l’iscrizione nelle diverse fasce dNeumlleero registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026graduatorie di circolo e di istituto. Numero di raccolta generale 13449/2026Il Ministero ripercorre l’evoluzione della normativa e richiamaD ata pubblicazione 09/05/2026le pronunce della Corte Costituzionale e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Stato per sostenere che da tempo il legislatoreha richiesto per l’insegnamento oltre al titolo di studio,titolo abilitante che comprova l’idoneità all’insegnamento.Aggiunge che l’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 non ha intesoaffermare in via generale l’equipollenza alla abilitazione deirequisiti alternativi che consentono la partecipazione alconcorso perché, al contrario, ha ribadito la ontologicadiversità fra titolo di studio e abilitazione e, come già accadutoin passato, ha inteso unicamente derogare, in via transitoriaed ai limitati fini previsti dalla norma derogatoria, al principiosecondo cui nella normalità l’assunzione a tempoindeterminato del docente postula il possesso di entrambi irequisiti.2. In via preliminare occorre rilevare che il contraddittorio nelgiudizio di cassazione risulta correttamente instaurato,giacché il ricorso, proposto avverso la sentenza notificata indata 8 giugno 2022, è stato tempestivamente notificato il 13luglio 2022 alla casella di posta elettronica certificatadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che aveva rappresentato e difeso ladipendente nel giudizio di appello.3. Ciò premesso, il ricorso è fondato, per le ragioni illustrateda Cass. 27 novembre 2024 n. 30520 e 15 marzo 2024 n.7084 (e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass.6 giugno 2024, n. 15838) con le quali, all’esito dellaricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118disp. att. cod. proc. civ., è stato affermato che «in tema disupplenze temporanee, nella II fascia delle graduatoriNeu mderio registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del d.m. dNeuml e1ro 3di raccolta generale 13449/2026giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari diD ata pubblicazione 09/05/2026abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli chevantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell’art.5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1°gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali,invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionategraduatorie».3.1. Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche inquesta sede, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo diabilitazione”, che si consegue solo all’esito dei diversi percorsiabilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto edisciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed irequisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cuisuperamento è stato equiparato dal legislatore all’abilitazioneall’insegnamento.3.2. Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dallagiurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa(cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n.2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontronell’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzatodalla Corte territoriale per trarne argomenti a favoredell’originario ricorrente.3.3. Infatti, la norma in parola, nel testo applicabile allafattispecie ratione temporis, risultante dalle modificheapportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, alcomma 1, che il possesso congiunto del diploma di laureaNumero registro generale 17726/2022magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 13449/2026costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso,D ata pubblicazione 09/05/2026disciplinato dall’art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59/2017 efinalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e disostegno della scuola secondaria (costituisce titolo di accessoal concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specificasulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a)laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livellodell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppuretitolo equipollente o equiparato, coerente con le classi diconcorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24crediti formativi universitari o accademici, di seguitodenominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntivao extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche enelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendocomunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno dialmeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia,pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia;antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché,come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessadisposizione, è unicamente con il superamento delle proveconcorsuali che l’abilitazione si acquisisce (Il superamento ditutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento deipunteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazioneall’insegnamento per le medesime classi di concorso).3.4. Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, inparte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli annihanno disciplinato l’accesso all’insegnamento, in relazione alquale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolodiverso ed ulteriore abilitante all’insegnamento medesimo, haNumero registro generale 17726/2022nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 13449/2026conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente,D ata pubblicazione 09/05/2026quali le SSIS e i TFA, l’idoneità ottenuta con l’esito positivodelle prove scritte e orali del concorso per divenire docente diruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché ilcandidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoriaed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di “idoneonon vincitore”), giammai il solo possesso dei titoli necessariper la partecipazione alle operazioni concorsuali.3.5. Risulta allora evidente che destituita di fondamento è latesi, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisitimenzionati dall’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per lapartecipazione al concorso sarebbero sufficienti perl’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, aprescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.3.6. Quanto alle graduatorie di istituto, nel richiamare le ampieargomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass.n. 7084/2024, va detto che il d.m. n. 131/2007 chiaramenteinclude nella seconda fascia i docenti non iscritti nellegraduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli cheavrebbero consentito l’iscrizione in quelle graduatorie e,quindi, oltre al titolo di studio, della «specifica» abilitazione odi quella che all’epoca era ritenuta alla stessa assimilabile,ossia l’idoneità conseguita all’esito di procedure concorsuali(ed in tal senso va interpretato l’art. 5, comma 3, nella partein cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferitala graduatoria di circolo e di istituto»).3.7. In merito alle graduatorie provinciali, istituite dal d.l. 29ottobre 2019 n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019n. 159, che ha modificato l’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n.124, va detto che il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 22,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, nN.u m4e1ro registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026( art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consenNtiutmoe roa dli raccolta generale 13449/2026Ministero, in deroga al disposto di cui al comma 5 delD ata pubblicazione 09/05/2026richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di naturaregolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza,in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e2021/2022 (successivamente il regime temporaneo è statoesteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi,ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al2025/2026) i tempi e le modalità di formazione dellegraduatorie. L’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, disostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forzadi espressa previsione di legge, del regolamento previsto dalcitato art. 4, comma 5, della legge n. 124/1999,nell’individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provincialiha, all’art. 3, comma 6, riservato l’inserimento nella primafascia ai soli soggetti «in possesso dello specifico titolo diabilitazione», ed ha previsto la collocazione nella secondafascia degli aspiranti all’assunzione in possesso del titolo distudio nonché «dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, letterab), del d.lgs. n. 59/17», ossia dei 24 crediti formativi della cuirilevanza qui si discute. Anche rispetto a dette graduatorie,quindi, è stata esclusa l’equiparabilità all’abilitazione del solopossesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alleoperazioni concorsuali.4. Ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenereequipollente al titolo abilitante il conseguimento della laurea edi 24 crediti formativi, sicché la sentenza impugnata deveessere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamentidi fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384,Numero registro generale 17726/2022comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 13449/2026da [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 09/05/20265. La complessità e la novità della questione giuridica, inrelazione alla quale i giudici del merito hanno espressoorientamenti difformi, giustifica la compensazione delle spesedi entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda. Compensaintegralmente fra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 03/03/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 17726/2022Numero sezionale 1085/2026Numero di raccolta generale 13449/2026Data pubblicazione 09/05/2026
Sentenza Cassazione n. 13449/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris