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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48138/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALFIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [ANNA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rideterminato in anni uno, mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro tremila di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusa, che aveva dichiarato la responsabilità penale del suddetto in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, 2 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e 697 cod. pen., rispettivamente contestati ai capi a), b) e c) della rubrica.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione; con riferimento al capo a), la doglianza si incentra sulla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, mentre - quanto alla contestazione sub b) della rubrica - la difesa si duole della mancata riqualificazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., lamentando, infine, l'erronea applic:azione della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, invitando esso ad una mera rivalutazione di elementi fattuali, preclusa nella sede di legittimità.

3.1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha mostrato di saper fare buon governo dei principi ripetutamente fissati da questa Corte, in ordine alla auspicata riconduzione dei fatti sotto l'egida normativa di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Come correttamente espresso in sentenza, tale fattispecie può essere presa in considerazione, infatti, solo allorquando la condotta perpetrata possa ritenersi connotata da una offensività davvero minimale.

Ma la sussistenza di tale ultima caratteristica deve essere dedotta sia attraverso la considerazione del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente detenuta, sia grazie alla ponderazione complessiva - e non atomistica e parcellizzata - di tutti gli ulteriori parametri richiamati nella disposizione incriminatrice (e quindi, dall'analisi dei mezzi, delle modalità esecutive, delle circostanze dell'azione).

Ne discende che - allorquando venga meno anche uno soltanto di tali indici - diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (sul punto, si veda Sez.

Un., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216660).

Nel caso di specie, le considerazioni espresse in sentenza appaiono logiche e coerenti, avendo esse fondato la decisione contraria all'auspicio difensivo, sulla valorizzazione del dato ponderale e delle complessive modalità della delittuosa condotta serbata dall'imputato.3.2.

Nella motivazione della sentenza impugnata, si evidenzia anche l'impraticabilità della invocata riqualificazione del delitto ascritto sub b), nell'ipotesi contravvenzionale ex art. 697 cod. pen., per essere caduto in sequestro munizionamento destinato ad essere usato con un fucile mitragliatore.

A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi giuridici, il ricorso si limita a confutare detto iter concettuale non manifestamente illogico, chiedendo una non consentita rivalutazione di elementi fattuali e, sostanzi&mente, riproponendo le medesime deduzioni già prospettate in primo grado e peccando, in tal modo, di aspecificità.

3.3. Il motivo che censura l'entità della pena deve essere parimenti dichiarato inammissibile, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato - anche ai fini dell'art. 133 cod. pen. - le caratteristiche intrinseche del fatto e la negativa personalità del soggetto.

La Corte di merito, infatti, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri in punto di quantificazione della pena.

3.4. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la stessa motivazione, a patto che si presenti congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti, indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, Rv. 242419).

In tale corretto contesto interpretativo è sufficiente, perciò, il diniego anche soltanto fondato sulla base dei precedenti penali dell'imputato, in quanto in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dello stesso (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737)

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALFIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [ANNA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rideterminato in anni uno, mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro tremila di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusa, che aveva dichiarato la responsabilità penale del suddetto in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, 2 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e 697 cod. pen., rispettivamente contestati ai capi a), b) e c) della rubrica. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione; con riferimento al capo a), la doglianza si incentra sulla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, mentre - quanto alla contestazione sub b) della rubrica - la difesa si duole della mancata riqualificazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., lamentando, infine, l'erronea applic:azione della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, invitando esso ad una mera rivalutazione di elementi fattuali, preclusa nella sede di legittimità. 3.1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha mostrato di saper fare buon governo dei principi ripetutamente fissati da questa Corte, in ordine alla auspicata riconduzione dei fatti sotto l'egida normativa di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Come correttamente espresso in sentenza, tale fattispecie può essere presa in considerazione, infatti, solo allorquando la condotta perpetrata possa ritenersi connotata da una offensività davvero minimale. Ma la sussistenza di tale ultima caratteristica deve essere dedotta sia attraverso la considerazione del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente detenuta, sia grazie alla ponderazione complessiva - e non atomistica e parcellizzata - di tutti gli ulteriori parametri richiamati nella disposizione incriminatrice (e quindi, dall'analisi dei mezzi, delle modalità esecutive, delle circostanze dell'azione). Ne discende che - allorquando venga meno anche uno soltanto di tali indici - diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (sul punto, si veda Sez. Un., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216660). Nel caso di specie, le considerazioni espresse in sentenza appaiono logiche e coerenti, avendo esse fondato la decisione contraria all'auspicio difensivo, sulla valorizzazione del dato ponderale e delle complessive modalità della delittuosa condotta serbata dall'imputato.3.2. Nella motivazione della sentenza impugnata, si evidenzia anche l'impraticabilità della invocata riqualificazione del delitto ascritto sub b), nell'ipotesi contravvenzionale ex art. 697 cod. pen., per essere caduto in sequestro munizionamento destinato ad essere usato con un fucile mitragliatore. A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi giuridici, il ricorso si limita a confutare detto iter concettuale non manifestamente illogico, chiedendo una non consentita rivalutazione di elementi fattuali e, sostanzi&mente, riproponendo le medesime deduzioni già prospettate in primo grado e peccando, in tal modo, di aspecificità. 3.3. Il motivo che censura l'entità della pena deve essere parimenti dichiarato inammissibile, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato - anche ai fini dell'art. 133 cod. pen. - le caratteristiche intrinseche del fatto e la negativa personalità del soggetto. La Corte di merito, infatti, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri in punto di quantificazione della pena. 3.4. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la stessa motivazione, a patto che si presenti congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti, indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, Rv. 242419). In tale corretto contesto interpretativo è sufficiente, perciò, il diniego anche soltanto fondato sulla base dei precedenti penali dell'imputato, in quanto in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dello stesso (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737) 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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