CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38442/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/11/2019 del tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie applicandole per la durata della pena principale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di L'Aquila, con sentenza del 26 novembre 2019 condannava birillo Alessio in ordine al reato di cui all'art. 5 Dlgs. 74/2000 alla pena di anni due di reclusione. 2, Avvverso la predetta sentenza, il Procuratore Generale della corte di appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., il vizio di violazione dell'art. 5 e 12 Dlgs. 74/2000. Si rappresenta la mancata applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 comma 1 lett. a) b) c) d) ed e) Dlgs. 74/2000 atteso che le condotte delittuose ascritte si sono consumate in epoca successiva al 19 settembre 2011. 4. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore ha depositato memoria, con la quale rappresenta l'inammissibilità del ricorso in assenza della prospettazione di questioni di violazione di legge e la sua infondatezza a fronte di una sentenza in ordine alla quale mancherebbe la prova del reato, con conseguente nullità della stessa. 5. Il ricorso è fondato, alla luce della piena operatività del richiamato art. 12 Dlgs. 74/2000, ed integranklo l'ommessa appliucazione delle pene accessorie previste, un vizio di violazione di legge. Il rilievo di cui alla memoria difensiva circa la nullità della sentenza per mancata prova del reato non è pertinente alla luce della natura dell'atto difensivo' presentato, diverso dal ricorso contro la sentenza, che non è stato proposto dall'imputato. 6. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di L'Aquila. P. Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 21 se