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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 17924/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17790/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliata presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]0YD’S [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliata presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliato presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore R.G. 17790/2023 Cron.

Rep.

C.C. 21/5/2024 C.C. 14/4/2022 RINVIO A [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE LATINA n. 3345 del 2023, depositata il 03/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con ricorso ai sensi dell’art. 702 - bis cod. proc. civ. l’Azienda agricola vivai piante di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA]Ovest, davanti al Tribunale di Latina, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da essa patiti a causa dell’inadempimento della parte convenuta in ordine all’erogazione dell’acqua, in particolare nel mese di giugno 2017, cui aveva fatto seguito la morte di numerose piante dovute ad asfissia; che si è costituito in giudizio il Consorzio convenuto, eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria società di assicurazioni; che tale società, benché ritualmente citata, non si è costituita; che il Tribunale, con ordinanza del 3 luglio 2023, ha accolto la menzionata eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma e ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite; che contro l’ordinanza del Tribunale di Latina l’Azienda agricola vivai piante di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza con atto affidato ad un solo motivo; che resistono con due separate memorie difensive il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA]Ovest e la [OSCURATO:PERSONA] s.a., chiedendo il rigetto del regolamento; che il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche; che l’Azienda agricola e il Consorzio di bonifica hanno depositato memorie.

Considerato che questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140 lettera e ) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra tribunale ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause «caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua»; che ragioni di opportunità inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla citata questione, che è di indubbia rilevanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la decisione del regolamento di competenza a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17790/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliata presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]0YD’S [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliata presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliato presso l’indirizzo PEC comunicato dal difensore R.G. 17790/2023 Cron. Rep. C.C. 21/5/2024 C.C. 14/4/2022 RINVIO A [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE LATINA n. 3345 del 2023, depositata il 03/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con ricorso ai sensi dell’art. 702 - bis cod. proc. civ. l’Azienda agricola vivai piante di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA]Ovest, davanti al Tribunale di Latina, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da essa patiti a causa dell’inadempimento della parte convenuta in ordine all’erogazione dell’acqua, in particolare nel mese di giugno 2017, cui aveva fatto seguito la morte di numerose piante dovute ad asfissia; che si è costituito in giudizio il Consorzio convenuto, eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria società di assicurazioni; che tale società, benché ritualmente citata, non si è costituita; che il Tribunale, con ordinanza del 3 luglio 2023, ha accolto la menzionata eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma e ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite; che contro l’ordinanza del Tribunale di Latina l’Azienda agricola vivai piante di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza con atto affidato ad un solo motivo; che resistono con due separate memorie difensive il Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA]Ovest e la [OSCURATO:PERSONA] s.a., chiedendo il rigetto del regolamento; che il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche; che l’Azienda agricola e il Consorzio di bonifica hanno depositato memorie. Considerato che questa Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 28 luglio 2023, n. 23018, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la composizione di un contrasto di giurisprudenza, esistente all’interno delle singole Sezioni della Corte, in ordine al riparto di competenza, ai sensi dell’art. 140 lettera e ) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra tribunale ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle cause «caratterizzate dal comune denominatore della derivazione del danno di cui si chiede il risarcimento dalla omessa o difettosa manutenzione dell’opera idraulica o del corso d’acqua»; che ragioni di opportunità inducono a rinviare la decisione del presente regolamento di competenza nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla citata questione, che è di indubbia rilevanza. P.Q.M. La Corte rinvia la decisione del regolamento di competenza a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Così deciso in
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