CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 10690/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8671/2023 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in qualità di amministratrice unicadella società “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.”, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VV),Via S. Jemma, n. 2, [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa, giustaprocura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio legaledell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 6/2022 “[OSCURATO:PERSONA]” con socio unico, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA], via S. Jemma n. 2, REA n. VV-164876, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 6, giusta procura specialein atti. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società soggetta a direzione e coordinamento diCredito [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 3-00185 Roma, [OSCURATO:PARTITA_IVA], codice fiscale e numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma14367871002, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegatain atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata pressolo Studio del predetto avvocato in Roma, via Po n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza n. 281/2023, pubblicata il 07/03/2023, emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n. 6/2022 resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarativa del fallimentodella predetta società, ha rigettato la proposta impugnazione. 2. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 luglio 2022, la società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, aveva infatti chiesto la dichiarazione di fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] essere creditrice della resistente per la somma di € 52.006,40, quale saldo debitore relativo al contratto di conto corrente acceso con l’originaria [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la predetta sentenza n. 6/2022,resa il 28 settembre 2022 e pubblicata il 29 settembre 2022, dichiarava dunque il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4. Avverso la menzionata sentenza proponeva reclamo ex art. 18 l . fall. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, nella resistenza della società [OSCURATO:SOCIETA]. (e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA] tra Avvocati per Azioni) e del fallimento, ha rilevato ed osservato, per quanto qui ancora di interesse,che: (i) l a legittimazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. a proporre istanza dichiarativa di fallimento doveva considerarsi incontrovertibile ; (ii) era infondata la censura circa la mancata prova del superamento del limite di cui all’art. 15, ultimo comma, legge fall., in quanto, trattandosi di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo,il superamento del limite non eraoggetto di onere probatorio a carico del fallendo a mente dell’art. 2697, comma 2, c.c., ma doveva essere riscontrato d’ufficio dal Tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare; (ii) nel caso di specie, la somma del credito posto a fondamento del ricorso, pari ad € 52.006,40, la cui certezza era data dal contratto di conto corrente e dagli estratti conto integrali in atti, era certamente superiore al limite di € 30.000,00,previsto dall’art. 15, ultimo comma, legge fall.; (iii) era infondato anche il secondo motivo di reclamo, con il quale si lamenta va l ’ insussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità, ex art. 1, comma 2, l. fall. , sul rilievo che dalla documentazione contabile obbligatoria della società, allegata al ricorso ex art. 18 l . fall. , risultavache nel corso degli esercizi 2018-2019-2020-2021, ossia nei quattro esercizi antecedenti al deposito dell’istanza di fallimento, la ricorrente non avessemai superato alcuna delle tre soglie dimensionali previste dall’art. 1 della legge fallimentare; (iv) nel caso di specie, in primo luogo la società reclamante –che avevaritenuto di non costituirsi d’innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – aveva comunque prodotto in sede di reclamo i b ilanci per gli esercizi 2019, 2020, 2021, dai quali sarebbe emerso che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.non aveva superato i predetti limiti dimensionali di fallibilità; (v) tuttavia i bilanci in questione non potevanoessere ritenuti attendibili, e ciò per plurime ragioni: (1) innanzitutto essi non erano stati sottoscritti dall’amministratore, non risultavano approvati dai soci, né erano stati depositati presso il registro delle imprese: si tratta va , evidentemente, di bilanci “informali” elaborati in occasione e in funzione del reclamo proposto; (2) secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,la produzione di copie informali di bilanci che non risultano approvati doveva equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi, atteso che, per assumere la valenza probatoria di cui all'art. 1l. f all . e comunque per essere speso come atto riferibile alla società, il bilancio doveva essere almeno approvato, a tacere dal profilo della pubblicazione dello stesso; (3) inoltre,i menzionati bilanci non erano stati redatti secondo i criteri di cui all’art. 2423 c.c., posto che gli stessi eranomanifestamente incompleti dacché constavano dello stato patrimoniale e del conto economico,mentre non era stato redatto né il rendiconto finanziario, né la nota integrativa ; (4) i documenti in questione difettavanoaltresì di chiarezza e, dunque, non rappresentavano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, come potevaevincersi già dall’iscrizione del credito di Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] di Siena, che nei bilanci depositati ingiudizio per gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 risultavaappostato sempre per € 21.611,19, anziché, correttamente , per € 52.006,40,e sempre senza considerare gli interessi maturati dal 2016, data del trasferimento a “sofferenza” della posizione del correntista; (vi) la inattendibilità dei bilanci informali prodotti non pregiudicava comunque la possibilità per il debitore di offrire la prova dell’esenzione dal fallimento attraverso strumenti probatori alternativi; (vii) tuttavia nel caso di specie i documenti alternativi ai bilanci prodotti dalla società reclamante non risultavano significativi, posto che il registro I.V.A. e il libro giornale erano stati prodotti in copie informali, prive di vidimazione; (viii) in ogni caso i registri I.V.A. non rilevavano al fine di dimostrare il mancato superamento della soglia di fallibilità di cui all’art.1, comma 2, lett. b), l. fall., posto che, ai fini della valutazione del parametro in questione, assume va rilievo ogni genere di ricavo d’impresa, anche se non direttamente imponibile ai fini I.V.A., purché riconducibile all’attività esercitata; (ix) quanto al libro giornale, eranoto che esso dovesse indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 2216 c.c.; (x) la società reclamante aveva effettivamente depositato il libro giornale degli esercizi 2017-2018- 2019-2020-2021, ma le ridette scritture contabili apparivano palesemente inattendibili, in quanto esseavrebbero dovuto documentare giornalmente gli atti inerenti alla vita dell’impresa, laddove, nel caso in esame, i libr i , pur riferendosi alle operazioni relative all’esercizio dell’attività di impresa protrattasi per ben cinque anni, erano , in realtà, scritture contabili “fotocopia”, vale a dire praticamente identichedi esercizio in esercizio; (xi) l’inattendibilità delle scritture contabili prodotte dalla reclamante comportava necessariamente il rigetto del reclamo, non avendo l’imprenditore dimostrato il mancatosuperamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento. 2. La sentenza, pubblicata il 07/03/2023 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con socio unico e [OSCURATO:SOCIETA]. hannoresistito con controricorso. Entrambe le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta “ violazione e falsa applicazione dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1, comma 2; 15, comma 4 e 18, comma 10, l. fall., nonché all’art. 8 della l. n. 383 del 18/10/2001 e agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e 2727 e 2729 c.c., per avere laCorte d’appello escluso la rilevanza probatoria del registro i.v.a. e del libro giornale prodotti dalla reclamante, come documenti alternativi ai bilanci, giudicandoli inattendibili in quanto copie informali non vidimate omettendo di valutare l’intero compendio documentale offerto”. 1.1 Sostiene la ricorrente che l’assunto da cui muoveva la Corte di merito circa la necessità, ai fini dell’attendibilità, della vidimazione delle scritture contabili, sarebbe errato in quanto l 'art. 8 della l . n. 383 del 18/10/2001, cosiddetta "Manovra 100 giorni', a partire dal 25 ottobre 2001, aveva apportatomodifiche all'art. 2215 c.c., all'art. 39 del d.P.R. 633/1972 e all'art. 22,comma 1, del D.P.R. 600/1972, eliminando così l'obbligo della bollatura e vidimazioneiniziale per il libro giornale, il libro inventari ed i registri fiscali.Pertanto, le scritture contabili prodotte in sede di reclamo sarebbero state conformi aldettato normativo , cioè prive di vidimazione , e non avrebbero potuto ritenersi “inattendibili” a prescindere dalla loro effettiva disamina e comparazione con l’interocompendio documentale offerto. 1.2 Aggiunge la ricorrente che,nella fattispecie in esame , la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento su una provadocumentale indiziaria relativa al fatto da dimostrare, e cioè la verifica del superamento dei limiti di fallibilità, basandosi tuttavia unicamente su una limitata parte della documentazione offerta,senza in alcun modo valutare gli altri documenti dai quali si evincevano elementi chiaramente concludenti rispetto al mancato superamento del limite dimensionale e senza, peraltro, spiegare il motivo dellaloro esclusione dal processo decisionale. 1.3 Il motivo è inammissibile per due ordini di motivi tra loro concorrenti. In primo luogo va evidenziato che, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società ricorrente sollecita in realtà questa Corte di legittimità a un nuovo apprezzamento della quaestio facti, tramite la rilettura degli atti istruttori di matrice documentale, scrutinio che, come noto, è tuttavia inibito al giudice di legittimità ( così, Cass. 3340 /2019; cfr. anche Cass., 24155/2017, Cass. 640 / 2019). Sotto altro profilo, va altresì evidenziato che le censure, così proposte, neanche riescono ad intercettare la ratio decidendi su cui riposa il provvedimento impugnato, posto che la Corte di appello ha evidenziato che la valutazione di inattendibilità delle scritture contabili e dei bilanci non dipendeva solo dalla mancata “vidimazione” degli stessi, quanto piuttosto da una intrinseca non affidabilità e plausibilità del contenuto delle scritture stesse. 2. Con il secondo mezzo si deduce la “violazione art. 360, co 1, n. 5, cpc, per omesso esame di una pluralità di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata in relazione all’erroneo convincimento che i libri giornale siano inattendibili in quanto, pur riferendosi alle operazioni relative all’esercizio dell’attività di impresa protrattasi per ben cinque anni, sono, in realtà, delle scritture contabili “fotocopia”, vale a dire praticamente identiche”. 2.1 Sostiene la ricorrente che la ricostruzioneoperata dalla Corte di appello sarebbe stata viziata ab origine in quanto non avrebbe tenuto conto di un dato chepure era stato allegato in atti e risulta va incontrovertibilmente sia dalla relazione della Guardia diFinanza allegata al fascicolo pre-fallimentare, che dalla stessa visura camerale della fallita, ovvero che la società aveva cessato l’attività sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che dunque era da tempo “inattiva”. Secondo la ricorrente, in una situazione di cessazione dell’attività di impresa e dipalese inattività sarebbe normale che le voci di bilancio non vengano movimentate e, dunque, i progressivi si ripetano di anno in anno , senza variazione alcuna. 2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile. Si richiede,infatti, da parte della ricorrente un nuovo apprezzamento della documentazione allegata dalle parti, e ciò sotto il profilo dell’attendibilità della documentazione contabile sopra indicata, senza neanche dedurre un “fatto storico” nel cui omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sarebbe incorsa la Corte di merito nell’apprezzamento del presupposto di soggettiva fallibilità della debitrice. Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass., Sez. U . , 8053 /2014 ). Ciò posto, risulta evidente che, per le considerazioni sopra esposte, la doglianza qui proposta dalla parte ricorrente risulta articolata fuori dal paradigma applicativo declinato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per come perimetrato dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, sempre per “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) - in relazione al mancato esame della documentazione prodotta dalla reclamante e presente in atti al fine di dimostrare la propria non assoggettabilità a fallimento, per mancato superamento delle soglie dimensionali ex art. 1, comma 2, l.fall. (relazione guardia di finanza con i modelli unici redditi societa’ di capitali anni 2019 –2020 – 2021 allegati; dichiarazioni iva c on ricevuta di presentazione telematica anni: 2018 –2019 – 2020 – 2021 – 2022; stato patrimoniale anni 2018 –2019 – 2020 – 2021 – visura camerale) ” . 3.1 Sostiene la ricorrente che la suppostainattendibilità del “registro I.V.A.” e del “libro giornale” non avrebbe in ogni caso potuto,né dovuto precludere l'esame della rimanente documentazione prodotta in punto di scritture contabili ed allegati provenienti da soggetti terzi, per contro ignorati dalla Corte territoriale . Tali documenti, se correttamente scrutinati, avrebbero condotto la Corte di merito adescludere la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1 della L.F. 3.2 Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Sul punto va ricordato che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento; ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016). Orbene, la parte ricorrente non ha descritto in modo puntuale la decisività dei documenti, di cui lamenta l’omesso esame da parte della Corte territoriale, e comunque questa “decisività” non potrebbeessere ravvisata, in alcun modo, rispetto a documenti che attestavanoche la società era inattiva fin dal 2010 o con riferimento agli altri documenti non esaminati, dato che gli stessi erano stati redatti sulla base dei libri giudicati comunque inattendibili , con accertamento in fatto da parte dei giudici del meritoqui non più sindacabile. 4. Con il motivo 3.bis è stata dedotta la “ violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell'art. 111 cost.”, non risultando esplicitata la ragione per cui i documenti - quali: r elazione della Guardia di Finanza con i modelli unici redditi societàdi capitali anni 2019 – 2020 – 2021 allegati; le dichiarazioni iva con ricevuta di presentazione telematica anni: 2018 –2019 – 2020 – 2021 – 2022; lo stato patrimoniale anni 2018 – 2019 –2020 – 2021 - non fossero stati esaminati. 4.1Il motivo è anch’esso inammissibile. In realtà, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass. Sez. 5, 29/12/2020, n. 29730).Ciò posto e chiarito, la doglianza così proposta dalla ricorrente si risolve in una nuova ed inammissibile richiesta di rinnovato scrutinio del merito della decisione. 5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ed in favore dell’Erario, in relazione alla posizione processuale del fallimento, che risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge,in favore della società B ramito [OSCURATO:SOCIETA]. e in euro 12.000, oltre s.p.a.d., in favore dell’Erario per la posizione processuale del fallimento controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà at