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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 27510/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente rivalutativi del fatto (la circostanza che la corrispondenza che il detenuto intendeva inoltrare veicolasse o meno al clan di appartenenza, attraverso la madre - di cui la ordinanza impugnata ricorda che vive a Siracusa, stesso luogo di operatività del clan - messaggi criptici, contenenti, nella forma del mero auspicio di morte naturale, la esortazione ad organizzare atti criminali diretti a provocare la morte di operatori di polizia penitenziaria) senza indicare elementi di manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente rivalutativi del fatto (la circostanza che la corrispondenza che il detenuto intendeva inoltrare veicolasse o meno al clan di appartenenza, attraverso la madre - di cui la ordinanza impugnata ricorda che vive a Siracusa, stesso luogo di operatività del clan - messaggi criptici, contenenti, nella forma del mero auspicio di morte naturale, la esortazione ad organizzare atti criminali diretti a provocare la morte di operatori di polizia penitenziaria) senza indicare elementi di manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023
Sentenza Cassazione n. 27510/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris