CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2025
Cassazione n. 25608/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 30/04/2024 della Corte d'appello di Salerno. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Isa, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. "perché, dopo la commissione del reato di corruzione in atti giudiziari, informato da [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto la notifica di proroga indagine, lo aiutava a eludere le investigazioni, mandando allo studio professionale di [OSCURATO:PERSONA] un tecnico per effettuare le operazioni di bonifica dirette a riscontrare la presenza di supporti tecnici per le intercettazioni ambientali". Sulla scorta di una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite nel contesto di indagini relative a un diffuso sistema di corruzione in atti giudiziari presso l'ufficio del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], facente capo al [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di primo grado riteneva accertato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso lo stesso ufficio come Gdp e amico di [OSCURATO:PERSONA], aveva aiutato quest'ultimo, dopo avere appreso la notizia di proroga delle indagini per detto reato, ad eliminare le prove della condotta illecita, inviando un tecnico - [OSCURATO:PERSONA], incaricato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] su mandato di [OSCURATO:PERSONA] - presso il suo studio per le operazioni di bonifica da eventuali microspie inserite dalla polizia giudiziaria. Tale condotta favoreggiatrice era giudicata oggettivamente idonea ad eludere eventuali captazioni ambientali ed a interferire sulle indagini in corso per i reati di corruzione in atti giudiziari, a prescindere dalla concreta abilità del tecnico e dall'efficacia dello strumento a tal fine utilizzato. La Corte d'appello riteneva fondata l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le intercettazioni eseguite sulle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 266 cod. proc. pen., ma considerava comunque acquisita la prova della consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del procedimento penale instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di corruzione in atti giudiziari, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dai testi Grimaldi e Contessa. Questi avevano ammesso di avere effettivamente eseguito - su incarico di [OSCURATO:PERSONA] - talune operazioni mirate alla bonifica dello studio di [OSCURATO:PERSONA] da eventuali microspie, pur rimarcando che, essendo Grimaldi un soggetto inabile allo scopo che faceva uso di uno strumento tecnicamente inidoneo, le operazioni erano state eseguite al solo fine di placare l'ansia di [OSCURATO:PERSONA], com'era stato verificato dall'esperto [OSCURATO:PERSONA] e dimostrato dalla circostanza che la microspia posizionata nel muro dagli investigatori venne individuata solo in epoca successiva a seguito di lavori edili. Restando irrilevante la concreta ininfluenza di tale comportamento sulla prosecuzione e sugli esiti delle indagini in corso per il delitto di corruzione in atti giudiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA], rilevava la Corte, per il profilo del dolo di favoreggiamento personale, che "... anche alla luce delle conoscenze professionali ... [OSCURATO:PERSONA] non poteva non avere piena consapevolezza della esistenza di indagini giudiziarie che interessavano [OSCURATO:PERSONA], non altrimenti giustificandosi la ricerca di microspie, e della incidenza di un'attività di bonifica sulle indagini". 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e, con due connessi motivi, ne ha chiesto l'annullamento, censurandone il vizio di motivazione in punto di elemento psicologico, quanto alla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del procedimento penale in corso a carico di [OSCURATO:PERSONA], affermata dalla Corte sulla base di una mera presunzione e alla stregua del travisamento della prova orale costituita dalle testimonianze acquisite nelle indagini difensive da Contessa e Grimaldi, dalle quali era emersa sia l'incapacità professionale di Grimaldi sia l'inidoneità tecnica dello strumento utilizzato per la ricerca delle microspie, come verificato dall'esperto [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, con istanza subordinata mai prima formulata nel giudizio di merito, ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto. In data 17 febbraio 2025 il difensore ha depositato un'articolata memoria con cui ribadisce e illustra i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo del ricorso presentato dal difensore dell'imputato, connessi e sovrapponibili, sono fondati. 2. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva desunto dall'inequivoco tenore delle plurime conversazioni telefoniche e ambientali captate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che il primo era venuto a conoscenza direttamente dal secondo sia dell'esistenza dì un procedimento penale per corruzione in atti giudiziari a carico dello stesso, sia dell'avvenuta notifica della richiesta del P.M. di proroga delle relative indagini. La Corte d'appello ha dichiarato radicalmente inutilizzabile la suddetta prova intercettativa. E però ha comunque tratto il convincimento della sussistenza del dolo di favoreggiamento dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dai testi Grimaldi e Contessa, i quali avevano ammesso di avere effettivamente eseguito - su incarico dell'imputato - talune operazioni mirate alla individuazione e alla bonifica dello studio di [OSCURATO:PERSONA] da eventuali microspie, sebbene sull'assunto che, essendo nota l'inabilità di Grimaldi allo scopo anche per l'uso di uno strumento tecnico inidoneo (com'era stato peraltro verificato dal perito Di 3 I Donato), le operazioni erano state eseguite al solo fine di placare l'ansia di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, ha rilevato la Corte che "... anche alla luce delle conoscenze professionali ... [OSCURATO:PERSONA] non poteva non avere piena consapevolezza della esistenza di indagini giudiziarie che interessavano [OSCURATO:PERSONA], non altrimenti giustificandosi la ricerca di microspie, nonché della incidenza di un'attività di bonifica sulle indagini". 3. Osserva il Collegio che per la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto dì favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte, nella consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche (Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316; Sez. 2, n. 20195 del 09/03/2015, Aquino, Rv. 263524; Sez. 6, n. 24035 del 24/05/2011, Izzo, Rv. 250433). Sicché appare logicamente necessario che il dolo di favoreggiamento includa altresì la conoscenza del presupposto, cioè che sia stato commesso un reato. Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto di desumere la prova del nesso psicologico dalle testimonianze acquisite in sede di indagini difensive, che, a ben vedere, attengono obiettivamente alla materialità delle operazioni tecniche - che fossero idonee o meno allo scopo - effettivamente eseguite su incarico di [OSCURATO:PERSONA], per rintracciare eventuali microspie posizionate nello studio professionale dì [OSCURATO:PERSONA] e procedere alla relativa bonifica. E però, l'inferenza che la Corte ha tratto dalla materialità di siffatte operazioni in merito alla prova della sussistenza del dolo di favoreggiamento, nei termini sopra indicati dalla giurisprudenza di legittimità, risulta, all'evidenza, apodittica e meramente congetturale. Invero, una volta amputati dal quadro probatorio i contenuti dei colloqui intercettati fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (costituenti l'esclusivo fondamento tanto dell'imputazione contestata quanto della decisione di condanna di primo grado), difetta radicalmente la prova che l'imputato fosse realmente consapevole dell'attività corruttiva di [OSCURATO:PERSONA], né che per questa fosse stato aperto un procedimento penale. Sicché, solo in tal caso non si sarebbe potuto ragionevolmente dubitare che le operazioni di bonifica fossero dirette a favorire colui che era sottoposto alle relative indagini. 4. In conclusione, considerato che per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio dì merito, un eventuale giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata quanto al difetto di dolo, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M