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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37592/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 18.2.2020 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nei confronti di una pluralità di imputati, ritenuti all'esito del giudizio di primo grado responsabili del delitto di associazione a delinquere finalizzata al piccolo spaccio e di svariati reati fine riqualificati ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 ad eccezione di Me.,_;andr0 Ferretti, dichiarato colpevole di tre episodi di detenzione a fini di spaccio di cocaina all'infuori della compagine associativa, la Corte di Appello di Roma ha definito la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando, in accoglimento dell'accordo da costui concluso, previa rinuncia ai motivi di appello, con il Procuratore Generale ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflittagli dal Tribunale in due anni di reclusione, e in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Ferretti, ha riqualificato i reati di cui ai capi d) ed e) dell'imputazione di lieve entità riducendo il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed C 14.000 di multa.

Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, per il tramite del rispettivo difensore, ricorso per cassazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi con i quali lamenta: 2.1) la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74, 6 comma d.P.R. 309/1990 ed alla contestuale insussistenza di cause di un proscioglimento per insussistenza del fatto o per mancata commissione del fatto, tenuto conto dell'insussistenza di prove sul suo ruolo di fornitore dell'associazione e di collegamenti intercorsi con gli altri sodali; 2.2) l'inadeguatezza della pena inflittagli, prossima al massimo edittale, specie se rapportata a quella irrogata al promotore, al capo o all'organizzatore del sodalizio, non assistita da alcuna motivazione, nonché il diniego delle attenuanti generiche senza considerare gli elementi di segno positivo addotti dalla difesa in ordine al radicale mutamento dello stile di vita dell'imputato, quali lo svolgimento di attività lavorativa come cuoco e la sua partecipazione a corsi di formazione professionale. , 3.~ Ferretti ha affidato le sue doglianze a due differenti motivi, con i quali contesta: 3.1) la dosimetria della pena per avere la Corte di Appello, malgrado la sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2019, determinato la pena base per il reato più grave, costituito dalla detenzione a fini di spaccio di 100 grammi di cocaina in otto anni di reclusione; 3.2) la mancata derubricazione del fatto come tentativo, risultando provata soltanto una trattativa tra venditore ed acquirente avente ad oggetto la droga, che ancorchè fosse stato già fissato il prezzo ed il quantitativo, era insufficiente a ritenere l'accordo perfezionato come apoditticamente affermato dai giudici di appello, senza neppure citare alcuna massima giurisprudenziale a sostegno della conclusione raggiunta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso dell'Orsini è inammissibile in relazione ad entrambi i motivi di doglianza.

L'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato concluso dall'imputato, previa rinuncia ai restanti motivi del gravame, con il Procuratore Generale determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto: secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ciò vale anche per quanto concerne l'esclusione di eventuali cause di non punibilità, dovendosi riaffermare il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018, Bouchara, Rv. 274522).

La stessa preclusione vale in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, ove non si concretizzi in un'illegalità della pena, profilo questo che attiene alla diversa ipotesi in cui la pena non rientri nei limiti edittali ovvero sia diversa dalla quella prevista dalla legge vigente, ma si sostanzi, come dedotto dal ricorrente, nella contestazione della sua congruità, non è deducibile innanzi a questa Corte (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102).

2. All'inammissibilità deve pervenirsi anche per il ricorso del Ferretti attesa la manifesta infondatezza delle censure svolte.

2.1. In relazione al primo motivo occorre rilevare che l'assunto difensivo secondo cui la pena sarebbe stata fissata dalla Corte capitolina muovendo dal minimo di otto anni, dichiarato incostituzionale con la sentenza della Consulta n.49/2019, è platealmente smentito dalla lettura del provvedimento impugnato in cui risulta che la pena base per il reato più grave è stata determinata in corrispondenza del vigente minimo edittale pari a sei anni di reclusione.

2.2. In relazione al secondo motivo, le contestazioni di cui al ricorso si rivelano all'evidenza generiche in relazione al delitto di cui al capo B), non confrontandosi con le risultanze probatorie evidenziate dalla sentenza impugnata, costituite dal raggiungimento di un accordo tra il venditore e gli acquirenti, tra cui vi era l'imputato, accordo con cui era stato pattuito, stando alle intercettazioni acquisite, che il fornitore sarebbe giunto in aereo portando con sé la droga e i cessionari gli avrebbero a loro volta consegnato il corrispettivo in denaro, raccolto tra quanto a disposizione da ciascuno di essi.

La pregnanza probatoria di tale elemento non è in alcun modo scalfita dalle censure difensive che vorrebbero declassarlo al rango di indizio di un tentativo, il quale è tuttavia astrattamente configurabile quando la condotta volta alla conclusione di un contratto si arresti allo stadio di atto preparatorio delle trattative, fase questa che risulta nella fattispecie ampiamente superata dall'incontro della volontà del venditore con quella degli acquirenti, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo.

Va invero ribadito che secondo l'univoco orientamento di questa Corte il contratto deve ritenersi perfezionato allorquando sia intervenuta la convergenza dei consensi delle parti coinvolte, - fornitori, intermediari ed acquirenti - su tutti gli elementi identificativi della transazione, ossia su quantità, qualità, corrispettivo, modalità di consegna della merce e di pagamento del prezzo, rispetto ai quali nessuna rilevanza riveste la mancata traditio dei beni, attinente alla successiva fase esecutiva dell'accordo (ex multis Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Bonarrigo, Rv. 276981; Sez. 1, n. 20020 del 04/04/2013 - dep. 09/05/2013, Nettuno, Rv. 256030; Sez. 5, n. 39644 del 29/09/2010, Alleanza e altri, Rv. 248508; Sez. 6, n. 20050 del 24/04/2009, Lesaj e altro, Rv. 243843) 3.Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 18.2.2020 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nei confronti di una pluralità di imputati, ritenuti all'esito del giudizio di primo grado responsabili del delitto di associazione a delinquere finalizzata al piccolo spaccio e di svariati reati fine riqualificati ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 ad eccezione di Me.,_;andr0 Ferretti, dichiarato colpevole di tre episodi di detenzione a fini di spaccio di cocaina all'infuori della compagine associativa, la Corte di Appello di Roma ha definito la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando, in accoglimento dell'accordo da costui concluso, previa rinuncia ai motivi di appello, con il Procuratore Generale ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflittagli dal Tribunale in due anni di reclusione, e in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Ferretti, ha riqualificato i reati di cui ai capi d) ed e) dell'imputazione di lieve entità riducendo il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed C 14.000 di multa. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, per il tramite del rispettivo difensore, ricorso per cassazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi con i quali lamenta: 2.1) la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74, 6 comma d.P.R. 309/1990 ed alla contestuale insussistenza di cause di un proscioglimento per insussistenza del fatto o per mancata commissione del fatto, tenuto conto dell'insussistenza di prove sul suo ruolo di fornitore dell'associazione e di collegamenti intercorsi con gli altri sodali; 2.2) l'inadeguatezza della pena inflittagli, prossima al massimo edittale, specie se rapportata a quella irrogata al promotore, al capo o all'organizzatore del sodalizio, non assistita da alcuna motivazione, nonché il diniego delle attenuanti generiche senza considerare gli elementi di segno positivo addotti dalla difesa in ordine al radicale mutamento dello stile di vita dell'imputato, quali lo svolgimento di attività lavorativa come cuoco e la sua partecipazione a corsi di formazione professionale. , 3.~ Ferretti ha affidato le sue doglianze a due differenti motivi, con i quali contesta: 3.1) la dosimetria della pena per avere la Corte di Appello, malgrado la sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2019, determinato la pena base per il reato più grave, costituito dalla detenzione a fini di spaccio di 100 grammi di cocaina in otto anni di reclusione; 3.2) la mancata derubricazione del fatto come tentativo, risultando provata soltanto una trattativa tra venditore ed acquirente avente ad oggetto la droga, che ancorchè fosse stato già fissato il prezzo ed il quantitativo, era insufficiente a ritenere l'accordo perfezionato come apoditticamente affermato dai giudici di appello, senza neppure citare alcuna massima giurisprudenziale a sostegno della conclusione raggiunta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso dell'Orsini è inammissibile in relazione ad entrambi i motivi di doglianza. L'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato concluso dall'imputato, previa rinuncia ai restanti motivi del gravame, con il Procuratore Generale determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto: secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ciò vale anche per quanto concerne l'esclusione di eventuali cause di non punibilità, dovendosi riaffermare il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018, Bouchara, Rv. 274522). La stessa preclusione vale in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, ove non si concretizzi in un'illegalità della pena, profilo questo che attiene alla diversa ipotesi in cui la pena non rientri nei limiti edittali ovvero sia diversa dalla quella prevista dalla legge vigente, ma si sostanzi, come dedotto dal ricorrente, nella contestazione della sua congruità, non è deducibile innanzi a questa Corte (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102). 2. All'inammissibilità deve pervenirsi anche per il ricorso del Ferretti attesa la manifesta infondatezza delle censure svolte. 2.1. In relazione al primo motivo occorre rilevare che l'assunto difensivo secondo cui la pena sarebbe stata fissata dalla Corte capitolina muovendo dal minimo di otto anni, dichiarato incostituzionale con la sentenza della Consulta n.49/2019, è platealmente smentito dalla lettura del provvedimento impugnato in cui risulta che la pena base per il reato più grave è stata determinata in corrispondenza del vigente minimo edittale pari a sei anni di reclusione. 2.2. In relazione al secondo motivo, le contestazioni di cui al ricorso si rivelano all'evidenza generiche in relazione al delitto di cui al capo B), non confrontandosi con le risultanze probatorie evidenziate dalla sentenza impugnata, costituite dal raggiungimento di un accordo tra il venditore e gli acquirenti, tra cui vi era l'imputato, accordo con cui era stato pattuito, stando alle intercettazioni acquisite, che il fornitore sarebbe giunto in aereo portando con sé la droga e i cessionari gli avrebbero a loro volta consegnato il corrispettivo in denaro, raccolto tra quanto a disposizione da ciascuno di essi. La pregnanza probatoria di tale elemento non è in alcun modo scalfita dalle censure difensive che vorrebbero declassarlo al rango di indizio di un tentativo, il quale è tuttavia astrattamente configurabile quando la condotta volta alla conclusione di un contratto si arresti allo stadio di atto preparatorio delle trattative, fase questa che risulta nella fattispecie ampiamente superata dall'incontro della volontà del venditore con quella degli acquirenti, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo. Va invero ribadito che secondo l'univoco orientamento di questa Corte il contratto deve ritenersi perfezionato allorquando sia intervenuta la convergenza dei consensi delle parti coinvolte, - fornitori, intermediari ed acquirenti - su tutti gli elementi identificativi della transazione, ossia su quantità, qualità, corrispettivo, modalità di consegna della merce e di pagamento del prezzo, rispetto ai quali nessuna rilevanza riveste la mancata traditio dei beni, attinente alla successiva fase esecutiva dell'accordo (ex multis Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Bonarrigo, Rv. 276981; Sez. 1, n. 20020 del 04/04/2013 - dep. 09/05/2013, Nettuno, Rv. 256030; Sez. 5, n. 39644 del 29/09/2010, Alleanza e altri, Rv. 248508; Sez. 6, n. 20050 del 24/04/2009, Lesaj e altro, Rv. 243843) 3.Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 2