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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47784/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 febbraio 1935; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 luglio 1982 avverso la sentenza del 30 giugno 2021, della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 10 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente, nella sua qualità di parte civile costituita, impugna la sentenza con la quale la corte d'appello, in riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli in rubrica (artt. 582 e 585 cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato.

2. Il ricorrente articola quattro motivi di censura.

2.1. Con il primo, si duole del fatto che la corte territoriale avrebbe riformato l'originaria sentenza di condanna omettendo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, senza fornire adeguata motivazione.

2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti normativi necessari per ritenere la condotta giustificata da legittima difesa, in difetto non solo del requisito della proporzionalità (attesa l'abnorme reazione dell'imputato), ma anche dell'assoluta necessarietà della condotta offensiva.

2.3. Con il quarto, in ultimo, deduce violazione di legge, nella parte in cui la corte territoriale, pur ritenendo che la condotta fosse giustificata da legittima difesa, non ha ritenuto integrato quanto meno l'eccesso colposo, a fronte della moltitudine di colpi di bastone inferti e della significativa differenza di età esistente tra l'imputato (trentenne) e la persona offesa (ultraottantenne). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

La questione sottesa alla formulazione del primo motivo consiste nella individuazione degli oneri motivazionali ed istruttori incombenti sul giudice dell'impugnazione che intenda riformare, in senso assolutorio, una precedente sentenza di condanna pronunciata in primo grado e conseguenti alla "ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove" Appare opportuno premettere che, in tutte le ipotesi di progressione processuale non conforme, anche quando venga meno l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, resta fermo l'onere di motivazione rafforzata, attraverso l'enucleazione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

La decisione di riforma della sentenza di primo grado ha, infatti, l'onere di confutare specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della sua decisione, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

Ciò considerato, in concreto, ricostruita la dinamica dei fatti sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, la corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti della legittima difesa, assolvendo, conseguentemente l'imputato ed evidenziando come: - la persona offesa non sarebbe stata in grado di indicare una sequenza logica dell'antefatto e, quindi, di fornire una plausibile e verosimile spiegazione delle ragioni della denunciata aggressione; - simmetricamente, l'imputato avrebbe fornito una diversa e più logica ricostruzione dei fatti alla cui stregua sarebbe stato il Pitzolu ad introdursi nel terreno del Deriu - che nel frangente era intento a costruire un ricovero per i propri cani da caccia - ed a minacciarlo, armato di una roncola; - tale ultima circostanza troverebbe indiretta conferma anche in quanto riferito dal fratello dell'imputato, secondo il quale il Pitzolu, in precedenza, sarebbe andato a cercare l'imputato anche presso l'agriturismo "Francadu" di proprietà del teste, per lamentarsi del disturbo arrecato dai cani dell'imputato; - cosicché l'imputato avrebbe ripetutamente colpito la persona offesa con un bastone, alle mani e al braccio, solo nel tentativo di proteggersi dall'aggressione di questi e di disarmarlo dalla roncola che impugnava; - la ricostruzione sarebbe coerente rispetto al tenore dei pregressi rapporti tra le parti e pienamente compatibile con le dinamiche della riferita aggressione e della sede e della natura delle lesioni riportate dal Pitzolu.

Alla luce di quanto evidenziato, può ritenersi l'infondatezza del motivo.

Da un canto, infatti, la progressione processuale non conforme si è articolata in senso favorevole all'imputato (in quanto la corte d'appello ha riformulato in senso assolutorio la precedente condanna pronunciata in primo grado), per cui non può ritenersi sussistente alcun obbligo di rinnovazione.

Dall'altro la nuova e diversa decisione, assunta dalla corte territoriale rivalutando le prove raccolte in primo grado, ha offerto una motivazione coerente e logica, enucleando le ragioni per cui si è ritenuto che le prove assunte avessero una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quanto valutato dal giudice di primo grado.

2. Tutti gli altri motivi sono, invece, inammissibili.La corte territoriale, per come si è detto, all'esito di una puntuale rivalutazione del materiale probatorio acquisito, ha ritenuto che la reazione del Deriu dovesse ritenersi "attuale, proporzionata, inevitabile e non volontariamente causata da questi" e, quindi, che fossero sussistenti i presupposti della legittima difesa.

Ha dato atto, con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità) che, dalla ricostruzione delle dinamiche dei fatti in contestazione (con particolare riferimento al luogo in cui avvenne la colluttazione), sarebbe emersa l'oggettiva impossibilità per il Deriu di evitare, se non con la condotta adottata, l'aggressione da parte del Pitzolu, con uno strumento - una roncola - di estrema pericolosità e come tale idoneo a connotare la reazione difensiva assunta dall'imputato come proporzionata e necessaria per evitare una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, dal medesimo non volontariamente causata, rimanendo irrilevante, alla luce dello strumento utilizzato, il divario - anagrafico e fisico - tra i due contendenti.

A fronte di ciò, le censure sollevate (peraltro riproduttive degli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto) si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Ed in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili.

3. Il ricorso, pertanto, è infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 febbraio 1935; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 luglio 1982 avverso la sentenza del 30 giugno 2021, della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 10 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, nella sua qualità di parte civile costituita, impugna la sentenza con la quale la corte d'appello, in riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli in rubrica (artt. 582 e 585 cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di censura. 2.1. Con il primo, si duole del fatto che la corte territoriale avrebbe riformato l'originaria sentenza di condanna omettendo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, senza fornire adeguata motivazione. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti normativi necessari per ritenere la condotta giustificata da legittima difesa, in difetto non solo del requisito della proporzionalità (attesa l'abnorme reazione dell'imputato), ma anche dell'assoluta necessarietà della condotta offensiva. 2.3. Con il quarto, in ultimo, deduce violazione di legge, nella parte in cui la corte territoriale, pur ritenendo che la condotta fosse giustificata da legittima difesa, non ha ritenuto integrato quanto meno l'eccesso colposo, a fronte della moltitudine di colpi di bastone inferti e della significativa differenza di età esistente tra l'imputato (trentenne) e la persona offesa (ultraottantenne). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. La questione sottesa alla formulazione del primo motivo consiste nella individuazione degli oneri motivazionali ed istruttori incombenti sul giudice dell'impugnazione che intenda riformare, in senso assolutorio, una precedente sentenza di condanna pronunciata in primo grado e conseguenti alla "ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove" Appare opportuno premettere che, in tutte le ipotesi di progressione processuale non conforme, anche quando venga meno l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, resta fermo l'onere di motivazione rafforzata, attraverso l'enucleazione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). La decisione di riforma della sentenza di primo grado ha, infatti, l'onere di confutare specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della sua decisione, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). Ciò considerato, in concreto, ricostruita la dinamica dei fatti sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, la corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti della legittima difesa, assolvendo, conseguentemente l'imputato ed evidenziando come: - la persona offesa non sarebbe stata in grado di indicare una sequenza logica dell'antefatto e, quindi, di fornire una plausibile e verosimile spiegazione delle ragioni della denunciata aggressione; - simmetricamente, l'imputato avrebbe fornito una diversa e più logica ricostruzione dei fatti alla cui stregua sarebbe stato il Pitzolu ad introdursi nel terreno del Deriu - che nel frangente era intento a costruire un ricovero per i propri cani da caccia - ed a minacciarlo, armato di una roncola; - tale ultima circostanza troverebbe indiretta conferma anche in quanto riferito dal fratello dell'imputato, secondo il quale il Pitzolu, in precedenza, sarebbe andato a cercare l'imputato anche presso l'agriturismo "Francadu" di proprietà del teste, per lamentarsi del disturbo arrecato dai cani dell'imputato; - cosicché l'imputato avrebbe ripetutamente colpito la persona offesa con un bastone, alle mani e al braccio, solo nel tentativo di proteggersi dall'aggressione di questi e di disarmarlo dalla roncola che impugnava; - la ricostruzione sarebbe coerente rispetto al tenore dei pregressi rapporti tra le parti e pienamente compatibile con le dinamiche della riferita aggressione e della sede e della natura delle lesioni riportate dal Pitzolu. Alla luce di quanto evidenziato, può ritenersi l'infondatezza del motivo. Da un canto, infatti, la progressione processuale non conforme si è articolata in senso favorevole all'imputato (in quanto la corte d'appello ha riformulato in senso assolutorio la precedente condanna pronunciata in primo grado), per cui non può ritenersi sussistente alcun obbligo di rinnovazione. Dall'altro la nuova e diversa decisione, assunta dalla corte territoriale rivalutando le prove raccolte in primo grado, ha offerto una motivazione coerente e logica, enucleando le ragioni per cui si è ritenuto che le prove assunte avessero una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quanto valutato dal giudice di primo grado. 2. Tutti gli altri motivi sono, invece, inammissibili.La corte territoriale, per come si è detto, all'esito di una puntuale rivalutazione del materiale probatorio acquisito, ha ritenuto che la reazione del Deriu dovesse ritenersi "attuale, proporzionata, inevitabile e non volontariamente causata da questi" e, quindi, che fossero sussistenti i presupposti della legittima difesa. Ha dato atto, con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità) che, dalla ricostruzione delle dinamiche dei fatti in contestazione (con particolare riferimento al luogo in cui avvenne la colluttazione), sarebbe emersa l'oggettiva impossibilità per il Deriu di evitare, se non con la condotta adottata, l'aggressione da parte del Pitzolu, con uno strumento - una roncola - di estrema pericolosità e come tale idoneo a connotare la reazione difensiva assunta dall'imputato come proporzionata e necessaria per evitare una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, dal medesimo non volontariamente causata, rimanendo irrilevante, alla luce dello strumento utilizzato, il divario - anagrafico e fisico - tra i due contendenti. A fronte di ciò, le censure sollevate (peraltro riproduttive degli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto) si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. 3. Il ricorso, pertanto, è infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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