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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2026:790
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate il 24 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑

538/25 [[OSCURATO:PERSONA]]

( i )

[OSCURATO:PERSONA]

intervenienti: Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso – Regolamento (UE) 2021/821 – Articolo 2, punto 1 – Nozione di “prodotti a duplice uso” – Circostanze di cui tener conto per stabilire se un prodotto abbia un “utilizzo [anche] militare” »

I. Introduzione

1. Al culmine della guerra fredda, [OSCURATO:PERSONA] dichiarò che i bottoni dei pantaloni potevano costituire beni a «duplice uso» poiché, se un soldato avesse dovuto reggere i pantaloni con una mano, ne avrebbe avuto solo una libera per sparare, così da rendere i bottoni un prodotto strategico e militare ( 2 ).

2. La maggior parte delle persone può concordare sul fatto che attribuire ai bottoni un uso militare sia un’esagerazione.

Tuttavia, molti concorderanno anche sul fatto che la situazione è diversa quando si tratta di un aeromobile biposto progettato per la formazione di base dei piloti.

In linea di principio, siffatto aeromobile sembra suscettibile di essere usato anche per scopi militari.

Risulta quindi evidente che esiste una differenza, a tal riguardo, tra i bottoni dei pantaloni e gli aeromobili da addestramento.

Pertanto, uno di questi prodotti potrebbe, in linea di principio, essere soggetto a controlli alle esportazioni, mentre l’altro non dovrebbe esserlo.

Tuttavia, quando si tenta di spiegare in che cosa consista precisamente tale differenza, le cose si complicano.

3. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, è stato chiesto alla Corte di esaminare tale differenza.

In sostanza, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), giudice del rinvio, chiede quali dei criteri invocati dalle parti nel procedimento principale siano pertinenti per stabilire se un aeromobile da addestramento (e determinati prodotti e tecnologie aggiuntivi) possano avere un «utilizzo [anche] militare» e possano quindi essere considerati prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 (in prosieguo: il «regolamento sui prodotti a duplice uso») ( 3 ).

II. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

4. La ricorrente nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA], è una società austriaca che sviluppa e produce aeromobili biposto da addestramento (in prosieguo: gli «aeromobili»).

Essi sono offerti in due configurazioni: acrobatica e da ricognizione.

5. Dal fascicolo risulta che il presente procedimento riguarda la versione acrobatica di tali aeromobili.

Il modello in questione è concepito per l’addestramento dei piloti alla navigazione aerea generale nonché al volo acrobatico.

Il giudice del rinvio sottolinea che tale modello di aeromobile non è specificamente concepito per scopi militari né provvisto di dotazioni militari ( 4 ).

6. Il 22 giugno 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’attuale Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (Ministro per l’Economia, l’Energia e il Turismo, Austria) (in prosieguo: l’«autorità convenuta»), una domanda di autorizzazione all’esportazione per i presenti prodotti (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi»): – sei aeromobili per l’addestramento dei piloti (configurazione acrobatica), del valore di EUR 17 492 028; – un simulatore di volo per l’addestramento dei piloti (configurazione acrobatica), valutato in EUR 850 000; – tecnologia per la costruzione dell’aeromobile, del valore di EUR 26 587 634; e – parti di aeromobili finite, per un valore di EUR 71 558 802.

7. Secondo tale domanda, il destinatario dei prodotti ivi menzionati era una un’impresa commerciale civile con sede in Myanmar e l’utilizzatrice finale era l’aeronautica militare del Myanmar.

8. In risposta a tale domanda, l’autorità convenuta ha avviato un procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 20 dell’Außenwirtschaftsgesetz 2011 (legge in materia di commercio con l’estero del 2011; in prosieguo: l’«AWG»).

L’articolo in questione è intitolato «Sicherheitsmaßnahmen» (Misure di sicurezza) e il suo paragrafo 1 precisa che, nel caso in cui il Ministro competente ritenga che l’esportazione o il transito di determinate merci possa porsi in contrasto con taluni criteri autorizzativi, esso è tenuto ad avviare d’ufficio un procedimento di autorizzazione e a notificarlo senza ritardo all’esportatore o al responsabile del transito mediante decisione scritta.

Il suo paragrafo 3 precisa che, quando è avviato tale procedimento, il Ministro è tenuto a decidere, mediante decisione scritta, se autorizzare l’esportazione (qualora ritenga che i criteri autorizzativi di cui agli articoli da 3 a 13 dell’AWG siano soddisfatti) ( 5 ) oppure vietarla (nel caso in cui l’imposizione di condizioni relative all’esportazione o al transito non sia sufficiente a garantire il rispetto dei criteri autorizzativi).

9. Il 14 giugno 2019 l’amministrazione interessata concedeva alla [OSCURATO:PERSONA] un’autorizzazione all’esportazione della durata di un anno per le merci menzionate al precedente paragrafo 6, subordinandola a determinate condizioni ( 6 ).

10. Secondo il governo austriaco, la [OSCURATO:PERSONA] ha esportato tre aeromobili, il simulatore di volo, nonché una parte della tecnologia e delle parti di aeromobili.

Gli aeromobili e il simulatore di volo si trovano attualmente in una base della forza aerea in Myanmar.

11. Il 22 maggio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto una «proroga» ( 7 ) dell’autorizzazione del 14 giugno 2019 per le merci che non erano ancora state esportate.

Più precisamente, l’istanza aveva ad oggetto: – tre aeromobili per l’addestramento dei piloti (configurazione acrobatica), del valore di EUR 8 746 014; – un trasferimento di tecnologia per l’assemblaggio degli aeromobili, del valore di EUR 22 974 456,95; e – parti di aeromobili finite, per un valore di EUR 56 072 799,75.

12. Il 23 luglio 2021 l’autorità convenuta ha respinto tale istanza con la motivazione che i criteri enunciati nell’AWG non potevano essere soddisfatti, anche se l’autorizzazione fosse stata subordinata a determinate condizioni.

13. Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale).

Il 3 gennaio 2022 tale giudice ha constatato, in particolare, che l’autorità convenuta avrebbe dovuto avviare il procedimento di autorizzazione mediante decisione notificata alla [OSCURATO:PERSONA], il che non era avvenuto ( 8 ).

14. Di conseguenza, il procedimento di autorizzazione è stato riaperto e si è poi concluso con una decisione di rigetto della domanda della [OSCURATO:PERSONA], in quanto i criteri autorizzativi di cui all’AWG non erano soddisfatti.

Anche tale decisione è stata annullata dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale), questa volta con sentenza del 3 aprile 2023 ( 9 ), in quanto l’autorità convenuta non aveva spiegato, nella sua decisione, i motivi per i quali riteneva che l’esportazione o il transito dei prodotti in questione potesse porsi in contrasto con i criteri autorizzativi di cui all’AWG ( 10 ).

15. Infine, il 27 dicembre 2023, l’autorità convenuta ha avviato un altro procedimento di autorizzazione, che ha condotto alla decisione controversa nel luglio 2024 ( 11 ).

In tale decisione, l’autorità convenuta ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che essa vietava l’esportazione dei prodotti in questione sulla base del «ragionevole sospetto» che i) l’esportazione degli articoli in questione, vale a dire i tre restanti aeromobili, la tecnologia per la costruzione del modello e le parti di aeromobili finite, poteva sfociare nell’utilizzo di tali prodotti per l’addestramento di piloti militari; ii) era tecnicamente possibile riconvertire il tipo di aeromobile in questione in vista di altri utilizzi, come ad esempio voli di ricognizione (mediante l’installazione di telecamere) e di sorveglianza (per controlli visivi), iii) l’utilizzatrice finale era accusata di violazioni persistenti e sistematiche dei diritti umani; e iv) vi erano sufficienti elementi per presupporre che i prodotti in questione, e in particolare la tecnologia (« know-how ») per lo sviluppo, la produzione e l’uso di aeromobili da addestramento, sarebbe stata utilizzata o sviata verso finalità indesiderate.

16. Sulla base di tali motivi, la decisione controversa ha concluso che l’esportazione dei prodotti controversi sarebbe stata in contrasto con gli articoli 6 («Rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario»), 7 («Ripercussioni sulla situazione interna del paese di destinazione) e 11 («Pericolo di uno sviamento del prodotto verso finalità indesiderate») dell’AWG, e che l’imposizione di condizioni volte a garantire il rispetto di tali criteri non era possibile.

17. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione controversa dinanzi al giudice del rinvio.

Essa spiega, in particolare, che: i) l’aeromobile non è stato concepito per scopi militari; ii) una riconversione per scopi militari può essere esclusa, dal momento che esigerebbe ulteriori dati tecnici nonché una avionica adeguata; iii) l’amministrazione convenuta non ha tenuto conto delle prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]; e iv) l’amministrazione convenuta ha rifiutato alla [OSCURATO:PERSONA] l’ispezione degli atti in determinate sezioni documentali.

18. Secondo il giudice del rinvio, le merci di cui trattasi non figurano nell’allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso e non rientrano neppure nell’Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 12 ) o nelle misure restrittive imposte nei confronti del Myanmar ( 13 ).

19. Detto giudice spiega inoltre che l’autorità convenuta sembra aver adottato la decisione controversa sulla base di motivi attinenti al rispetto dei diritti umani che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sui prodotti a duplice uso, possono essere presi in considerazione nel decidere se vietare o sottoporre ad autorizzazione l’esportazione di «prodotti a duplice uso» non compresi negli elenchi di cui all’allegato I.

20. Pertanto, l’interpretazione della nozione di «prodotti a duplice uso», di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso e, in particolare, dei criteri da prendere in considerazione ai fini dell’identificazione di tali prodotti, è determinante al fine di stabilire se l’autorità convenuta potesse legittimamente vietare l’esportazione delle merci di cui trattasi.

21. Il giudice del rinvio aggiunge che l’autorità convenuta ha ritenuto che, ai sensi del diritto dell’Unione, la sussistenza di un «prodotto a duplice uso» sia un presupposto per l’avvio del procedimento di autorizzazione previsto all’articolo 20 dell’AWG, in combinato disposto con l’articolo 6 di quest’ultimo.

Pertanto, tale autorità ha seguito il procedimento previsto da detto articolo 20 e ha trattato i prodotti di cui trattasi come «prodotti a duplice uso».

Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, l’articolo 20 dell’AWG riguarda tutti i prodotti, e non solo i «prodotti a duplice uso».

Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede altresì se sia possibile vietare l’esportazione di un prodotto sulla scorta di considerazioni attinenti ai diritti umani anche nel caso in cui il prodotto in questione non possa essere considerato un «prodotto a duplice uso», ai sensi del regolamento sui prodotti a duplice uso.

22. In tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «[1)] Quali siano le circostanze di cui occorre tener conto nel valutare se un prodotto possa avere “ un utilizzo [anche] militare ” ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del [regolamento sui prodotti a duplice uso]. [a)] Se, per poter dire che sussiste “ un utilizzo [anche] militare ” ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del [regolamento sui prodotti a duplice uso], un prodotto debba poter fornire un contributo essenziale alle capacità delle forze armate.

O se un simile utilizzo possa sussistere già nel caso in cui il prodotto serva alla formazione di personale militare, senza che la formazione di base che può essere effettuata sul prodotto si distingua da quella realizzata per personale civile paragonabile, e la formazione specificamente militare del personale militare avvenga o debba avvenire in un momento successivo su un altro prodotto. [b)] Se, per valutare se un prodotto possa avere “ un utilizzo [anche] militare ” ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del [regolamento sui prodotti a duplice uso], occorra tener conto delle capacità militari dell’utilizzatore finale o del destinatario nel paese terzo nel quale il prodotto deve essere esportato, della situazione nel paese terzo, della possibilità di una conversione del prodotto, o del pericolo di uno sviamento di destinazione del prodotto stesso, oppure se tale valutazione si ricolleghi unicamente alle condizioni del prodotto nelle quali quest’ultimo deve essere esportato. [2)] Se l’articolo 207 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU 2015, L 83, pag. 34)[( 14 )], o con altre disposizioni del diritto dell’Unione, consenta l’applicazione di una disposizione legislativa nazionale, al fine di esaminare ed eventualmente vietare l’esportazione di un prodotto in un paese terzo sulla scorta di considerazioni attinenti al rispetto dei diritti umani, indipendentemente dal fatto che il prodotto in questione sia un prodotto a duplice uso ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del [regolamento sui prodotti a duplice uso]».

23. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], i governi austriaco, belga, ellenico, spagnolo, francese e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea.

24. Non si è tenuta udienza.

III. Analisi

25. Nella presente causa, la Corte è stata invitata a precisare gli elementi relativi all’interpretazione della nozione di «prodotti a duplice uso», quale figura all’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso.

Si tratta della prima volta che è invitata a farlo.

26. Tale disposizione definisce i «prodotti a duplice uso» come «i prodotti , inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari» ( 15 ).

27. È evidente che tale disposizione è formulata in modo ampio.

L’uso del termine «prodotto», unitamente ai riferimenti ai «software» e alle «tecnologie», testimonia che il regolamento sui prodotti a duplice uso è destinata a spingersi oltre il controllo delle merci fisiche ( 16 ) e, quindi, anche al di là dell’ambito di applicazione della normativa doganale dell’Unione ( 17 ).

Il regolamento sui prodotti a duplice uso si estende, pertanto, alle tecnologie, come la tecnologia necessaria ai fini dell’assemblaggio e della riparazione di un aeromobile a partire dalle parti che lo compongono.

28. Tuttavia, la portata della definizione di «prodotti a duplice uso», in linea di principio, non è omnicomprensiva.

Essa è specificamente limitata ai prodotti che « possono avere un utilizzo » sia civile «sia militare »( 18 ).

29. Nel caso di specie, alla Corte è stato chiesto di fornire un’interpretazione di tali elementi, in particolare, se i criteri specifici indicati nella prima questione del giudice del rinvio [alle lettere a) e b)] siano pertinenti ai fini della qualificazione di un prodotto come suscettibile di avere un «utilizzo [anche] militare».

30. Pertanto, non è necessario fornire una spiegazione generale delle situazioni in cui un prodotto presenta un «duplice uso».

In ogni caso, sarebbe difficile, e persino indesiderabile, fornire un’interpretazione generale di tal genere senza conoscere la posizione del legislatore dell’Unione sul significato che ha inteso attribuire alla definizione di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, tanto più che diversi atti in altri settori del diritto dell’Unione contengono riferimenti specifici alla nozione di «prodotti a duplice uso» ( 19 ) o rinviano alla formulazione utilizzata nella definizione di cui all’articolo 2, punto 1, di tale regolamento ( 20 ).

Tuttavia, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea non hanno presentato osservazioni nel presente procedimento.

31. Inoltre, la Corte ha chiesto che le mie conclusioni si concentrassero unicamente sulla prima questione pregiudiziale.

Non esaminerò, quindi, la questione se e a quali condizioni gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano assoggettare a un procedimento di autorizzazione l’esportazione di prodotti che non sono «prodotti a duplice uso».

In ogni caso, poiché suggerirò alla Corte di accogliere un’interpretazione estensiva della nozione di «prodotti a duplice uso», ai sensi della quale i prodotti di cui trattasi nella presente causa rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sui prodotti a duplice uso, ivi compreso il suo articolo 9, come invocato dalle autorità nazionali, non risulta necessario rispondere alla seconda questione per consentire al giudice del rinvio di dirimere la controversia di cui al procedimento principale.

32. Alla luce di quanto precede, le mie conclusioni sono strutturate come indicato qui di seguito.

Inizierò formulando alcune osservazioni preliminari sulla disciplina istituita dal regolamento sui prodotti a duplice uso (sezione A).

In seguito, mi occuperò della principale questione controversa, a livello concettuale, tra la [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti del presente procedimento: se la nozione di «prodotti a duplice uso», di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, debba essere interpretata estensivamente o restrittivamente (sezione B).

Dopo aver fornito alla Corte le ragioni per le quali, a mio avviso, tale nozione esige un’interpretazione estensiva, risponderò alla prima questione sottoposta alla Corte (sezione C).

A. Osservazioni preliminari sul regolamento sui prodotti a duplice uso

1. Contesto storico e obiettivo del controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso

33. Gli attuali controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso sono sorti dalle preoccupazioni relative alla sicurezza durante la guerra fredda e da sforzi più ampi diretti alla non proliferazione ( 21 ).

Nel corso di tale periodo è stata adottata una serie di accordi internazionali al fine di prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa ( 22 ).

Sebbene tali accordi abbiano riguardato, segnatamente, prodotti e tecnologie di chiara applicazione militare, essi non hanno creato un regime completo di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso.

A livello multilaterale, detto regime si è sviluppato e continua ad essere disciplinato da una serie di accordi multilaterali ( 23 ).

34. Nel contesto dell’Unione, l’attuale disciplina dei prodotti a duplice uso è stata inizialmente istituita nel 1994, sotto forma di un «sistema integrato» composto da un regolamento adottato in forza della base giuridica per le misure nel settore della politica commerciale comune ( 24 ) e da una decisione in materia di politica estera e di sicurezza comune ( 25 ) cui partecipano, «ognuno secondo le proprie competenze, il Consiglio, la Commissione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri» ( 26 ).

35. Nel contesto di tale sistema, il regolamento del 1994 sui beni a duplice uso ha istituito una disciplina comune per il controllo efficace delle esportazioni di beni a duplice uso, al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri senza compromettere il funzionamento del mercato interno ( 27 ).

Tuttavia, l’elenco dei beni considerati «a duplice uso» è stato istituito mediante una decisione in materia di politica estera e sicurezza comune, in quanto il contenuto di tali elenchi era considerato di natura strategica ( 28 ) e, quindi, di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 29 ).

36. Sebbene il Consiglio abbia in seguito «comunitarizzato» tale accordo, inserendo l’elenco dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli all’esportazione nel regolamento del 2000 sui prodotti a duplice uso ( 30 ), tracce della disciplina iniziale sono tuttora visibili nell’attuale regolamento sui prodotti a duplice uso ( 31 ).

37. Pertanto, sebbene il regolamento si fondi unicamente sull’articolo 207 TFUE e rientri, quindi, in una competenza esclusiva dell’Unione, il considerando 2 del regolamento sui prodotti a duplice uso precisa che detto «regolamento mira a garantire che, nel settore dei prodotti a duplice uso, l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri tengano pienamente conto di tutte le considerazioni pertinenti», fra le quali «gli obblighi e gli impegni internazionali, gli obblighi nell’ambito delle pertinenti sanzioni, le considerazioni di politica estera e sicurezza nazionale (...), tra cui i diritti umani, e le considerazioni relative all’uso finale previsto e al rischio di diversione».

38. Esiste tuttora, quindi, un’interazione tra la politica commerciale comune e le decisioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di politica estera e di sicurezza.

Come spiegherò nelle sezioni B e C delle presenti conclusioni, ciò incide sull’interpretazione del regolamento sui prodotti a duplice uso.

2. Prodotti a duplice uso compresi e non compresi negli elenchi

39. Il regolamento sui prodotti a duplice uso opera una distinzione tra prodotti a duplice uso compresi negli elenchi e non compresi negli elenchi .

40. I prodotti compresi negli elenchi sono quelli indicati nell’allegato I di tale regolamento.

L’elenco dei prodotti di cui a tale allegato è redatto sulla base degli impegni assunti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dall’Unione sulla base di accordi internazionali in materia di controllo delle esportazioni ( 32 ).

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, l’esportazione dei prodotti compresi negli elenchi di cui all’allegato I esige automaticamente un’autorizzazione ( 33 ).

41. I prodotti non compresi negli elenchi includono tutti i prodotti a duplice uso che non figurano negli elenchi di cui all’allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso.

Per tali prodotti, il legislatore dell’Unione non ha previsto un obbligo automatico di autorizzazione all’esportazione.

Esso ha invece lasciato agli [OSCURATO:PERSONA] membri la scelta di limitare l’esportazione di siffatti prodotti sulla base di taluni motivi indicati ( 34 ).

Ciò può avvenire in due modi.

42. In primo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono redigere elenchi nazionali di controllo dei prodotti a duplice uso per i quali esigono un’autorizzazione all’esportazione.

Essi devono informare la Commissione del contenuto di tali elenchi e la Commissione è tenuta a riunirli e pubblicarli ( 35 ).

Sulla base della raccolta di tali elenchi nazionali di controllo, altri [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre obblighi di autorizzazione.

Essi devono inoltre informare le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti delle restrizioni all’esportazione introdotte da altri [OSCURATO:PERSONA] membri ( 36 ).

43. In secondo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere, in forza di una base giuridica ad hoc , che l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell’allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso o in un elenco nazionale possa essere subordinata a un’autorizzazione all’esportazione ( 37 ).

Trattasi della situazione di cui alla presente causa.

44. Il procedimento di autorizzazione avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] non riguarda un elenco nazionale di controllo.

Di converso, esso discende da una valutazione ad hoc delle autorità nazionali competenti, fondata su criteri stabiliti dal diritto nazionale, secondo cui, nella situazione concreta di cui trattasi, è necessaria un’autorizzazione.

Per esigere siffatta autorizzazione, le autorità nazionali competenti devono valutare e accertare, da un lato, che una determinata operazione sottoposta al loro esame riguardi un «prodotto a duplice uso» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso e, dall’altro, che l’esportazione prevista di tale prodotto possa sollevare problemi a livello di sicurezza o di tutela dei diritti umani, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento.

45. Queste due fasi sono distinte e i criteri di valutazione pertinenti sono diversi .

46. Di conseguenza, la qualificazione di un determinato prodotto come «prodotto a duplice uso» è una questione preliminare, che precede la determinazione della necessità di un’autorizzazione all’esportazione.

Tale qualificazione può essere contestata dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

47. Interpreto la prima questione del giudice del rinvio nel senso che concerne esattamente tale dubbio: quali siano i criteri che tale giudice dovrebbe prendere in considerazione per valutare se le autorità competenti abbiano correttamente qualificato i prodotti di cui trattasi come suscettibili di un «utilizzo [anche] militare» e, quindi, come prodotti a duplice uso.

48. A mio avviso, tali criteri sono diversi da quelli che disciplinano la seconda fase sopra descritta, vale a dire quella della decisione se imporre un procedimento di autorizzazione e, eventualmente, vietare l’esportazione dei prodotti di cui trattasi.

Come illustrerò nel prosieguo, sebbene alcuni dei criteri menzionati dal giudice del rinvio riguardino la valutazione della prima fase (vale a dire la questione se un prodotto sia «a duplice uso»), gli altri criteri evidenziati da tale giudice sono rilevanti soltanto al fine di decidere se sia necessario un procedimento di autorizzazione.

3. In che cosa non consiste un prodotto a duplice uso

49. Prima di occuparmi delle indicazioni richieste dal giudice del rinvio, ritengo che sia necessario riflettere sui limiti della disciplina del controllo delle esportazioni prevista dal regolamento sui prodotti a duplice uso.

Come sottolineato all’articolo 2, punto 1, del regolamento in parola, tale disciplina si applica soltanto ai prodotti che possono avere un utilizzo « sia civile sia militare» ( 38 ).

Inevitabilmente, quindi, esistono determinati tipi di prodotti che rientrano in tale disciplina e altri che, manifestamente, ne sono esclusi.

50. Da un lato, nella gamma dei prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sui prodotti a duplice uso, vi sono i prodotti esclusivamente militari .

Anche se, in teoria, tali prodotti potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 207 TFUE ( 39 ), essi sono attualmente inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea e la loro esportazione è disciplinata dalla posizione comune 2008/944 del Consiglio.

51. Poiché i prodotti militari sollevano preoccupazioni specifiche in materia di sicurezza per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE conferisce a questi ultimi il potere di derogare ad alcune parti dei Trattati in relazione a tali prodotti.

La Corte si è occupata di una situazione di tal genere soltanto nel contesto degli appalti pubblici ( 40 ) e ha interpretato la nozione di prodotti «destinati a fini specificamente militari», quale utilizzata in tale disposizione, in senso restrittivo.

Secondo la Corte, un prodotto di tal genere è «specialmente progettato e sviluppato (...) [ unicamente per scopi militari]», il che può essere accertato sulla base delle sue caratteristiche «proprie»( 41 ).

52. Dall’altro lato, nella gamma dei prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sui prodotti a duplice uso vi sono i prodotti aventi un utilizzo esclusivamente civile .

Tale categoria di prodotti deve comprendere tutti i prodotti che sono inequivocabilmente destinati a un utilizzo civile e che, inoltre, non sono in alcun caso suscettibili di un utilizzo anche militare.

Non dovrebbe sorprendere il fatto che nessuna disposizione del diritto dell’Unione definisca il contenuto di tale categoria.

Confrontando l’ambito di applicazione di detta categoria con quelli di utilizzo «duplice» o «militare», è lecito attendersi che i prodotti esclusivamente civili non siano suscettibili di sollevare preoccupazioni in materia di sicurezza per gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

L’esportazione di siffatti prodotti non può pertanto essere limitata sulla base del regolamento sui prodotti a duplice uso.

Tuttavia, come osservato dalla Repubblica francese, il controllo delle esportazioni può essere imposto in forza dell’articolo 10 del regolamento sul regime comune applicabile alle esportazioni per motivi, tra l’altro, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ( 42 ).

53. Ne consegue che un prodotto non è «a duplice uso», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, se, non è specificamente progettato e sviluppato per scopi militari, oppure non può in alcun caso avere un «utilizzo [anche] militare».

La modalità per stabilire quest’ultima categoria dipende, tuttavia, dalla questione se l’espressione «utilizzo [anche] militare» sia interpretata estensivamente o restrittivamente .

B. Necessità di un’interpretazione estensiva

54. Nelle loro osservazioni scritte, le parti e gli intervenienti che hanno partecipato al presente procedimento discordano quanto alla questione se occorra adottare un’interpretazione estensiva o restrittiva della nozione di «utilizzo [anche] militare» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso.

55. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] difende un’interpretazione restrittiva.

Essa sostiene che, diversamente, la nozione di «prodotti a duplice uso» sarebbe omnicomprensiva e includerebbe anche i prodotti di utilizzo civile più basilari, come righelli, blocchi per appunti, cavi o colle, nonché generi alimentari e indumenti.

Ciò, a sua volta, renderebbe impossibile per le imprese esportatrici individuare in modo prevedibile i prodotti «a duplice uso» e quelli che esulano dall’ambito di applicazione della disciplina di controllo delle esportazioni istituita dal regolamento sui prodotti a duplice uso.

56. Da parte loro, i governi austriaco, belga, ellenico, spagnolo, francese e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione, sostengono un’interpretazione estensiva.

Tutte queste parti ritengono che considerazioni strategiche e di sicurezza esigono che la nozione di «prodotti a duplice uso», quale contenuta nel regolamento sui prodotti a duplice uso, sia sufficientemente ampia da consentire loro di reagire a sviluppi nella politica estera, nonché a questioni in materia di sicurezza e diritti umani.

1. Motivi a favore di un’interpretazione restrittiva

57. A mio avviso, il principale argomento a favore di un’interpretazione restrittiva discende dal fatto che il regolamento sui prodotti a duplice uso è uno strumento della politica commerciale comune.

58. In primo luogo, tale politica mira a garantire l’esistenza di norme uniformi che disciplinino gli scambi con i paesi terzi ( 43 ).

Nell’ambito di tale competenza esclusiva dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, eccezionalmente, adottare atti unilaterali, nella misura in cui sono autorizzati dall’Unione a farlo ( 44 ).

Pertanto, in quanto deroga all’idea generale di una politica commerciale comune, la portata di tali autorizzazioni deve, in linea di principio, essere interpretata restrittivamente ( 45 ).

Di conseguenza, laddove il regolamento sui prodotti a duplice uso autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi del suo articolo 9, a vietare o assoggettare ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, per la natura stessa di tale autorizzazione quale eccezione alla necessità di norme comuni, la nozione di «prodotti a duplice uso» dovrebbe essere interpretata restrittivamente.

59. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sul regime comune applicabile alle esportazioni, «[l]e esportazioni dell’Unione verso i paesi terzi sono libere».

Il considerando 4 di tale regolamento spiega che in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate, sicché «è possibile prendere in considerazione, sul piano unionale, il principio» secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette, di norma, ad alcuna restrizione quantitativa ( 46 ).

Pertanto, l’autorizzazione concessa agli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di limitare le esportazioni di prodotti a duplice uso sulla base del regolamento sui prodotti a duplice uso costituisce un’eccezione al principio del libero scambio.

Tale autorizzazione dovrebbe, di conseguenza, essere interpretata restrittivamente.

60. Tali elementi depongono a favore di un’interpretazione restrittiva della nozione di «utilizzo [anche] militare», di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso.

2. Motivi a favore di un’interpretazione estensiva

61. Generazioni di giuristi dell’Unione, me compresa, sono state formate nella convinzione che il libero scambio sia, in linea di principio, positivo per tutti e che contribuisca al consolidamento della pace mondiale.

Alla luce dei soli obiettivi perseguiti dalle recenti iniziative legislative, tale convinzione potrebbe non esistere più ( 47 ).

Se le persone possono permettersi il lusso di essere nostalgiche, la Corte non gode di tale privilegio; essa è tenuta, invece, a interpretare il diritto nel suo attuale contesto.

62. Il mondo ha ripiegato sul brocardo latino « si vis pacem para bellum » («se vuoi la pace, prepara la guerra»).

Le preoccupazioni in materia di sicurezza e la preparazione alla difesa hanno soffocato gli argomenti a favore dei benefici del libero scambio.

Da un punto di vista politico, il legislatore dell’Unione può quindi decidere che tali preoccupazioni abbiano ormai lo stesso peso degli argomenti a favore del libero scambio.

63. Questo cambiamento di priorità è chiaramente percepibile nella differenza tra i considerando del regolamento del 1994 sui beni a duplice uso e quelli del regolamento sui prodotti a duplice uso (attuale).

Nel primissimo considerando del regolamento del 1994, il legislatore dell’Unione affermava di voler istituire un contesto normativo volto principalmente a preservare il mercato interno .

Gli obblighi internazionali e le considerazioni in materia di sicurezza degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono stati presi in considerazione solo nel terzo e nel dodicesimo considerando di tale regolamento.

Di converso, il regolamento sui prodotti a duplice uso fa riferimento a considerazioni di politica estera e sicurezza già in apertura, mentre le considerazioni relative al mercato interno appaiono soltanto nel considerando 27 ( 48 ).

64. Quanto precede non implica che il libero scambio non sia più un obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione.

Il cambiamento che ho evidenziato indica semplicemente che il legislatore ritiene che la libertà degli scambi e le considerazioni strategiche e di sicurezza rivestano ormai la stessa importanza nel contesto del suo compito di definire la politica commerciale comune.

65. Ciò può, a sua volta, influenzare il nostro modo di concepire il rapporto tra il regolamento sul regime comune applicabile alle esportazioni, da un lato, e il regolamento sui prodotti a duplice uso, dall’altro: anziché considerare il secondo come un’eccezione al primo, il controllo dei prodotti a duplice uso potrebbe parimenti essere interpretato come una disciplina parallela volta a rafforzare l’obiettivo di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, TUE ( 49 ).

66. Del resto, entrambi i regolamenti sono stati adottati sulla base dell’articolo 207 TFUE e quindi secondo la stessa procedura legislativa, sicché si deve supporre che il legislatore dell’Unione abbia considerato questi due regolamenti come «misure» di pari importanza «che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune» ( 50 ).

67. In tale contesto, la nozione di «prodotti a duplice uso» non richiede necessariamente un’interpretazione restrittiva.

Di converso, soltanto un’interpretazione estensiva consentirebbe a tale nozione di ricomprendere l’ampia gamma di considerazioni strategiche e di sicurezza che possono venire in rilievo nella conduzione delle relazioni esterne da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri o dell’Unione.

In altre parole, la gamma dei prodotti potenzialmente interessati dovrebbe essere sufficientemente ampia da tenere conto della molteplicità degli interessi dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri che possono emergere nel contesto delle condotte nel mondo nel suo complesso ( 51 ).

68. Come osservato, in sostanza, dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], in tal modo le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero adattarsi all’evoluzione delle condizioni strategiche e di sicurezza nel mondo intero.

Ciò implica, come rileva il governo belga, che tali autorità dispongano di un margine di discrezionalità per ritenere che l’esportazione di un determinato prodotto non sollevi siffatte preoccupazioni in un dato momento, ma che tali preoccupazioni possano sorgere in un momento diverso.

69. Un’interpretazione ampia della nozione di «prodotti a duplice uso» non significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di un margine di discrezionalità illimitato per introdurre ostacoli al libero scambio.

Di converso, l’interpretazione estensiva di tale nozione è controbilanciata dalle limitate ipotesi in cui il legislatore ha autorizzato gli [OSCURATO:PERSONA] membri a introdurre restrizioni all’esportazione di siffatti prodotti; vale a dire, nel contesto dell’articolo 9 del regolamento sui prodotti a duplice uso, ossia soltanto per motivi di sicurezza o di rispetto dei diritti umani.

70. A mio avviso, le ragioni che precedono costituiscono motivi validi per pronunciarsi, alla luce della disciplina attuale, a favore di un’interpretazione estensiva dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso.

Nell’analisi che segue, pertanto, suggerirò di rispondere alle questioni del giudice del rinvio tenendo conto della necessità di un’ampia interpretazione della nozione di «prodotti a duplice uso».

C. Prima questione pregiudiziale

71. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, indicazioni sui tipi di circostanze da prendere in considerazione per valutare se un prodotto civile possa avere un «utilizzo [anche] militare», tale da qualificarlo come «prodotto a duplice uso» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso.

72. Nell’ambito della lettera a) di tale questione, il giudice del rinvio chiede se un siffatto prodotto debba poter fornire un contributo essenziale alle capacità delle forze armate.

In subordine, esso si chiede se si possa presumere che un siffatto utilizzo sussista già nel caso in cui il prodotto in questione serva alla formazione di personale militare.

73. Nell’ambito della lettera b) della prima questione, il giudice del rinvio chiede poi se esso debba tener conto unicamente delle condizioni del prodotto al momento dell’esportazione verso il paese terzo, oppure anche i) delle capacità militari dell’utilizzatore finale o del destinatario nel paese terzo nel quale il prodotto in questione è esportato; ii) della situazione nel paese terzo; iii) della possibilità di una conversione del prodotto; o (iv) del pericolo di uno sviamento di destinazione del prodotto stesso.

1. Carattere non necessariamente essenziale del contributo alle capacità delle forze armate

74. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario che un prodotto avente un «utilizzo [anche] militare» sia caratterizzato da una chiara componente tecnica militare o che sia un prodotto in relazione al quale l’utilizzo militare è importante almeno quanto il suo utilizzo civile.

Di conseguenza, essa sostiene che un prodotto progettato esclusivamente per scopi civili e che può essere utilizzato anche da un’istituzione militare, soltanto per un tipo di formazione che non è diversa da una formazione civile analoga, non può avere un «utilizzo [anche] militare».

75. Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], un prodotto avente un «utilizzo [anche] militare» deve contribuire in modo importante alle capacità delle forze armate.

Tuttavia, esso ritiene che tale valutazione esiga un approccio «dinamico», che tenga conto degli sviluppi nel settore militare (come l’uso di droni civili nelle operazioni di combattimento).

Da parte sua, la Commissione ritiene che il contributo alle capacità militari di un paese terzo non debba necessariamente essere importante, ma che debba esistere.

Secondo tale istituzione, la soglia dovrebbe essere quella per cui il prodotto contribuisce in modo «rilevante» alle capacità delle forze armate.

76. Di converso, i governi ellenico, spagnolo e francese ritengono, in sostanza, che qualsiasi nesso con un contesto militare dovrebbe essere sufficiente a rendere un prodotto un «prodotto a duplice uso».

77. A mio avviso, è chiaro che l’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso non fa espresso riferimento a una soglia specifica in relazione al contributo che un prodotto deve fornire alle forze armate di un paese terzo al fine di essere considerato avente un «utilizzo [anche] militare».

78. Infatti, se fosse necessaria una siffatta soglia per poter qualificare un prodotto come avente un «utilizzo [anche] militare», un vasto numero di prodotti esportati suscettibili di sollevare questioni in materia di sicurezza o di rispetto dei diritti umani non rientrerebbe necessariamente nell’ambito di applicazione del regolamento sui prodotti a duplice uso.

Ciò comprometterebbe l’efficacia della disciplina di controllo delle esportazioni.

79. Supponendo, tuttavia, che esista una siffatta soglia, non vedo in che modo, ab origine , si possa valutare il contributo di un prodotto alle forze armate di un paese terzo, indipendentemente dal suo carattere essenziale, minore o nullo.

Anche se fosse possibile quantificare questo tipo di contributo in riferimento a un particolare prodotto ( quod non , a mio avviso), siffatto elemento imporrebbe sia agli operatori economici (ai fini della conformità alla disciplina) sia alle autorità nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri (ai fini della sua applicazione) di valutare tale contributo rispetto a una determinata soglia, e con riferimento alla struttura e all’organizzazione delle forze armate di un paese terzo .

80. Non si tratta di una difficoltà puramente teorica.

Applicando tale impostazione alle circostanze di fatto della controversia di cui al procedimento principale, se è agevole, a mio avviso, accertare che la fornitura di un aeromobile per l’addestramento al volo dei piloti (militari) e l’eventuale utilizzo di tale aeromobile a fini di ricognizione o di sorveglianza visiva contribuirebbe alle capacità delle forze armate del Myanmar, è tutt’altra questione valutare con certezza se l’esportazione di tale aeromobile da addestramento contribuisca in modo «essenziale» o «rilevante» a tali capacità.

81. Pertanto, mi chiedo se la nozione di «utilizzo [anche] militare» debba essere interpretata non nel senso che riguarda il contributo di un prodotto alle capacità delle forze armate, bensì i compiti abitualmente svolti da tali forze.

82. Tale interpretazione attribuirebbe un significato alla nozione di «utilizzo (...) militare» e consentirebbe di stabilire un nesso concreto tra il prodotto in questione e il suo eventuale utilizzo da parte delle forze armate di un paese terzo, ma essa non è priva di difetti.

Infatti, se fosse necessario stabilire qualcosa di più rispetto a un nesso generico con i compiti di tali forze, le autorità competenti dovrebbero, in primo luogo, accertare quali compiti tali forze svolgano abitualmente.

Tuttavia, sebbene sia possibile determinare, con un certo grado di certezza, quali siano tali compiti in relazione alle forze armate degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 52 ), è tutt’altro che agevole procedere a detto accertamento in relazione alle forze armate di un paese terzo .

Del resto, è possibile che tali forze non siano organizzate allo stesso modo di quelle degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Esse potrebbero essere tenute a svolgere talune attività che non sono abitualmente riconducibili alle forze degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 53 ), oppure le loro attività potrebbero essere profondamente integrate con quelle di imprese civili ( 54 ).

83. Di conseguenza, mi sembra che l’unica interpretazione che garantirebbe l’adattabilità e la reattività richieste alla disciplina di controllo delle esportazioni stabilita dal regolamento sui prodotti a duplice uso in relazione ai diversi possibili utilizzi di un «prodotto a duplice uso» in un paese terzo sia, in sostanza, quella proposta dai governi ellenico, spagnolo e francese: un prodotto può avere un «utilizzo [anche] militare» ogniqualvolta sussista un nesso tra i possibili utilizzi del prodotto e le forze armate del paese terzo interessato.

84. Per tali ragioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione, lettera a), del giudice del rinvio interpretando l’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso nel senso che, affinché un prodotto possa avere un «utilizzo [anche] militare», non è necessario che contribuisca in modo essenziale alle capacità militari del suo utilizzatore finale.

In tal senso, l’utilizzo di un prodotto ai fini della formazione di base dei piloti militari, anche quando tale formazione è uguale a quella dei piloti civili, è sufficiente per ritenere che tale prodotto possa avere un «utilizzo [anche] militare».

2. Soltanto le caratteristiche oggettive di un prodotto determinano il suo possibile «duplice uso»

85. Dalla risposta fornita alla prima questione, lettera a), risulta che l’utilizzo specifico e l’importanza di un prodotto per le forze militari del paese di destinazione sono irrilevanti al fine di stabilire se il prodotto da esportare possa avere un «utilizzo [anche] militare».

86. Di converso, la formulazione stessa dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso suggerisce che è sufficiente che un prodotto sia oggettivamente suscettibile di un utilizzo per tale scopo.

Detta formulazione, nelle varie versioni linguistiche che ho consultato, mette chiaramente in evidenza la possibilità di un utilizzo sia civile sia militare di un prodotto ( 55 ).

87. Tale formulazione sembra suggerire che non sia necessario dimostrare concretamente chi utilizzerà il prodotto (ossia l’identità dell’utilizzatore finale) né il modo in cui tale prodotto sarà utilizzato in un particolare contesto (ossia il suo uso finale), ma che le autorità competenti debbano accertare che il prodotto in questione oggettivamente suscettibile di un utilizzo «[anche] militare» ( 56 ).

88. Come sottolineato dal governo austriaco, ciò significa che, per stabilire se un prodotto sia suscettibile di un «utilizzo [anche] militare», occorre tenere conto delle sue capacità potenziali .

89. A mio avviso, tali capacità potenziali possono sussistere in tre ipotesi.

In primo luogo, un prodotto può essere a duplice uso nel senso letterale dei termini e, quindi, suscettibile di essere utilizzato simultaneamente per scopi civili e militari.

La moderna infrastruttura di telecomunicazioni, che alimenta, al contempo, sia i sistemi di comunicazione civili che quelli militari, è un esempio evidente di questo tipo di potenziale dualità di utilizzo.

Inoltre, e in secondo luogo, un prodotto può avere usi alternativi.

In altri termini, un prodotto può essere utilizzato tanto per scopi civili quanto per scopi militari, e può essere utilizzato alternativamente per tali finalità senza necessità di modifiche tecniche: si pensi a un autocarro che trasporta patate in una direzione e fucili nell’altra.

Tale categoria di beni a duplice uso è quindi, per sua stessa natura, suscettibile di una dualità di utilizzo , senza che sia necessario procedere a una riconversione o a una modifica.

Inoltre, e in terzo luogo, possono esservi prodotti a duplice uso specificamente progettati per usi civili e ad essi destinati, ma che possono essere riconvertiti per scopi militari.

Anche questa categoria rientra nei prodotti a duplice uso ( 57 ).

Il caso dei droni civili (e dei loro componenti) nei combattimenti militari, cui il governo dei [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento nelle sue osservazioni, è, a mio avviso, un esempio attuale di prodotti a duplice uso di tal genere ( 58 ).

90. Ciò mi conduce alla lettera b) della prima questione del giudice del rinvio.

Per quanto riguarda tale parte della prima questione, la [OSCURATO:PERSONA], i governi austriaco, belga, spagnolo, francese e dei [OSCURATO:PERSONA] ritengono tutti che fattori quali le capacità dell’utilizzatore finale, la situazione nel paese di destinazione, l’uso finale previsto e l’esistenza di un rischio di elusione siano irrilevanti al fine di stabilire se un prodotto possa avere un «utilizzo [anche] militare», poiché tali elementi sono presi in considerazione al fine di valutare se sia necessaria un’autorizzazione all’esportazione.

91. Concordo.

92. Come ho spiegato in precedenza, per stabilire se un prodotto possa avere un «utilizzo [anche] militare», le autorità competenti devono tenere conto soltanto delle capacità oggettive e potenziali di utilizzo del prodotto in questione.

93. A tal fine, è evidente che occorre tener conto delle caratteristiche fisiche e tecniche che il prodotto presenta al momento dell’esportazione.

Tali caratteristiche possono includere anche la possibilità oggettiva di riconversione del prodotto.

94. Tuttavia, e come rilevato, in sostanza, dai governi austriaco, belga, spagnolo e francese, nonché dalla Commissione, ciò non significa, almeno in questa fase, che le autorità competenti debbano tener conto delle intenzioni sottese alla progettazione di tale prodotto, al suo uso previsto o al suo sviluppo ( 59 ).

95. Inoltre, a differenza di quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l’approccio che precede, incentrato sulle caratteristiche fisiche di un prodotto, non comporterà il rischio che un gran numero di prodotti civili possa essere assoggettato all’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’esportazione.

96. A mio avviso, tale preoccupazione emerge soltanto nel caso in cui si confonda la questione se un prodotto non compreso negli elenchi sia un «prodotto a duplice uso» con la questione se l’esportazione di tale prodotto debba essere assoggettata al procedimento di autorizzazione all’esportazione ( 60 ).

97. Come sostengono tutti i governi intervenienti, la Commissione e anche la [OSCURATO:PERSONA], soltanto in questa seconda fase possono assumere rilevanza considerazioni concernenti l’utilizzatore finale, il (o la situazione nel) paese di destinazione, il rischio di sviamento e altri fattori ( 61 ).

Ciò in quanto spetta alle autorità nazionali competenti spiegare, per quanto riguarda l’esportazione del particolare prodotto in questione, il motivo per cui, nello specifico contesto fattuale ad esse sottoposto, si rende necessaria un’autorizzazione all’esportazione.

98. Sebbene la questione del giudice del rinvio non verta su tale obbligo, desidero osservare brevemente che dalla sua decisione di rinvio e dalle osservazioni del governo austriaco risulta che le autorità austriache competenti hanno inteso basarsi sulla facoltà di cui all’articolo 9 del regolamento sui prodotti a duplice uso per esigere un’autorizzazione all’esportazione.

Tale disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di limitare l’esportazione di un prodotto «a duplice uso» non compreso negli elenchi , fra l’altro, in ragione della possibilità che il prodotto sia utilizzato in connessione a violazioni dei diritti umani.

99. Quando tale facoltà è esercitata, è necessaria una motivazione, per garantire la tutela giurisdizionale effettiva dell’operatore economico interessato ( 62 ).

Nella motivazione, le autorità austriache competenti devono spiegare il motivo per cui, nel particolare contesto ad esse sottoposto, ritengono che i prodotti di cui trattasi possano sollevare preoccupazioni relative al rispetto dei diritti umani in caso di esportazione.

Naturalmente, nello stabilire tale nesso tra l’esportazione del prodotto di cui trattasi e le riferite preoccupazioni, le autorità competenti dispongono di un margine di discrezionalità che, a mio avviso, è più ampio che in un contesto interno ( 63 ).

100. Tornando all’esempio dei bottoni dei pantaloni da me proposto all’inizio delle presenti conclusioni, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono considerare detti bottoni prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.

Tuttavia, tali autorità non sarebbero autorizzate a controllare il commercio di tali bottoni sulla base dell’articolo 9 del regolamento sui prodotti a duplice uso a meno che non siano in grado di stabilire un nesso tra la loro esportazione e preoccupazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri o dell’Unione europea in materia di sicurezza e/o di diritti umani.

101. Spetterà poi ai giudici nazionali competenti verificare la correttezza di tale valutazione.

Sebbene ciò non implichi rivalutare nel merito le considerazioni strategiche e in materia di sicurezza addotte, la motivazione fornita dalle autorità competenti deve consentire a tali giudici di verificare, eventualmente anche alla luce del fascicolo del relativo procedimento, gli elementi che hanno indotto dette autorità a ritenere la restrizione in questione idonea e necessaria al conseguimento dell’obiettivo perseguito ( 64 ).

102. Spetta al giudice nazionale stabilire se ciò si verifichi nella controversia di cui al procedimento principale ( 65 ).

103. In conclusione, e in risposta alla prima questione, lettera b), del giudice del rinvio, suggerisco alla Corte di dichiarare che, per valutare se un prodotto possa avere un «utilizzo [anche] militare», occorre tener conto soltanto delle capacità oggettive di tale prodotto, sulla base delle sue caratteristiche fisiche al momento dell’esportazione.

Ai fini di tale accertamento, non è necessario tenere conto delle capacità militari dell’utilizzatore finale o del destinatario nel paese terzo verso il quale il prodotto è esportato, della situazione in tale paese terzo, della possibilità per l’utilizzatore finale di riconvertire il prodotto o del rischio di sviamento di destinazione di quest’ultimo.

Tali preoccupazioni sono rilevanti soltanto al fine di decidere se possa essere imposta un’autorizzazione dell’esportazione di tale prodotto.

IV. Conclusione

104. Suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) nei seguenti termini: «L’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, deve essere interpretato nel senso che, – per stabilire se un prodotto possa essere considerato avente un “ utilizzo [anche] militare ”, nei casi in cui tale prodotto non contribuisce in modo essenziale alle capacità delle forze armate, è sufficiente che esso possa essere utilizzato nella formazione di piloti militari, anche qualora tale formazione corrisponda a quella dei piloti civili; – per valutare se un prodotto possa avere un “ utilizzo [anche] militare ”, occorre tener conto soltanto delle capacità oggettive di tale prodotto, sulla base delle sue caratteristiche fisiche al momento dell’esportazione; e – nell’accertare se un prodotto sia suscettibile di un “ utilizzo [anche] militare ”, non è necessario tenere conto delle capacità militari dell’utilizzatore finale o del destinatario nel paese terzo verso il quale il prodotto è esportato, della situazione in tale paese terzo, della possibilità per l’utilizzatore finale di riconvertire il prodotto o del rischio di sviamento di destinazione di quest’ultimo.

Tali preoccupazioni sono rilevanti soltanto al fine di decidere se possa essere imposta un’autorizzazione dell’esportazione di tale prodotto». 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2

V. Karpenstein, U., [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Stoccarda, 1998, pag.

112. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era il primo segretario del partito comunista dell’Unione sovietica. 3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU 2021, L 206, pag. 1). 4

V. punto 1.1 della decisione di rinvio. 5 Gli articoli da 3 a 13 dell’AWG recano i seguenti titoli: articolo 3 – «Principi generali»; articolo 4 – «Adempimento degli obblighi internazionali»; articolo 5 – «Rispetto dei meccanismi internazionali di controllo delle esportazioni di armi»; articolo 6 – «Rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario» ; articolo 7 – «Ripercussioni sulla situazione interna del paese di destinazione»; articolo 8 – «Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale»; articolo 9 – «Ripercussioni sugli interessi in materia di sicurezza e sulle relazioni esterne dell’Austria, nonché sugli interessi in materia di sicurezza di altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione»; articolo 10 – «Implicazioni per le attività terroristiche e la criminalità internazionale»; articolo 11 – «Pericolo di uno sviamento del prodotto verso finalità indesiderate»; articolo 12 – «Sviluppo sostenibile»; articolo 13 – «Utilizzazione finale». 6 Secondo le informazioni contenute nel fascicolo nazionale, e più in particolare alla pag. 3 del Bescheid des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft (Ministro federale del Lavoro e dell’Economia) 2024-0.266.516, del 18 luglio 2024, tali condizioni consistevano, da un lato, nella previa autorizzazione del Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (Ministero federale per la Digitalizzazione e l’Economia) all’esportazione delle merci indicate e delle merci prodotte utilizzando la tecnologia indicata e, dall’altro, nella previa approvazione della riconversione delle merci indicate e delle merci prodotte utilizzando la tecnologia indicata.

Tale documento precisa altresì che dette condizioni miravano ad escludere il rischio che le merci in questione fossero sviate per finalità indesiderate legate a gravi violazioni dei diritti umani. 7 Osservo che il governo austriaco ha precisato che l’AWG non prevede la «proroga» di una (singola) autorizzazione all’esportazione, ma soltanto l’avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione.

Tale posizione sembra avvalorata anche dall’interpretazione accolta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) nella sua sentenza del 3 gennaio 2022 nella causa W157 2242760-1/2 E, ECLI:AT:BVWG:2022:W157.2242760.1.00 (in prosieguo: la «sentenza del BVwG del 3 gennaio 2022»). 8

V. sentenza del BVwG del 3 gennaio 2022, punto 3.2.5. 9

V. sentenza del 3 aprile 2023 nella causa W290 2255924-1/7 E, ECLI:AT:BVWG:2023:W290.2255924.1.00 (in prosieguo: la «sentenza del BVwG del 3 aprile 2023»), punto 2.2.1. 10 Sentenza del BVwG del 3 aprile 2023, punto 2.2.1. 11

V. Ministro federale del Lavoro e dell’Economia, documento 2024-0.266.516 del 18 luglio 2024, pag. 33. 12

V. posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU 2008, L 335, pag. 99).

Per quanto riguarda i tipi di prodotti ivi contemplati, v. elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 24 febbraio 2025 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC) (che aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 19 febbraio 2024) (PESC) (GU C, C/2025/1499) (in prosieguo: l’«elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea»). 13 L’articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU 2013, L 121, pag. 1), come modificato, vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso «qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, interamente o parzialmente, a un uso militare, a un utente finale militare o alla polizia di frontiera». 14 «Regolamento relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni». 15 Il corsivo è mio. 16 Se il primo regolamento sui prodotti a duplice uso, adottato nel 1994, riguardava unicamente gli scambi di «beni» [v. articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (GU 1994, L 367, pag. 1); in prosieguo: il «regolamento del 1994 sui beni a duplice uso»], l’ambito di applicazione di tale disciplina è stata estesa, nel 2009, al commercio di tutti i «prodotti» a duplice uso, «inclusi il software e le tecnologie (...) [e] tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari» [v. articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU 2009, L 134, pag. 1)]. 17

V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), il quale fa riferimento alla sola nozione di «merci», nonché sentenze del 14 luglio 1977, Bosch (1/77, EU:C:1977:130, punto 4) e del 18 aprile 1991,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑79/89, EU:C:1991:153, punto 21), in cui la Corte ha dichiarato che la classificazione tariffaria non si estende a beni immateriali come i software. 18 Il corsivo è mio. 19 V., ad esempio, nel settore della politica estera e di sicurezza comune, articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), o articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), e, per quanto riguarda il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti, articolo 4, paragrafo 15, lettera a), e articolo 19, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2026/1386 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo al controllo degli investimenti esteri nell’Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 (GU L 2026/1386, pag. 1). 20

V. articolo 3, paragrafo 20, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure volte ad agevolare il trasporto di materiali, merci e personale militari in tutta l’Unione (COM (2025) 847 final) e libro bianco sulle opzioni per rafforzare il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo che riguardano tecnologie potenzialmente a duplice uso (COM (2024) /27 final, pag. 1 e nota 1). 21 Førland, T.E. fa riferimento al successivo sistema di controllo delle esportazioni adottato dagli alleati occidentali, istituzionalizzato nell’ambito del comitato di coordinamento (denominato anche COCOM), definendolo «guerra economica in tempo di pace» (v..

«“[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”: A conceptual framework for analysing COCOM», Journal of [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 28:2, 1994, pagg. da 191 a 204, in particolare pag.

192. Per una panoramica generale degli sviluppi storici in questo settore, v. anche Karpenstein, U., [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Stoccarda, 1998, pagg. da 154 a

175. 22 Ad esempio, il Trattato di non proliferazione nucleare (729 UNTS 161), la Convenzione sulle armi biologiche (1015 UNTS 163) e la Convenzione sulle armi chimiche (1974 UNTS 45), ratificati nel 1970, nel 1972 e nel 1997, che mirano a prevenire rispettivamente la proliferazione di armi e tecnologie nucleari, biologiche e chimiche. 23 Tali accordi comprendono quelli elencati nell’allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso, vale a dire il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, il gruppo dei fornitori nucleari, l’intesa di Wassenaar e la Convenzione sulle armi chimiche. 24 Il regolamento del 1994 sui beni a duplice uso è stato adottato sulla base dell’articolo 113 TCE (attuale articolo 207 TFUE). 25 Decisione 94/942/PESC del Consiglio, relativa all’azione comune, adottata dal Consiglio in base all’articolo J.3 del trattato sull’Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (GU 1994, L 367, pag. 8) (in prosieguo: la «decisione PESC del 1994»). 26

V. articolo 1, secondo comma, della decisione PESC del 1994. 27

V. il primo e il terzo considerando del regolamento del 1994 sui beni a duplice uso. 28 Tale elenco di prodotti a duplice uso era contenuto nella decisione PESC del 1994. 29

V. il quarto considerando del regolamento del 1994 sui beni a duplice uso. 30

V. considerando 5 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GU 2000, L 159, pag. 1).

V. anche decisione del Consiglio del 22 giugno 2000 che abroga la decisione 94/942 (GU 2000, L 159, pag. 218). 31 Per una panoramica dettagliata del processo politico e legislativo relativo al regolamento del 1994 sui beni a duplice uso, la decisione PESC del 1994 e lo sviluppo di un sistema dell’Unione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, v., in particolare, Koutrakos, P., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Defence in EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Armaments , Londra: [OSCURATO:PERSONA], 2001, pagg. da 93 a 112, e Davis, I., [OSCURATO:PERSONA] of Arms and [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]: Germany, Sweden and the UK , [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], 2002, [OSCURATO:PERSONA] pagg. da 46 a

82. 32

V. articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui prodotti a duplice uso.

V. anche la nota introduttiva dell’allegato I, in cui si precisa che «[l’]elenco di prodotti a duplice uso contenuto nel presente allegato attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare il gruppo Australia (...), il regime di non proliferazione nel settore missilistico (...), il gruppo dei fornitori nucleari (...), l’intesa di Wassenaar (...) e la convenzione sulle armi chimiche». 33

V. articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, ai sensi del quale «[l’]esportazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione» (il corsivo è mio). 34 A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, l’esportazione di prodotti a duplice uso può essere vietata o subordinata ad autorizzazione «[p]er motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani». 35

V. articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sui prodotti a duplice uso. V., da ultimo, raccolta degli elenchi nazionali di controllo a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/821 (GU C, C/2026/3577). 36

V. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sui prodotti a duplice uso. 37

V. articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento sui prodotti a duplice uso.

V. anche articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, ai sensi del quale uno Stato membro può imporre un’autorizzazione per un prodotto non compreso negli elenchi dell’allegato I del suddetto regolamento nel caso in cui un altro Stato membro abbia inserito detto prodotto nel proprio elenco nazionale di controllo. 38 Il corsivo è mio. 39 L’articolo 207, paragrafo 1, TFUE precisa che esso si applica agli scambi di merci, senza distinguere tra i tipi di merci in esso rientranti.

V. sentenza del 17 ottobre 1995, Leifer e a. (C‑83/94, EU:C:1995:329, punto 11), in cui si spiega che la natura di una determinata merce non può sottrarla alla sfera di applicazione della politica commerciale comune. 40

V. sentenze dell’8 aprile 2008, Commissione/Italia (C‑337/05, EU:C:2008:203) e del 7 giugno 2012, Insinööritoimisto InsTiimi (C‑615/10, EU:C:2012:324).

In tali cause, la Corte ha ritenuto che i prodotti in questione, alcuni tipi di elicotteri e sistemi di piattaforme girevoli, non fossero destinati a fini esclusivamente militari, ragion per cui la deroga alle norme in materia di appalti pubblici non è stata ritenuta giustificata. 41

V. sentenza del 7 giugno 2012, Insinööritoimisto InsTiimi (C‑615/10, EU:C:2012:324, punto 44). 42 Facendo propria la posizione dell’avvocato generale Jacobs, la Corte ha interpretato la nozione di «pubblica sicurezza» nel senso che esso comprende anche considerazioni relative alla sicurezza esterna, comprese quelle effettuate nel contesto della politica estera, sulla base del rilievo che «la sicurezza di uno Stato può considerarsi sempre meno in modo isolato, in quanto essa è strettamente legata alla sicurezza della comunità internazionale nel suo complesso e dei vari elementi che la compongono» (v. sentenze del 17 ottobre 1995, Werner , C‑70/94, EU:C:1995:328, punto 26) e del 17 ottobre 1995, Leifer e a. , C‑83/94, EU:C:1995:329, punto 27). 43 V., in tal senso, articolo 207, paragrafo 1, TFUE. 44

V. articolo 2, paragrafo 1, TFUE. 45 V., in tal senso, l’interpretazione accolta dalla Corte nel contesto della sentenza del 4 ottobre 2024, Confédération paysanne (Meloni e pomodori del Sahara occidentale) (C‑399/22, EU:C:2024:839, punti 53 e 54). 46 Detto principio potrebbe essere inteso anche come espressione dell’idea secondo cui gli scambi da e verso l’Unione dovrebbero essere liberi, quale espressa nell’articolo 3 TUE [«[n]elle relazioni con il resto del mondo l’Unione (...) [c]ontribuisce (...) al commercio libero ed equo»] e all’articolo 206 TFUE [«[l]’Unione, tramite l’istituzione di un’unione doganale (...) contribuisce nell’interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale‚ alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali»].

V. anche, per analogia, articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU 2015, L 123, pag. 33), il quale, nella parte pertinente, stabilisce che «[l]’importazione nell’Unione (...) è libera e pertanto non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa», il che riflette l’altra faccia della medaglia dell’idea contenuta nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sul regime comune applicabile alle esportazioni. 47

V. ad esempio il considerando 1 del regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il regolamento (UE) 2020/2170 (GU L 2026/1384) (che fa riferimento alla necessità di limitare le importazioni di acciaio per motivi di «sicurezza economica dell’Unione») e il considerando 6 del regolamento (UE) 2026/1386 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo al controllo degli investimenti esteri nell’Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 (GU L 2026/1386) (ai sensi del quale «[l]’integrazione delle economie mondiali, unitamente alla guerra e alle tensioni geopolitiche, ha comportato l’insorgere di nuovi rischi cui devono far fronte l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri»).

V. anche le mie conclusioni nella causa

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑106/22, EU:C:2023:267, paragrafi da 3 a 5). 48

V. considerando 2 del regolamento sui prodotti a duplice uso (per il primo riferimento a considerazioni strategiche e di sicurezza), considerando 5 di tale regolamento (per gli impegni internazionali) e considerando 27 dello stesso (per considerazioni relative al mercato interno). 49 In tal senso, il considerando 39 del regolamento sui prodotti a duplice uso spiega che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Commissione dovrebbero aumentare il loro contributo alle attività dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. [OSCURATO:PERSONA] membri e la Commissione dovrebbero inoltre sostenere tali regimi nello sviluppo di solidi controlli delle esportazioni come base globale e modello per le migliori pratiche internazionali, nonché come strumento importante per garantire la pace e la stabilità internazionali » (il corsivo è mio). 50

V. articolo 207, paragrafo 2, TFUE. 51 Secondo l’avvocato generale Jacobs, «[l]a sicurezza rappresenta (...) una questione di percezione soggettiva piuttosto che di fatti indiscutibili», in quanto le differenze geografiche e storiche di ciascuno Stato membro determinano gli interessi strategici e di sicurezza che possono venire in gioco in una determinata situazione.

V. le sue conclusioni nella causa Commissione/Grecia (C‑120/94, EU:C:1995:109, pag. 1528, paragrafo 54). 52 V., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo (C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 45), in cui la Corte, in sostanza, ha stabilito che i compiti delle forze armate degli [OSCURATO:PERSONA] membri si estendono alla salvaguardia dell’«integrità territoriale» e alla tutela della «sicurezza nazionale» degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 53 V., a tale riguardo, Delegazione dell’Unione europea presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, Dichiarazione in occasione della 114 a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, Comitato per l’applicazione delle norme, Turkmenistan C.105, 10 giugno 2026, disponibile all’indirizzo: https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/ilc114-eu-statement-committee-application-standards-turkmenistan-c105_en (in cui si evidenzia che, in Turkmenistan, i militari di leva sono impiegati nella raccolta annuale del cotone). 54 V., a tal riguardo, Dipartimento di Stato degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, Ufficio per la sicurezza internazionale e la non proliferazione, «Military-civil fusion and the [OSCURATO:PERSONA] of China», 28 maggio 2000, disponibile all’indirizzo: https://2017-2021.state.gov/remarks-and-releases-bureau-of-international-security-and-nonproliferation/mcf-and-the-prc/ (in cui si sostiene che il partito comunista cinese «sta riorganizzando sistematicamente il settore scientifico e tecnologico cinese per garantire che le future innovazioni promuovano, al contempo, sia lo sviluppo economico che quello militare») [traduzione libera]. 55

V. le versioni in lingua tedesca («[OSCURATO:PERSONA] (…) die (…) verwendet werden können»), inglese («items (…) which can be used»), spagnola («productos (…) que puedan destinarse a usos»), francese («produits (…) susceptibles d’avoir une utilisation»), croata («roba (…) koja se može upotrebljavati») e italiana («prodotti (…) che possono avere un utilizzo») dell’articolo 2, punto 1 del regolamento sui prodotti a duplice uso. 56 V., in tale contesto, l’esempio fornito da Karpenstein, U. il quale spiega che, a metà degli anni ‘80, l’Iraq commissionò diverse centinaia di sistemi di controllo remoto per automodelli a un produttore di giocattoli della Germania occidentale, al fine di migliorare la precisione dei suoi obsoleti missili Scud.

V. Karpenstein, U., [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Stoccarda, 1998, pag.

112. 57 V., a tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA], A., « Not a rose by any other name: [OSCURATO:PERSONA]-use and dual-purpose space systems », Lawfare, 5 giugno 2023, disponibile all’indirizzo: https://www.lawfaremedia.org/article/not-a-rose-by-any-other-name-dual-use-and-dual-purpose-space-systems (5 giugno 2023) e Bennett, C. J. P., «The dual-use conundrum of the [OSCURATO:PERSONA] regarding space governance: Solutions through international legal interpretation?»,

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol. 17, 2025, pagg. da 1 a 12, in particolare, pag.

5. 58 Per quanto riguarda le misure restrittive imposte alla Federazione russa a causa delle sue azioni volte a destabilizzare l’Ucraina, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] spiega che i chip disponibili sul mercato che in precedenza erano considerati destinati all’uso in droni civili sono ormai ritenuti idonei a fornire un contributo essenziale alle operazioni militari di combattimento [v., a tal riguardo, regolamento (UE) n. 833/2014, allegato VII, parte B, codici NC 8541 10, 8541 21 e 8541 29, che concernono componenti costituiti da chip]. 59 Tale conclusione è inoltre conforme alla definizione di «usable in» (utilizzabile in), «usable for» (utilizzabile per) o «capable of» (suscettibile di), figuranti nell’allegato Attrezzature, software e tecnologia del Regime di non proliferazione nel settore missilistico, disponibile all’indirizzo https://www.mtcr.info/download/pictures/a8/bcr8jdpfbqag5rm5m1i3atrjptggwf/mtcr-tem-technical_annex_2024-03-14.docx.pdf , che, nella parte pertinente, definisce tali termini nel senso che si riferiscono ad «attrezzature, parti, componenti, materiali o “software” idonei a un particolare utilizzo.

Non è necessario che le attrezzature, le parti, i componenti o i software siano stati configurati, modificati o specificati per tale particolare utilizzo» [traduzione libera]. 60 V., a tal riguardo, i paragrafi 44 e 45 delle presenti conclusioni, nei quali illustro le due fasi necessarie per sottoporre un prodotto all’obbligo di autorizzazione all’esportazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso: i) la fase consistente nel qualificare un prodotto come «a duplice uso» e ii) la fase consistente nello stabilire se l’esportazione del prodotto in questione debba essere assoggettata a un’autorizzazione all’esportazione e/o se debba essere vietata. 61 Per completezza, osservo che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, che riguarda il rilascio dell’autorizzazione o il divieto di transito di un prodotto a duplice uso, è formulato in modo ampio, per consentire alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri di tener conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresi gli obblighi e gli impegni internazionali dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri [lettera a)], le considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale [lettera c)], nonché le considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione [lettera d)]. 62 V, ex multis , per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 116 e giurisprudenza ivi citata). 63 V., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 1995, Werner (C‑70/94, EU:C:1995:328, punto 28) e del 17 ottobre 1995, Leifer e a. (C‑83/94, EU:C:1995:329, punto 29). 64 V., per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 125 e 126). 65 V., ex multis , per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119 e giurisprudenza ivi citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate il 24 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 538/25 [[OSCURATO:PERSONA]] ( i ) [OSCURATO:PERSONA] intervenienti: Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso – Regolamento (UE) 2021/821 – Articolo 2, punto 1 – Nozione di “prodotti a duplice uso” – Circostanze di cui tener conto per stabilire se un prodotto abbia un “utilizzo [anche] militare” » I. Introduzione 1. Al culmine della guerra fredda, [OSCURATO:PERSONA] dichiarò che i bottoni dei pantaloni potevano costituire beni a «duplice uso» poiché, se un soldato avesse dovuto reggere i pantaloni con una mano, ne avrebbe avuto solo una libera per sparare, così da rendere i bottoni un prodotto strategico e militare ( 2 ). 2. La maggior parte delle persone può concordare sul fatto che attribuire ai bottoni un uso militare sia un’esagerazione. Tuttavia, molti concorderanno anche sul fatto che la situazione è diversa quando si tratta di un aeromobile biposto progettato per la formazione di base dei piloti. In linea di principio, siffatto aeromobile sembra suscettibile di essere usato anche per scopi militari. Risulta quindi evidente che esiste una differenza, a tal riguardo, tra i bottoni dei pantaloni e gli aeromobili da addestramento. Pertanto, uno di questi prodotti potrebbe, in linea di principio, essere soggetto a controlli alle esportazioni, mentre l’altro non dovrebbe esserlo. Tuttavia, quando si tenta di spiegare in che cosa consista precisamente tale differenza, le cose si complicano. 3. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, è stato chiesto alla Corte di esaminare tale differenza. In sostanza, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), giudice del rinvio, chiede quali dei criteri invocati dalle parti nel procedimento principale siano pertinenti per stabilire se un aeromobile da addestramento (e determinati prodotti e tecnologie aggiuntivi) possano avere un «utilizzo [anche] militare» e possano quindi essere considerati prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 (in prosieguo: il «regolamento sui prodotti a duplice uso») ( 3 ). II. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 4. La ricorrente nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA], è una società austriaca che sviluppa e produce aeromobili biposto da addestramento (in prosieguo: gli «aeromobili»). Essi sono offerti in due configurazioni: acrobatica e da ricognizione. 5. Dal fascicolo risulta che il presente procedimento riguarda la versione acrobatica di tali aeromobili. Il modello in questione è concepito per l’addestramento dei piloti alla navigazione aerea generale nonché al volo acrobatico. Il giudice del rinvio sottolinea che tale modello di aeromobile non è specificamente concepito per scopi militari né provvisto di dotazioni militari ( 4 ). 6. Il 22 giugno 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’attuale Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (Ministro per l’Economia, l’Energia e il Turismo, Austria) (in prosieguo: l’«autorità convenuta»), una domanda di autorizzazione all’esportazione per i presenti prodotti (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi»): –        sei aeromobili per l’addestramento dei piloti (configurazione acrobatica), del valore di EUR 17 492 028; –        un simulatore di volo per l’addestramento dei piloti (configurazione acrobatica), valutato in EUR 850 000; –        tecnologia per la costruzione dell’aeromobile, del valore di EUR 26 587 634; e –        parti di aeromobili finite, per un valore di EUR 71 558 802. 7. Secondo tale domanda, il destinatario dei prodotti ivi menzionati era una un’impresa commerciale civile con sede in Myanmar e l’utilizzatrice finale era l’aeronautica militare del Myanmar. 8. In risposta a tale domanda, l’autorità convenuta ha avviato un procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 20 dell’Außenwirtschaftsgesetz 2011 (legge in materia di commercio con l’estero del 2011; in prosieguo: l’«AWG»). L’articolo in questione è intitolato «Sicherheitsmaßnahmen» (Misure di sicurezza) e il suo paragrafo 1 precisa che, nel caso in cui il Ministro competente ritenga che l’esportazione o il transito di determinate merci possa porsi in contrasto con taluni criteri autorizzativi, esso è tenuto ad avviare d’ufficio un procedimento di autorizzazione e a notificarlo senza ritardo all’esportatore o al responsabile del transito mediante decisione scritta. Il suo paragrafo 3 precisa che, quando è avviato tale procedimento, il Ministro è tenuto a decidere, mediante decisione scritta, se autorizzare l’esportazione (qualora ritenga che i criteri autorizzativi di cui agli articoli da 3 a 13 dell’AWG siano soddisfatti) ( 5 ) oppure vietarla (nel caso in cui l’imposizione di condizioni relative all’esportazione o al transito non sia sufficiente a garantire il rispetto dei criteri autorizzativi). 9. Il 14 giugno 2019 l’amministrazione interessata concedeva alla [OSCURATO:PERSONA] un’autorizzazione all’esportazione della durata di un anno per le merci menzionate al precedente paragrafo 6, subordinandola a determinate condizioni ( 6 ). 10. Secondo il governo austriaco, la [OSCURATO:PERSONA] ha esportato tre aeromobili, il simulatore di volo, nonché una parte della tecnologia e delle parti di aeromobili. Gli aeromobili e il simulatore di volo si trovano attualmente in una base della forza aerea in Myanmar. 11. Il 22 maggio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto una «proroga» ( 7 ) dell’autorizzazione del 14 giugno 2019 per le merci che non erano ancora state esportate. Più precisamente, l’istanza aveva ad oggetto: –        tre aeromobili per l’addestramento dei piloti (configurazione acrobatica), del valore di EUR 8 746 014; –        un trasferimento di tecnologia per l’assemblaggio degli aeromobili, del valore di EUR 22 974 456,95; e –        parti di aeromobili finite, per un valore di EUR 56 072 799,75. 12. Il 23 luglio 2021 l’autorità convenuta ha respinto tale istanza con la motivazione che i criteri enunciati nell’AWG non potevano essere soddisfatti, anche se l’autorizzazione fosse stata subordinata a determinate condizioni. 13. Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale). Il 3 gennaio 2022 tale giudice ha constatato, in particolare, che l’autorità convenuta avrebbe dovuto avviare il procedimento di autorizzazione mediante decisione notificata alla [OSCURATO:PERSONA], il che non era avvenuto ( 8 ). 14. Di conseguenza, il procedimento di autorizzazione è stato riaperto e si è poi concluso con una decisione di rigetto della domanda della [OSCURATO:PERSONA], in quanto i criteri autorizzativi di cui all’AWG non erano soddisfatti. Anche tale decisione è stata annullata dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale), questa volta con sentenza del 3 aprile 2023 ( 9 ), in quanto l’autorità convenuta non aveva spiegato, nella sua decisione, i motivi per i quali riteneva che l’esportazione o il transito dei prodotti in questione potesse porsi in contrasto con i criteri autorizzativi di cui all’AWG ( 10 ). 15. Infine, il 27 dicembre 2023, l’autorità convenuta ha avviato un altro procedimento di autorizzazione, che ha condotto alla decisione controversa nel luglio 2024 ( 11 ). In tale decisione, l’autorità convenuta ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che essa vietava l’esportazione dei prodotti in questione sulla base del «ragionevole sospetto» che i) l’esportazione degli articoli in questione, vale a dire i tre restanti aeromobili, la tecnologia per la costruzione del modello e le parti di aeromobili finite, poteva sfociare nell’utilizzo di tali prodotti per l’addestramento di piloti militari; ii) era tecnicamente possibile riconvertire il tipo di aeromobile in questione in vista di altri utilizzi, come ad esempio voli di ricognizione (mediante l’installazione di telecamere) e di sorveglianza (per controlli visivi), iii) l’utilizzatrice finale era accusata di violazioni persistenti e sistematiche dei diritti umani; e iv) vi erano sufficienti elementi per presupporre che i prodotti in questione, e in particolare la tecnologia (« know-how ») per lo sviluppo, la produzione e l’uso di aeromobili da addestramento, sarebbe stata utilizzata o sviata verso finalità indesiderate. 16. Sulla base di tali motivi, la decisione controversa ha concluso che l’esportazione dei prodotti controversi sarebbe stata in contrasto con gli articoli 6 («Rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario»), 7 («Ripercussioni sulla situazione interna del paese di destinazione) e 11 («Pericolo di uno sviamento del prodotto verso finalità indesiderate») dell’AWG, e che l’imposizione di condizioni volte a garantire il rispetto di tali criteri non era possibile. 17. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione controversa dinanzi al giudice del rinvio. Essa spiega, in particolare, che: i) l’aeromobile non è stato concepito per scopi militari; ii) una riconversione per scopi militari può essere esclusa, dal momento che esigerebbe ulteriori dati tecnici nonché una avionica adeguata; iii) l’amministrazione convenuta non ha tenuto conto delle prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]; e iv) l’amministrazione convenuta ha rifiutato alla [OSCURATO:PERSONA] l’ispezione degli atti in determinate sezioni documentali. 18. Secondo il giudice del rinvio, le merci di cui trattasi non figurano nell’allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso e non rientrano neppure nell’Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 12 ) o nelle misure restrittive imposte nei confronti del Myanmar ( 13 ). 19. Detto giudice spiega inoltre che l’autorità convenuta sembra aver adottato la decisione controversa sulla base di motivi attinenti al rispetto dei diritti umani che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sui prodotti a duplice uso, possono essere presi in considerazione nel decidere se vietare o sottoporre ad autorizzazione l’esportazione di «prodotti a duplice uso» non compresi negli elenchi di cui all’allegato I. 20. Pertanto, l’interpretazione della nozione di «prodotti a duplice uso», di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso e, in particolare, dei criteri da prendere in considerazione ai fini dell’identificazione di tali prodotti, è determinante al fine di stabilire se l’autorità convenuta potesse legittimamente vietare l’esportazione delle merci di cui trattasi. 21. Il giudice del rinvio aggiunge che l’autorità convenuta ha ritenuto che, ai sensi del diritto dell’Unione, la sussistenza di un «prodotto a duplice uso» sia un presupposto per l’avvio del procedimento di autorizzazione previsto all’articolo 20 dell’AWG, in combinato disposto con l’articolo 6 di quest’ultimo. Pertanto, tale autorità ha seguito il procedimento previsto da detto articolo 20 e ha trattato i prodotti di cui trattasi come «prodotti a duplice uso». Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, l’articolo 20 dell’AWG riguarda tutti i prodotti, e non solo i «prodotti a duplice uso». Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede altresì se sia possibile vietare l’esportazione di un prodotto sulla scorta di considerazioni attinenti ai diritti umani anche nel caso in cui il prodotto in questione non possa essere considerato un «prodotto a duplice uso», ai sensi del regolamento sui prodotti a duplice uso. 22. In tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «[1)]      Quali siano le circostanze di cui occorre tener conto nel valutare se un prodotto possa avere “ un utilizzo [anche] militare ” ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del [regolamento sui prodotti a duplice uso]. [a)]      Se, per poter dire che sussiste “ un utilizzo [anche] militare ” ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del [regolamento sui prodotti a duplice uso], un prodotto debba poter fornire un contributo essenziale alle capacità delle forze armate. O se un simile utilizzo possa sussistere già nel caso in cui il prodotto serva alla formazione di personale militare, senza che la formazione di base che può essere effettuata sul prodotto si distingua da quella realizzata per personale civile paragonabile, e la formazione specificamente militare del personale militare avvenga o debba avvenire in un momento successivo su un altro prodotto. [b)]      Se, per valutare se un prodotto possa avere “ un utilizzo [anche] militare ” ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del [regolamento sui prodotti a duplice uso], occorra tener conto delle capacità militari dell’utilizzatore finale o del destinatario nel paese terzo nel quale il prodotto deve essere esportato, della situazione nel paese terzo, della possibilità di una conversione del prodotto, o del pericolo di uno sviamento di destinazione del prodotto stesso, oppure se tale valutazione si ricolleghi unicamente alle condizioni del prodotto nelle quali quest’ultimo deve essere esportato. [2)]      Se l’articolo 207 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU 2015, L 83, pag. 34)[( 14 )], o con altre disposizioni del diritto dell’Unione, consenta l’applicazione di una disposizione legislativa nazionale, al fine di esaminare ed eventualmente vietare l’esportazione di un prodotto in un paese terzo sulla scorta di considerazioni attinenti al rispetto dei diritti umani, indipendentemente dal fatto che il prodotto in questione sia un prodotto a duplice uso ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del [regolamento sui prodotti a duplice uso]». 23. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], i governi austriaco, belga, ellenico, spagnolo, francese e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea. 24. Non si è tenuta udienza. III. Analisi 25. Nella presente causa, la Corte è stata invitata a precisare gli elementi relativi all’interpretazione della nozione di «prodotti a duplice uso», quale figura all’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso. Si tratta della prima volta che è invitata a farlo. 26. Tale disposizione definisce i «prodotti a duplice uso» come «i prodotti , inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari» ( 15 ). 27. È evidente che tale disposizione è formulata in modo ampio. L’uso del termine «prodotto», unitamente ai riferimenti ai «software» e alle «tecnologie», testimonia che il regolamento sui prodotti a duplice uso è destinata a spingersi oltre il controllo delle merci fisiche ( 16 ) e, quindi, anche al di là dell’ambito di applicazione della normativa doganale dell’Unione ( 17 ). Il regolamento sui prodotti a duplice uso si estende, pertanto, alle tecnologie, come la tecnologia necessaria ai fini dell’assemblaggio e della riparazione di un aeromobile a partire dalle parti che lo compongono. 28. Tuttavia, la portata della definizione di «prodotti a duplice uso», in linea di principio, non è omnicomprensiva. Essa è specificamente limitata ai prodotti che « possono avere un utilizzo » sia civile «sia militare »( 18 ). 29. Nel caso di specie, alla Corte è stato chiesto di fornire un’interpretazione di tali elementi, in particolare, se i criteri specifici indicati nella prima questione del giudice del rinvio [alle lettere a) e b)] siano pertinenti ai fini della qualificazione di un prodotto come suscettibile di avere un «utilizzo [anche] militare». 30. Pertanto, non è necessario fornire una spiegazione generale delle situazioni in cui un prodotto presenta un «duplice uso». In ogni caso, sarebbe difficile, e persino indesiderabile, fornire un’interpretazione generale di tal genere senza conoscere la posizione del legislatore dell’Unione sul significato che ha inteso attribuire alla definizione di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, tanto più che diversi atti in altri settori del diritto dell’Unione contengono riferimenti specifici alla nozione di «prodotti a duplice uso» ( 19 ) o rinviano alla formulazione utilizzata nella definizione di cui all’articolo 2, punto 1, di tale regolamento ( 20 ). Tuttavia, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea non hanno presentato osservazioni nel presente procedimento. 31. Inoltre, la Corte ha chiesto che le mie conclusioni si concentrassero unicamente sulla prima questione pregiudiziale. Non esaminerò, quindi, la questione se e a quali condizioni gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano assoggettare a un procedimento di autorizzazione l’esportazione di prodotti che non sono «prodotti a duplice uso». In ogni caso, poiché suggerirò alla Corte di accogliere un’interpretazione estensiva della nozione di «prodotti a duplice uso», ai sensi della quale i prodotti di cui trattasi nella presente causa rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sui prodotti a duplice uso, ivi compreso il suo articolo 9, come invocato dalle autorità nazionali, non risulta necessario rispondere alla seconda questione per consentire al giudice del rinvio di dirimere la controversia di cui al procedimento principale. 32. Alla luce di quanto precede, le mie conclusioni sono strutturate come indicato qui di seguito. Inizierò formulando alcune osservazioni preliminari sulla disciplina istituita dal regolamento sui prodotti a duplice uso (sezione A). In seguito, mi occuperò della principale questione controversa, a livello concettuale, tra la [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti del presente procedimento: se la nozione di «prodotti a duplice uso», di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, debba essere interpretata estensivamente o restrittivamente (sezione B). Dopo aver fornito alla Corte le ragioni per le quali, a mio avviso, tale nozione esige un’interpretazione estensiva, risponderò alla prima questione sottoposta alla Corte (sezione C). A. Osservazioni preliminari sul regolamento sui prodotti a duplice uso 1. Contesto storico e obiettivo del controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso 33. Gli attuali controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso sono sorti dalle preoccupazioni relative alla sicurezza durante la guerra fredda e da sforzi più ampi diretti alla non proliferazione ( 21 ). Nel corso di tale periodo è stata adottata una serie di accordi internazionali al fine di prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa ( 22 ). Sebbene tali accordi abbiano riguardato, segnatamente, prodotti e tecnologie di chiara applicazione militare, essi non hanno creato un regime completo di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso. A livello multilaterale, detto regime si è sviluppato e continua ad essere disciplinato da una serie di accordi multilaterali ( 23 ). 34. Nel contesto dell’Unione, l’attuale disciplina dei prodotti a duplice uso è stata inizialmente istituita nel 1994, sotto forma di un «sistema integrato» composto da un regolamento adottato in forza della base giuridica per le misure nel settore della politica commerciale comune ( 24 ) e da una decisione in materia di politica estera e di sicurezza comune ( 25 ) cui partecipano, «ognuno secondo le proprie competenze, il Consiglio, la Commissione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri» ( 26 ). 35. Nel contesto di tale sistema, il regolamento del 1994 sui beni a duplice uso ha istituito una disciplina comune per il controllo efficace delle esportazioni di beni a duplice uso, al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri senza compromettere il funzionamento del mercato interno ( 27 ). Tuttavia, l’elenco dei beni considerati «a duplice uso» è stato istituito mediante una decisione in materia di politica estera e sicurezza comune, in quanto il contenuto di tali elenchi era considerato di natura strategica ( 28 ) e, quindi, di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 29 ). 36. Sebbene il Consiglio abbia in seguito «comunitarizzato» tale accordo, inserendo l’elenco dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli all’esportazione nel regolamento del 2000 sui prodotti a duplice uso ( 30 ), tracce della disciplina iniziale sono tuttora visibili nell’attuale regolamento sui prodotti a duplice uso ( 31 ). 37. Pertanto, sebbene il regolamento si fondi unicamente sull’articolo 207 TFUE e rientri, quindi, in una competenza esclusiva dell’Unione, il considerando 2 del regolamento sui prodotti a duplice uso precisa che detto «regolamento mira a garantire che, nel settore dei prodotti a duplice uso, l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri tengano pienamente conto di tutte le considerazioni pertinenti», fra le quali «gli obblighi e gli impegni internazionali, gli obblighi nell’ambito delle pertinenti sanzioni, le considerazioni di politica estera e sicurezza nazionale (...), tra cui i diritti umani, e le considerazioni relative all’uso finale previsto e al rischio di diversione». 38. Esiste tuttora, quindi, un’interazione tra la politica commerciale comune e le decisioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di politica estera e di sicurezza. Come spiegherò nelle sezioni B e C delle presenti conclusioni, ciò incide sull’interpretazione del regolamento sui prodotti a duplice uso. 2. Prodotti a duplice uso compresi e non compresi negli elenchi 39. Il regolamento sui prodotti a duplice uso opera una distinzione tra prodotti a duplice uso compresi negli elenchi e non compresi negli elenchi . 40. I prodotti compresi negli elenchi sono quelli indicati nell’allegato I di tale regolamento. L’elenco dei prodotti di cui a tale allegato è redatto sulla base degli impegni assunti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dall’Unione sulla base di accordi internazionali in materia di controllo delle esportazioni ( 32 ). Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, l’esportazione dei prodotti compresi negli elenchi di cui all’allegato I esige automaticamente un’autorizzazione ( 33 ). 41. I prodotti non compresi negli elenchi includono tutti i prodotti a duplice uso che non figurano negli elenchi di cui all’allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso. Per tali prodotti, il legislatore dell’Unione non ha previsto un obbligo automatico di autorizzazione all’esportazione. Esso ha invece lasciato agli [OSCURATO:PERSONA] membri la scelta di limitare l’esportazione di siffatti prodotti sulla base di taluni motivi indicati ( 34 ). Ciò può avvenire in due modi. 42. In primo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono redigere elenchi nazionali di controllo dei prodotti a duplice uso per i quali esigono un’autorizzazione all’esportazione. Essi devono informare la Commissione del contenuto di tali elenchi e la Commissione è tenuta a riunirli e pubblicarli ( 35 ). Sulla base della raccolta di tali elenchi nazionali di controllo, altri [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre obblighi di autorizzazione. Essi devono inoltre informare le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti delle restrizioni all’esportazione introdotte da altri [OSCURATO:PERSONA] membri ( 36 ). 43. In secondo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere, in forza di una base giuridica ad hoc , che l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell’allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso o in un elenco nazionale possa essere subordinata a un’autorizzazione all’esportazione ( 37 ). Trattasi della situazione di cui alla presente causa. 44. Il procedimento di autorizzazione avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] non riguarda un elenco nazionale di controllo. Di converso, esso discende da una valutazione ad hoc delle autorità nazionali competenti, fondata su criteri stabiliti dal diritto nazionale, secondo cui, nella situazione concreta di cui trattasi, è necessaria un’autorizzazione. Per esigere siffatta autorizzazione, le autorità nazionali competenti devono valutare e accertare, da un lato, che una determinata operazione sottoposta al loro esame riguardi un «prodotto a duplice uso» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso e, dall’altro, che l’esportazione prevista di tale prodotto possa sollevare problemi a livello di sicurezza o di tutela dei diritti umani, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento. 45. Queste due fasi sono distinte e i criteri di valutazione pertinenti sono diversi . 46. Di conseguenza, la qualificazione di un determinato prodotto come «prodotto a duplice uso» è una questione preliminare, che precede la determinazione della necessità di un’autorizzazione all’esportazione. Tale qualificazione può essere contestata dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 47. Interpreto la prima questione del giudice del rinvio nel senso che concerne esattamente tale dubbio: quali siano i criteri che tale giudice dovrebbe prendere in considerazione per valutare se le autorità competenti abbiano correttamente qualificato i prodotti di cui trattasi come suscettibili di un «utilizzo [anche] militare» e, quindi, come prodotti a duplice uso. 48. A mio avviso, tali criteri sono diversi da quelli che disciplinano la seconda fase sopra descritta, vale a dire quella della decisione se imporre un procedimento di autorizzazione e, eventualmente, vietare l’esportazione dei prodotti di cui trattasi. Come illustrerò nel prosieguo, sebbene alcuni dei criteri menzionati dal giudice del rinvio riguardino la valutazione della prima fase (vale a dire la questione se un prodotto sia «a duplice uso»), gli altri criteri evidenziati da tale giudice sono rilevanti soltanto al fine di decidere se sia necessario un procedimento di autorizzazione. 3. In che cosa non consiste un prodotto a duplice uso 49. Prima di occuparmi delle indicazioni richieste dal giudice del rinvio, ritengo che sia necessario riflettere sui limiti della disciplina del controllo delle esportazioni prevista dal regolamento sui prodotti a duplice uso. Come sottolineato all’articolo 2, punto 1, del regolamento in parola, tale disciplina si applica soltanto ai prodotti che possono avere un utilizzo « sia civile sia militare» ( 38 ). Inevitabilmente, quindi, esistono determinati tipi di prodotti che rientrano in tale disciplina e altri che, manifestamente, ne sono esclusi. 50. Da un lato, nella gamma dei prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sui prodotti a duplice uso, vi sono i prodotti esclusivamente militari . Anche se, in teoria, tali prodotti potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 207 TFUE ( 39 ), essi sono attualmente inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea e la loro esportazione è disciplinata dalla posizione comune 2008/944 del Consiglio. 51. Poiché i prodotti militari sollevano preoccupazioni specifiche in materia di sicurezza per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE conferisce a questi ultimi il potere di derogare ad alcune parti dei Trattati in relazione a tali prodotti. La Corte si è occupata di una situazione di tal genere soltanto nel contesto degli appalti pubblici ( 40 ) e ha interpretato la nozione di prodotti «destinati a fini specificamente militari», quale utilizzata in tale disposizione, in senso restrittivo. Secondo la Corte, un prodotto di tal genere è «specialmente progettato e sviluppato (...) [ unicamente per scopi militari]», il che può essere accertato sulla base delle sue caratteristiche «proprie»( 41 ). 52. Dall’altro lato, nella gamma dei prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sui prodotti a duplice uso vi sono i prodotti aventi un utilizzo esclusivamente civile . Tale categoria di prodotti deve comprendere tutti i prodotti che sono inequivocabilmente destinati a un utilizzo civile e che, inoltre, non sono in alcun caso suscettibili di un utilizzo anche militare. Non dovrebbe sorprendere il fatto che nessuna disposizione del diritto dell’Unione definisca il contenuto di tale categoria. Confrontando l’ambito di applicazione di detta categoria con quelli di utilizzo «duplice» o «militare», è lecito attendersi che i prodotti esclusivamente civili non siano suscettibili di sollevare preoccupazioni in materia di sicurezza per gli [OSCURATO:PERSONA] membri. L’esportazione di siffatti prodotti non può pertanto essere limitata sulla base del regolamento sui prodotti a duplice uso. Tuttavia, come osservato dalla Repubblica francese, il controllo delle esportazioni può essere imposto in forza dell’articolo 10 del regolamento sul regime comune applicabile alle esportazioni per motivi, tra l’altro, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ( 42 ). 53. Ne consegue che un prodotto non è «a duplice uso», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, se, non è specificamente progettato e sviluppato per scopi militari, oppure non può in alcun caso avere un «utilizzo [anche] militare». La modalità per stabilire quest’ultima categoria dipende, tuttavia, dalla questione se l’espressione «utilizzo [anche] militare» sia interpretata estensivamente o restrittivamente . B. Necessità di un’interpretazione estensiva 54. Nelle loro osservazioni scritte, le parti e gli intervenienti che hanno partecipato al presente procedimento discordano quanto alla questione se occorra adottare un’interpretazione estensiva o restrittiva della nozione di «utilizzo [anche] militare» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso. 55. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] difende un’interpretazione restrittiva. Essa sostiene che, diversamente, la nozione di «prodotti a duplice uso» sarebbe omnicomprensiva e includerebbe anche i prodotti di utilizzo civile più basilari, come righelli, blocchi per appunti, cavi o colle, nonché generi alimentari e indumenti. Ciò, a sua volta, renderebbe impossibile per le imprese esportatrici individuare in modo prevedibile i prodotti «a duplice uso» e quelli che esulano dall’ambito di applicazione della disciplina di controllo delle esportazioni istituita dal regolamento sui prodotti a duplice uso. 56. Da parte loro, i governi austriaco, belga, ellenico, spagnolo, francese e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione, sostengono un’interpretazione estensiva. Tutte queste parti ritengono che considerazioni strategiche e di sicurezza esigono che la nozione di «prodotti a duplice uso», quale contenuta nel regolamento sui prodotti a duplice uso, sia sufficientemente ampia da consentire loro di reagire a sviluppi nella politica estera, nonché a questioni in materia di sicurezza e diritti umani. 1. Motivi a favore di un’interpretazione restrittiva 57. A mio avviso, il principale argomento a favore di un’interpretazione restrittiva discende dal fatto che il regolamento sui prodotti a duplice uso è uno strumento della politica commerciale comune. 58. In primo luogo, tale politica mira a garantire l’esistenza di norme uniformi che disciplinino gli scambi con i paesi terzi ( 43 ). Nell’ambito di tale competenza esclusiva dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, eccezionalmente, adottare atti unilaterali, nella misura in cui sono autorizzati dall’Unione a farlo ( 44 ). Pertanto, in quanto deroga all’idea generale di una politica commerciale comune, la portata di tali autorizzazioni deve, in linea di principio, essere interpretata restrittivamente ( 45 ). Di conseguenza, laddove il regolamento sui prodotti a duplice uso autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi del suo articolo 9, a vietare o assoggettare ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, per la natura stessa di tale autorizzazione quale eccezione alla necessità di norme comuni, la nozione di «prodotti a duplice uso» dovrebbe essere interpretata restrittivamente. 59. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sul regime comune applicabile alle esportazioni, «[l]e esportazioni dell’Unione verso i paesi terzi sono libere». Il considerando 4 di tale regolamento spiega che in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate, sicché «è possibile prendere in considerazione, sul piano unionale, il principio» secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette, di norma, ad alcuna restrizione quantitativa ( 46 ). Pertanto, l’autorizzazione concessa agli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di limitare le esportazioni di prodotti a duplice uso sulla base del regolamento sui prodotti a duplice uso costituisce un’eccezione al principio del libero scambio. Tale autorizzazione dovrebbe, di conseguenza, essere interpretata restrittivamente. 60. Tali elementi depongono a favore di un’interpretazione restrittiva della nozione di «utilizzo [anche] militare», di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso. 2. Motivi a favore di un’interpretazione estensiva 61. Generazioni di giuristi dell’Unione, me compresa, sono state formate nella convinzione che il libero scambio sia, in linea di principio, positivo per tutti e che contribuisca al consolidamento della pace mondiale. Alla luce dei soli obiettivi perseguiti dalle recenti iniziative legislative, tale convinzione potrebbe non esistere più ( 47 ). Se le persone possono permettersi il lusso di essere nostalgiche, la Corte non gode di tale privilegio; essa è tenuta, invece, a interpretare il diritto nel suo attuale contesto. 62. Il mondo ha ripiegato sul brocardo latino « si vis pacem para bellum » («se vuoi la pace, prepara la guerra»). Le preoccupazioni in materia di sicurezza e la preparazione alla difesa hanno soffocato gli argomenti a favore dei benefici del libero scambio. Da un punto di vista politico, il legislatore dell’Unione può quindi decidere che tali preoccupazioni abbiano ormai lo stesso peso degli argomenti a favore del libero scambio. 63. Questo cambiamento di priorità è chiaramente percepibile nella differenza tra i considerando del regolamento del 1994 sui beni a duplice uso e quelli del regolamento sui prodotti a duplice uso (attuale). Nel primissimo considerando del regolamento del 1994, il legislatore dell’Unione affermava di voler istituire un contesto normativo volto principalmente a preservare il mercato interno . Gli obblighi internazionali e le considerazioni in materia di sicurezza degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono stati presi in considerazione solo nel terzo e nel dodicesimo considerando di tale regolamento. Di converso, il regolamento sui prodotti a duplice uso fa riferimento a considerazioni di politica estera e sicurezza già in apertura, mentre le considerazioni relative al mercato interno appaiono soltanto nel considerando 27 ( 48 ). 64. Quanto precede non implica che il libero scambio non sia più un obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione. Il cambiamento che ho evidenziato indica semplicemente che il legislatore ritiene che la libertà degli scambi e le considerazioni strategiche e di sicurezza rivestano ormai la stessa importanza nel contesto del suo compito di definire la politica commerciale comune. 65. Ciò può, a sua volta, influenzare il nostro modo di concepire il rapporto tra il regolamento sul regime comune applicabile alle esportazioni, da un lato, e il regolamento sui prodotti a duplice uso, dall’altro: anziché considerare il secondo come un’eccezione al primo, il controllo dei prodotti a duplice uso potrebbe parimenti essere interpretato come una disciplina parallela volta a rafforzare l’obiettivo di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, TUE ( 49 ). 66. Del resto, entrambi i regolamenti sono stati adottati sulla base dell’articolo 207 TFUE e quindi secondo la stessa procedura legislativa, sicché si deve supporre che il legislatore dell’Unione abbia considerato questi due regolamenti come «misure» di pari importanza «che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune» ( 50 ). 67. In tale contesto, la nozione di «prodotti a duplice uso» non richiede necessariamente un’interpretazione restrittiva. Di converso, soltanto un’interpretazione estensiva consentirebbe a tale nozione di ricomprendere l’ampia gamma di considerazioni strategiche e di sicurezza che possono venire in rilievo nella conduzione delle relazioni esterne da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri o dell’Unione. In altre parole, la gamma dei prodotti potenzialmente interessati dovrebbe essere sufficientemente ampia da tenere conto della molteplicità degli interessi dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri che possono emergere nel contesto delle condotte nel mondo nel suo complesso ( 51 ). 68. Come osservato, in sostanza, dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], in tal modo le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero adattarsi all’evoluzione delle condizioni strategiche e di sicurezza nel mondo intero. Ciò implica, come rileva il governo belga, che tali autorità dispongano di un margine di discrezionalità per ritenere che l’esportazione di un determinato prodotto non sollevi siffatte preoccupazioni in un dato momento, ma che tali preoccupazioni possano sorgere in un momento diverso. 69. Un’interpretazione ampia della nozione di «prodotti a duplice uso» non significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di un margine di discrezionalità illimitato per introdurre ostacoli al libero scambio. Di converso, l’interpretazione estensiva di tale nozione è controbilanciata dalle limitate ipotesi in cui il legislatore ha autorizzato gli [OSCURATO:PERSONA] membri a introdurre restrizioni all’esportazione di siffatti prodotti; vale a dire, nel contesto dell’articolo 9 del regolamento sui prodotti a duplice uso, ossia soltanto per motivi di sicurezza o di rispetto dei diritti umani. 70. A mio avviso, le ragioni che precedono costituiscono motivi validi per pronunciarsi, alla luce della disciplina attuale, a favore di un’interpretazione estensiva dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso. Nell’analisi che segue, pertanto, suggerirò di rispondere alle questioni del giudice del rinvio tenendo conto della necessità di un’ampia interpretazione della nozione di «prodotti a duplice uso». C. Prima questione pregiudiziale 71. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, indicazioni sui tipi di circostanze da prendere in considerazione per valutare se un prodotto civile possa avere un «utilizzo [anche] militare», tale da qualificarlo come «prodotto a duplice uso» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso. 72. Nell’ambito della lettera a) di tale questione, il giudice del rinvio chiede se un siffatto prodotto debba poter fornire un contributo essenziale alle capacità delle forze armate. In subordine, esso si chiede se si possa presumere che un siffatto utilizzo sussista già nel caso in cui il prodotto in questione serva alla formazione di personale militare. 73. Nell’ambito della lettera b) della prima questione, il giudice del rinvio chiede poi se esso debba tener conto unicamente delle condizioni del prodotto al momento dell’esportazione verso il paese terzo, oppure anche i) delle capacità militari dell’utilizzatore finale o del destinatario nel paese terzo nel quale il prodotto in questione è esportato; ii) della situazione nel paese terzo; iii) della possibilità di una conversione del prodotto; o (iv) del pericolo di uno sviamento di destinazione del prodotto stesso. 1. Carattere non necessariamente essenziale del contributo alle capacità delle forze armate 74. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario che un prodotto avente un «utilizzo [anche] militare» sia caratterizzato da una chiara componente tecnica militare o che sia un prodotto in relazione al quale l’utilizzo militare è importante almeno quanto il suo utilizzo civile. Di conseguenza, essa sostiene che un prodotto progettato esclusivamente per scopi civili e che può essere utilizzato anche da un’istituzione militare, soltanto per un tipo di formazione che non è diversa da una formazione civile analoga, non può avere un «utilizzo [anche] militare». 75. Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], un prodotto avente un «utilizzo [anche] militare» deve contribuire in modo importante alle capacità delle forze armate. Tuttavia, esso ritiene che tale valutazione esiga un approccio «dinamico», che tenga conto degli sviluppi nel settore militare (come l’uso di droni civili nelle operazioni di combattimento). Da parte sua, la Commissione ritiene che il contributo alle capacità militari di un paese terzo non debba necessariamente essere importante, ma che debba esistere. Secondo tale istituzione, la soglia dovrebbe essere quella per cui il prodotto contribuisce in modo «rilevante» alle capacità delle forze armate. 76. Di converso, i governi ellenico, spagnolo e francese ritengono, in sostanza, che qualsiasi nesso con un contesto militare dovrebbe essere sufficiente a rendere un prodotto un «prodotto a duplice uso». 77. A mio avviso, è chiaro che l’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso non fa espresso riferimento a una soglia specifica in relazione al contributo che un prodotto deve fornire alle forze armate di un paese terzo al fine di essere considerato avente un «utilizzo [anche] militare». 78. Infatti, se fosse necessaria una siffatta soglia per poter qualificare un prodotto come avente un «utilizzo [anche] militare», un vasto numero di prodotti esportati suscettibili di sollevare questioni in materia di sicurezza o di rispetto dei diritti umani non rientrerebbe necessariamente nell’ambito di applicazione del regolamento sui prodotti a duplice uso. Ciò comprometterebbe l’efficacia della disciplina di controllo delle esportazioni. 79. Supponendo, tuttavia, che esista una siffatta soglia, non vedo in che modo, ab origine , si possa valutare il contributo di un prodotto alle forze armate di un paese terzo, indipendentemente dal suo carattere essenziale, minore o nullo. Anche se fosse possibile quantificare questo tipo di contributo in riferimento a un particolare prodotto ( quod non , a mio avviso), siffatto elemento imporrebbe sia agli operatori economici (ai fini della conformità alla disciplina) sia alle autorità nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri (ai fini della sua applicazione) di valutare tale contributo rispetto a una determinata soglia, e con riferimento alla struttura e all’organizzazione delle forze armate di un paese terzo . 80. Non si tratta di una difficoltà puramente teorica. Applicando tale impostazione alle circostanze di fatto della controversia di cui al procedimento principale, se è agevole, a mio avviso, accertare che la fornitura di un aeromobile per l’addestramento al volo dei piloti (militari) e l’eventuale utilizzo di tale aeromobile a fini di ricognizione o di sorveglianza visiva contribuirebbe alle capacità delle forze armate del Myanmar, è tutt’altra questione valutare con certezza se l’esportazione di tale aeromobile da addestramento contribuisca in modo «essenziale» o «rilevante» a tali capacità. 81. Pertanto, mi chiedo se la nozione di «utilizzo [anche] militare» debba essere interpretata non nel senso che riguarda il contributo di un prodotto alle capacità delle forze armate, bensì i compiti abitualmente svolti da tali forze. 82. Tale interpretazione attribuirebbe un significato alla nozione di «utilizzo (...) militare» e consentirebbe di stabilire un nesso concreto tra il prodotto in questione e il suo eventuale utilizzo da parte delle forze armate di un paese terzo, ma essa non è priva di difetti. Infatti, se fosse necessario stabilire qualcosa di più rispetto a un nesso generico con i compiti di tali forze, le autorità competenti dovrebbero, in primo luogo, accertare quali compiti tali forze svolgano abitualmente. Tuttavia, sebbene sia possibile determinare, con un certo grado di certezza, quali siano tali compiti in relazione alle forze armate degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 52 ), è tutt’altro che agevole procedere a detto accertamento in relazione alle forze armate di un paese terzo . Del resto, è possibile che tali forze non siano organizzate allo stesso modo di quelle degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Esse potrebbero essere tenute a svolgere talune attività che non sono abitualmente riconducibili alle forze degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 53 ), oppure le loro attività potrebbero essere profondamente integrate con quelle di imprese civili ( 54 ). 83. Di conseguenza, mi sembra che l’unica interpretazione che garantirebbe l’adattabilità e la reattività richieste alla disciplina di controllo delle esportazioni stabilita dal regolamento sui prodotti a duplice uso in relazione ai diversi possibili utilizzi di un «prodotto a duplice uso» in un paese terzo sia, in sostanza, quella proposta dai governi ellenico, spagnolo e francese: un prodotto può avere un «utilizzo [anche] militare» ogniqualvolta sussista un nesso tra i possibili utilizzi del prodotto e le forze armate del paese terzo interessato. 84. Per tali ragioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione, lettera a), del giudice del rinvio interpretando l’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso nel senso che, affinché un prodotto possa avere un «utilizzo [anche] militare», non è necessario che contribuisca in modo essenziale alle capacità militari del suo utilizzatore finale. In tal senso, l’utilizzo di un prodotto ai fini della formazione di base dei piloti militari, anche quando tale formazione è uguale a quella dei piloti civili, è sufficiente per ritenere che tale prodotto possa avere un «utilizzo [anche] militare». 2. Soltanto le caratteristiche oggettive di un prodotto determinano il suo possibile «duplice uso» 85. Dalla risposta fornita alla prima questione, lettera a), risulta che l’utilizzo specifico e l’importanza di un prodotto per le forze militari del paese di destinazione sono irrilevanti al fine di stabilire se il prodotto da esportare possa avere un «utilizzo [anche] militare». 86. Di converso, la formulazione stessa dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso suggerisce che è sufficiente che un prodotto sia oggettivamente suscettibile di un utilizzo per tale scopo. Detta formulazione, nelle varie versioni linguistiche che ho consultato, mette chiaramente in evidenza la possibilità di un utilizzo sia civile sia militare di un prodotto ( 55 ). 87. Tale formulazione sembra suggerire che non sia necessario dimostrare concretamente chi utilizzerà il prodotto (ossia l’identità dell’utilizzatore finale) né il modo in cui tale prodotto sarà utilizzato in un particolare contesto (ossia il suo uso finale), ma che le autorità competenti debbano accertare che il prodotto in questione oggettivamente suscettibile di un utilizzo «[anche] militare» ( 56 ). 88. Come sottolineato dal governo austriaco, ciò significa che, per stabilire se un prodotto sia suscettibile di un «utilizzo [anche] militare», occorre tenere conto delle sue capacità potenziali . 89. A mio avviso, tali capacità potenziali possono sussistere in tre ipotesi. In primo luogo, un prodotto può essere a duplice uso nel senso letterale dei termini e, quindi, suscettibile di essere utilizzato simultaneamente per scopi civili e militari. La moderna infrastruttura di telecomunicazioni, che alimenta, al contempo, sia i sistemi di comunicazione civili che quelli militari, è un esempio evidente di questo tipo di potenziale dualità di utilizzo. Inoltre, e in secondo luogo, un prodotto può avere usi alternativi. In altri termini, un prodotto può essere utilizzato tanto per scopi civili quanto per scopi militari, e può essere utilizzato alternativamente per tali finalità senza necessità di modifiche tecniche: si pensi a un autocarro che trasporta patate in una direzione e fucili nell’altra. Tale categoria di beni a duplice uso è quindi, per sua stessa natura, suscettibile di una dualità di utilizzo , senza che sia necessario procedere a una riconversione o a una modifica. Inoltre, e in terzo luogo, possono esservi prodotti a duplice uso specificamente progettati per usi civili e ad essi destinati, ma che possono essere riconvertiti per scopi militari. Anche questa categoria rientra nei prodotti a duplice uso ( 57 ). Il caso dei droni civili (e dei loro componenti) nei combattimenti militari, cui il governo dei [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento nelle sue osservazioni, è, a mio avviso, un esempio attuale di prodotti a duplice uso di tal genere ( 58 ). 90. Ciò mi conduce alla lettera b) della prima questione del giudice del rinvio. Per quanto riguarda tale parte della prima questione, la [OSCURATO:PERSONA], i governi austriaco, belga, spagnolo, francese e dei [OSCURATO:PERSONA] ritengono tutti che fattori quali le capacità dell’utilizzatore finale, la situazione nel paese di destinazione, l’uso finale previsto e l’esistenza di un rischio di elusione siano irrilevanti al fine di stabilire se un prodotto possa avere un «utilizzo [anche] militare», poiché tali elementi sono presi in considerazione al fine di valutare se sia necessaria un’autorizzazione all’esportazione. 91. Concordo. 92. Come ho spiegato in precedenza, per stabilire se un prodotto possa avere un «utilizzo [anche] militare», le autorità competenti devono tenere conto soltanto delle capacità oggettive e potenziali di utilizzo del prodotto in questione. 93. A tal fine, è evidente che occorre tener conto delle caratteristiche fisiche e tecniche che il prodotto presenta al momento dell’esportazione. Tali caratteristiche possono includere anche la possibilità oggettiva di riconversione del prodotto. 94. Tuttavia, e come rilevato, in sostanza, dai governi austriaco, belga, spagnolo e francese, nonché dalla Commissione, ciò non significa, almeno in questa fase, che le autorità competenti debbano tener conto delle intenzioni sottese alla progettazione di tale prodotto, al suo uso previsto o al suo sviluppo ( 59 ). 95. Inoltre, a differenza di quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l’approccio che precede, incentrato sulle caratteristiche fisiche di un prodotto, non comporterà il rischio che un gran numero di prodotti civili possa essere assoggettato all’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’esportazione. 96. A mio avviso, tale preoccupazione emerge soltanto nel caso in cui si confonda la questione se un prodotto non compreso negli elenchi sia un «prodotto a duplice uso» con la questione se l’esportazione di tale prodotto debba essere assoggettata al procedimento di autorizzazione all’esportazione ( 60 ). 97. Come sostengono tutti i governi intervenienti, la Commissione e anche la [OSCURATO:PERSONA], soltanto in questa seconda fase possono assumere rilevanza considerazioni concernenti l’utilizzatore finale, il (o la situazione nel) paese di destinazione, il rischio di sviamento e altri fattori ( 61 ). Ciò in quanto spetta alle autorità nazionali competenti spiegare, per quanto riguarda l’esportazione del particolare prodotto in questione, il motivo per cui, nello specifico contesto fattuale ad esse sottoposto, si rende necessaria un’autorizzazione all’esportazione. 98. Sebbene la questione del giudice del rinvio non verta su tale obbligo, desidero osservare brevemente che dalla sua decisione di rinvio e dalle osservazioni del governo austriaco risulta che le autorità austriache competenti hanno inteso basarsi sulla facoltà di cui all’articolo 9 del regolamento sui prodotti a duplice uso per esigere un’autorizzazione all’esportazione. Tale disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di limitare l’esportazione di un prodotto «a duplice uso» non compreso negli elenchi , fra l’altro, in ragione della possibilità che il prodotto sia utilizzato in connessione a violazioni dei diritti umani. 99. Quando tale facoltà è esercitata, è necessaria una motivazione, per garantire la tutela giurisdizionale effettiva dell’operatore economico interessato ( 62 ). Nella motivazione, le autorità austriache competenti devono spiegare il motivo per cui, nel particolare contesto ad esse sottoposto, ritengono che i prodotti di cui trattasi possano sollevare preoccupazioni relative al rispetto dei diritti umani in caso di esportazione. Naturalmente, nello stabilire tale nesso tra l’esportazione del prodotto di cui trattasi e le riferite preoccupazioni, le autorità competenti dispongono di un margine di discrezionalità che, a mio avviso, è più ampio che in un contesto interno ( 63 ). 100. Tornando all’esempio dei bottoni dei pantaloni da me proposto all’inizio delle presenti conclusioni, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono considerare detti bottoni prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi. Tuttavia, tali autorità non sarebbero autorizzate a controllare il commercio di tali bottoni sulla base dell’articolo 9 del regolamento sui prodotti a duplice uso a meno che non siano in grado di stabilire un nesso tra la loro esportazione e preoccupazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri o dell’Unione europea in materia di sicurezza e/o di diritti umani. 101. Spetterà poi ai giudici nazionali competenti verificare la correttezza di tale valutazione. Sebbene ciò non implichi rivalutare nel merito le considerazioni strategiche e in materia di sicurezza addotte, la motivazione fornita dalle autorità competenti deve consentire a tali giudici di verificare, eventualmente anche alla luce del fascicolo del relativo procedimento, gli elementi che hanno indotto dette autorità a ritenere la restrizione in questione idonea e necessaria al conseguimento dell’obiettivo perseguito ( 64 ). 102. Spetta al giudice nazionale stabilire se ciò si verifichi nella controversia di cui al procedimento principale ( 65 ). 103. In conclusione, e in risposta alla prima questione, lettera b), del giudice del rinvio, suggerisco alla Corte di dichiarare che, per valutare se un prodotto possa avere un «utilizzo [anche] militare», occorre tener conto soltanto delle capacità oggettive di tale prodotto, sulla base delle sue caratteristiche fisiche al momento dell’esportazione. Ai fini di tale accertamento, non è necessario tenere conto delle capacità militari dell’utilizzatore finale o del destinatario nel paese terzo verso il quale il prodotto è esportato, della situazione in tale paese terzo, della possibilità per l’utilizzatore finale di riconvertire il prodotto o del rischio di sviamento di destinazione di quest’ultimo. Tali preoccupazioni sono rilevanti soltanto al fine di decidere se possa essere imposta un’autorizzazione dell’esportazione di tale prodotto. IV. Conclusione 104. Suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) nei seguenti termini: «L’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, deve essere interpretato nel senso che, –        per stabilire se un prodotto possa essere considerato avente un “ utilizzo [anche] militare ”, nei casi in cui tale prodotto non contribuisce in modo essenziale alle capacità delle forze armate, è sufficiente che esso possa essere utilizzato nella formazione di piloti militari, anche qualora tale formazione corrisponda a quella dei piloti civili; –        per valutare se un prodotto possa avere un “ utilizzo [anche] militare ”, occorre tener conto soltanto delle capacità oggettive di tale prodotto, sulla base delle sue caratteristiche fisiche al momento dell’esportazione; e –        nell’accertare se un prodotto sia suscettibile di un “ utilizzo [anche] militare ”, non è necessario tenere conto delle capacità militari dell’utilizzatore finale o del destinatario nel paese terzo verso il quale il prodotto è esportato, della situazione in tale paese terzo, della possibilità per l’utilizzatore finale di riconvertire il prodotto o del rischio di sviamento di destinazione di quest’ultimo. Tali preoccupazioni sono rilevanti soltanto al fine di decidere se possa essere imposta un’autorizzazione dell’esportazione di tale prodotto». 1 Lingua originale: l’inglese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 V. Karpenstein, U., [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Stoccarda, 1998, pag. 112. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era il primo segretario del partito comunista dell’Unione sovietica. 3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU 2021, L 206, pag. 1). 4 V. punto 1.1 della decisione di rinvio. 5 Gli articoli da 3 a 13 dell’AWG recano i seguenti titoli: articolo 3 – «Principi generali»; articolo 4 – «Adempimento degli obblighi internazionali»; articolo 5 – «Rispetto dei meccanismi internazionali di controllo delle esportazioni di armi»; articolo 6 – «Rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario» ; articolo 7 – «Ripercussioni sulla situazione interna del paese di destinazione»; articolo 8 – «Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale»; articolo 9 – «Ripercussioni sugli interessi in materia di sicurezza e sulle relazioni esterne dell’Austria, nonché sugli interessi in materia di sicurezza di altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione»; articolo 10 – «Implicazioni per le attività terroristiche e la criminalità internazionale»; articolo 11 – «Pericolo di uno sviamento del prodotto verso finalità indesiderate»; articolo 12 – «Sviluppo sostenibile»; articolo 13 – «Utilizzazione finale». 6 Secondo le informazioni contenute nel fascicolo nazionale, e più in particolare alla pag. 3 del Bescheid des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft (Ministro federale del Lavoro e dell’Economia) 2024-0.266.516, del 18 luglio 2024, tali condizioni consistevano, da un lato, nella previa autorizzazione del Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (Ministero federale per la Digitalizzazione e l’Economia) all’esportazione delle merci indicate e delle merci prodotte utilizzando la tecnologia indicata e, dall’altro, nella previa approvazione della riconversione delle merci indicate e delle merci prodotte utilizzando la tecnologia indicata. Tale documento precisa altresì che dette condizioni miravano ad escludere il rischio che le merci in questione fossero sviate per finalità indesiderate legate a gravi violazioni dei diritti umani. 7 Osservo che il governo austriaco ha precisato che l’AWG non prevede la «proroga» di una (singola) autorizzazione all’esportazione, ma soltanto l’avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione. Tale posizione sembra avvalorata anche dall’interpretazione accolta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) nella sua sentenza del 3 gennaio 2022 nella causa W157 2242760-1/2 E, ECLI:AT:BVWG:2022:W157.2242760.1.00 (in prosieguo: la «sentenza del BVwG del 3 gennaio 2022»). 8 V. sentenza del BVwG del 3 gennaio 2022, punto 3.2.5. 9 V. sentenza del 3 aprile 2023 nella causa W290 2255924-1/7 E, ECLI:AT:BVWG:2023:W290.2255924.1.00 (in prosieguo: la «sentenza del BVwG del 3 aprile 2023»), punto 2.2.1. 10 Sentenza del BVwG del 3 aprile 2023, punto 2.2.1. 11 V. Ministro federale del Lavoro e dell’Economia, documento 2024-0.266.516 del 18 luglio 2024, pag. 33. 12 V. posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU 2008, L 335, pag. 99). Per quanto riguarda i tipi di prodotti ivi contemplati, v. elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 24 febbraio 2025 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC) (che aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 19 febbraio 2024) (PESC) (GU C, C/2025/1499) (in prosieguo: l’«elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea»). 13 L’articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU 2013, L 121, pag. 1), come modificato, vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso «qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, interamente o parzialmente, a un uso militare, a un utente finale militare o alla polizia di frontiera». 14 «Regolamento relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni». 15 Il corsivo è mio. 16 Se il primo regolamento sui prodotti a duplice uso, adottato nel 1994, riguardava unicamente gli scambi di «beni» [v. articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (GU 1994, L 367, pag. 1); in prosieguo: il «regolamento del 1994 sui beni a duplice uso»], l’ambito di applicazione di tale disciplina è stata estesa, nel 2009, al commercio di tutti i «prodotti» a duplice uso, «inclusi il software e le tecnologie (...) [e] tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari» [v. articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU 2009, L 134, pag. 1)]. 17 V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), il quale fa riferimento alla sola nozione di «merci», nonché sentenze del 14 luglio 1977, Bosch (1/77, EU:C:1977:130, punto 4) e del 18 aprile 1991, [OSCURATO:PERSONA] (C‑79/89, EU:C:1991:153, punto 21), in cui la Corte ha dichiarato che la classificazione tariffaria non si estende a beni immateriali come i software. 18 Il corsivo è mio. 19 V., ad esempio, nel settore della politica estera e di sicurezza comune, articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), o articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), e, per quanto riguarda il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti, articolo 4, paragrafo 15, lettera a), e articolo 19, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2026/1386 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo al controllo degli investimenti esteri nell’Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 (GU L 2026/1386, pag. 1). 20 V. articolo 3, paragrafo 20, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure volte ad agevolare il trasporto di materiali, merci e personale militari in tutta l’Unione (COM (2025) 847 final) e libro bianco sulle opzioni per rafforzare il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo che riguardano tecnologie potenzialmente a duplice uso (COM (2024) /27 final, pag. 1 e nota 1). 21 Førland, T.E. fa riferimento al successivo sistema di controllo delle esportazioni adottato dagli alleati occidentali, istituzionalizzato nell’ambito del comitato di coordinamento (denominato anche COCOM), definendolo «guerra economica in tempo di pace» (v.. «“[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”: A conceptual framework for analysing COCOM», Journal of [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 28:2, 1994, pagg. da 191 a 204, in particolare pag. 192. Per una panoramica generale degli sviluppi storici in questo settore, v. anche Karpenstein, U., [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Stoccarda, 1998, pagg. da 154 a 175. 22 Ad esempio, il Trattato di non proliferazione nucleare (729 UNTS 161), la Convenzione sulle armi biologiche (1015 UNTS 163) e la Convenzione sulle armi chimiche (1974 UNTS 45), ratificati nel 1970, nel 1972 e nel 1997, che mirano a prevenire rispettivamente la proliferazione di armi e tecnologie nucleari, biologiche e chimiche. 23 Tali accordi comprendono quelli elencati nell’allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso, vale a dire il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, il gruppo dei fornitori nucleari, l’intesa di Wassenaar e la Convenzione sulle armi chimiche. 24 Il regolamento del 1994 sui beni a duplice uso è stato adottato sulla base dell’articolo 113 TCE (attuale articolo 207 TFUE). 25 Decisione 94/942/PESC del Consiglio, relativa all’azione comune, adottata dal Consiglio in base all’articolo J.3 del trattato sull’Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (GU 1994, L 367, pag. 8) (in prosieguo: la «decisione PESC del 1994»). 26 V. articolo 1, secondo comma, della decisione PESC del 1994. 27 V. il primo e il terzo considerando del regolamento del 1994 sui beni a duplice uso. 28 Tale elenco di prodotti a duplice uso era contenuto nella decisione PESC del 1994. 29 V. il quarto considerando del regolamento del 1994 sui beni a duplice uso. 30 V. considerando 5 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GU 2000, L 159, pag. 1). V. anche decisione del Consiglio del 22 giugno 2000 che abroga la decisione 94/942 (GU 2000, L 159, pag. 218). 31 Per una panoramica dettagliata del processo politico e legislativo relativo al regolamento del 1994 sui beni a duplice uso, la decisione PESC del 1994 e lo sviluppo di un sistema dell’Unione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, v., in particolare, Koutrakos, P., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Defence in EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Armaments , Londra: [OSCURATO:PERSONA], 2001, pagg. da 93 a 112, e Davis, I., [OSCURATO:PERSONA] of Arms and [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]: Germany, Sweden and the UK , [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], 2002, [OSCURATO:PERSONA] pagg. da 46 a 82. 32 V. articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui prodotti a duplice uso. V. anche la nota introduttiva dell’allegato I, in cui si precisa che «[l’]elenco di prodotti a duplice uso contenuto nel presente allegato attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare il gruppo Australia (...), il regime di non proliferazione nel settore missilistico (...), il gruppo dei fornitori nucleari (...), l’intesa di Wassenaar (...) e la convenzione sulle armi chimiche». 33 V. articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, ai sensi del quale «[l’]esportazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione» (il corsivo è mio). 34 A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, l’esportazione di prodotti a duplice uso può essere vietata o subordinata ad autorizzazione «[p]er motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani». 35 V. articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sui prodotti a duplice uso. V., da ultimo, raccolta degli elenchi nazionali di controllo a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/821 (GU C, C/2026/3577). 36 V. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sui prodotti a duplice uso. 37 V. articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento sui prodotti a duplice uso. V. anche articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, ai sensi del quale uno Stato membro può imporre un’autorizzazione per un prodotto non compreso negli elenchi dell’allegato I del suddetto regolamento nel caso in cui un altro Stato membro abbia inserito detto prodotto nel proprio elenco nazionale di controllo. 38 Il corsivo è mio. 39 L’articolo 207, paragrafo 1, TFUE precisa che esso si applica agli scambi di merci, senza distinguere tra i tipi di merci in esso rientranti. V. sentenza del 17 ottobre 1995, Leifer e a. (C‑83/94, EU:C:1995:329, punto 11), in cui si spiega che la natura di una determinata merce non può sottrarla alla sfera di applicazione della politica commerciale comune. 40 V. sentenze dell’8 aprile 2008, Commissione/Italia (C‑337/05, EU:C:2008:203) e del 7 giugno 2012, Insinööritoimisto InsTiimi (C‑615/10, EU:C:2012:324). In tali cause, la Corte ha ritenuto che i prodotti in questione, alcuni tipi di elicotteri e sistemi di piattaforme girevoli, non fossero destinati a fini esclusivamente militari, ragion per cui la deroga alle norme in materia di appalti pubblici non è stata ritenuta giustificata. 41 V. sentenza del 7 giugno 2012, Insinööritoimisto InsTiimi (C‑615/10, EU:C:2012:324, punto 44). 42 Facendo propria la posizione dell’avvocato generale Jacobs, la Corte ha interpretato la nozione di «pubblica sicurezza» nel senso che esso comprende anche considerazioni relative alla sicurezza esterna, comprese quelle effettuate nel contesto della politica estera, sulla base del rilievo che «la sicurezza di uno Stato può considerarsi sempre meno in modo isolato, in quanto essa è strettamente legata alla sicurezza della comunità internazionale nel suo complesso e dei vari elementi che la compongono» (v. sentenze del 17 ottobre 1995, Werner , C‑70/94, EU:C:1995:328, punto 26) e del 17 ottobre 1995, Leifer e a. , C‑83/94, EU:C:1995:329, punto 27). 43 V., in tal senso, articolo 207, paragrafo 1, TFUE. 44 V. articolo 2, paragrafo 1, TFUE. 45 V., in tal senso, l’interpretazione accolta dalla Corte nel contesto della sentenza del 4 ottobre 2024, Confédération paysanne (Meloni e pomodori del Sahara occidentale) (C‑399/22, EU:C:2024:839, punti 53 e 54). 46 Detto principio potrebbe essere inteso anche come espressione dell’idea secondo cui gli scambi da e verso l’Unione dovrebbero essere liberi, quale espressa nell’articolo 3 TUE [«[n]elle relazioni con il resto del mondo l’Unione (...) [c]ontribuisce (...) al commercio libero ed equo»] e all’articolo 206 TFUE [«[l]’Unione, tramite l’istituzione di un’unione doganale (...) contribuisce nell’interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale‚ alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali»]. V. anche, per analogia, articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU 2015, L 123, pag. 33), il quale, nella parte pertinente, stabilisce che «[l]’importazione nell’Unione (...) è libera e pertanto non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa», il che riflette l’altra faccia della medaglia dell’idea contenuta nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sul regime comune applicabile alle esportazioni. 47 V. ad esempio il considerando 1 del regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il regolamento (UE) 2020/2170 (GU L 2026/1384) (che fa riferimento alla necessità di limitare le importazioni di acciaio per motivi di «sicurezza economica dell’Unione») e il considerando 6 del regolamento (UE) 2026/1386 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo al controllo degli investimenti esteri nell’Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 (GU L 2026/1386) (ai sensi del quale «[l]’integrazione delle economie mondiali, unitamente alla guerra e alle tensioni geopolitiche, ha comportato l’insorgere di nuovi rischi cui devono far fronte l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri»). V. anche le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑106/22, EU:C:2023:267, paragrafi da 3 a 5). 48 V. considerando 2 del regolamento sui prodotti a duplice uso (per il primo riferimento a considerazioni strategiche e di sicurezza), considerando 5 di tale regolamento (per gli impegni internazionali) e considerando 27 dello stesso (per considerazioni relative al mercato interno). 49 In tal senso, il considerando 39 del regolamento sui prodotti a duplice uso spiega che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Commissione dovrebbero aumentare il loro contributo alle attività dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. [OSCURATO:PERSONA] membri e la Commissione dovrebbero inoltre sostenere tali regimi nello sviluppo di solidi controlli delle esportazioni come base globale e modello per le migliori pratiche internazionali, nonché come strumento importante per garantire la pace e la stabilità internazionali » (il corsivo è mio). 50 V. articolo 207, paragrafo 2, TFUE. 51 Secondo l’avvocato generale Jacobs, «[l]a sicurezza rappresenta (...) una questione di percezione soggettiva piuttosto che di fatti indiscutibili», in quanto le differenze geografiche e storiche di ciascuno Stato membro determinano gli interessi strategici e di sicurezza che possono venire in gioco in una determinata situazione. V. le sue conclusioni nella causa Commissione/Grecia (C‑120/94, EU:C:1995:109, pag. 1528, paragrafo 54). 52 V., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo (C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 45), in cui la Corte, in sostanza, ha stabilito che i compiti delle forze armate degli [OSCURATO:PERSONA] membri si estendono alla salvaguardia dell’«integrità territoriale» e alla tutela della «sicurezza nazionale» degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 53 V., a tale riguardo, Delegazione dell’Unione europea presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, Dichiarazione in occasione della 114 a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, Comitato per l’applicazione delle norme, Turkmenistan C.105, 10 giugno 2026, disponibile all’indirizzo: https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/ilc114-eu-statement-committee-application-standards-turkmenistan-c105_en (in cui si evidenzia che, in Turkmenistan, i militari di leva sono impiegati nella raccolta annuale del cotone). 54 V., a tal riguardo, Dipartimento di Stato degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, Ufficio per la sicurezza internazionale e la non proliferazione, «Military-civil fusion and the [OSCURATO:PERSONA] of China», 28 maggio 2000, disponibile all’indirizzo: https://2017-2021.state.gov/remarks-and-releases-bureau-of-international-security-and-nonproliferation/mcf-and-the-prc/ (in cui si sostiene che il partito comunista cinese «sta riorganizzando sistematicamente il settore scientifico e tecnologico cinese per garantire che le future innovazioni promuovano, al contempo, sia lo sviluppo economico che quello militare») [traduzione libera]. 55 V. le versioni in lingua tedesca («[OSCURATO:PERSONA] (…) die (…) verwendet werden können»), inglese («items (…) which can be used»), spagnola («productos (…) que puedan destinarse a usos»), francese («produits (…) susceptibles d’avoir une utilisation»), croata («roba (…) koja se može upotrebljavati») e italiana («prodotti (…) che possono avere un utilizzo») dell’articolo 2, punto 1 del regolamento sui prodotti a duplice uso. 56 V., in tale contesto, l’esempio fornito da Karpenstein, U. il quale spiega che, a metà degli anni ‘80, l’Iraq commissionò diverse centinaia di sistemi di controllo remoto per automodelli a un produttore di giocattoli della Germania occidentale, al fine di migliorare la precisione dei suoi obsoleti missili Scud. V. Karpenstein, U., [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Stoccarda, 1998, pag. 112. 57 V., a tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA], A., « Not a rose by any other name: [OSCURATO:PERSONA]-use and dual-purpose space systems », Lawfare, 5 giugno 2023, disponibile all’indirizzo: https://www.lawfaremedia.org/article/not-a-rose-by-any-other-name-dual-use-and-dual-purpose-space-systems (5 giugno 2023) e Bennett, C. J. P., «The dual-use conundrum of the [OSCURATO:PERSONA] regarding space governance: Solutions through international legal interpretation?», [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 17, 2025, pagg. da 1 a 12, in particolare, pag. 5. 58 Per quanto riguarda le misure restrittive imposte alla Federazione russa a causa delle sue azioni volte a destabilizzare l’Ucraina, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] spiega che i chip disponibili sul mercato che in precedenza erano considerati destinati all’uso in droni civili sono ormai ritenuti idonei a fornire un contributo essenziale alle operazioni militari di combattimento [v., a tal riguardo, regolamento (UE) n. 833/2014, allegato VII, parte B, codici NC 8541 10, 8541 21 e 8541 29, che concernono componenti costituiti da chip]. 59 Tale conclusione è inoltre conforme alla definizione di «usable in» (utilizzabile in), «usable for» (utilizzabile per) o «capable of» (suscettibile di), figuranti nell’allegato Attrezzature, software e tecnologia del Regime di non proliferazione nel settore missilistico, disponibile all’indirizzo https://www.mtcr.info/download/pictures/a8/bcr8jdpfbqag5rm5m1i3atrjptggwf/mtcr-tem-technical_annex_2024-03-14.docx.pdf , che, nella parte pertinente, definisce tali termini nel senso che si riferiscono ad «attrezzature, parti, componenti, materiali o “software” idonei a un particolare utilizzo. Non è necessario che le attrezzature, le parti, i componenti o i software siano stati configurati, modificati o specificati per tale particolare utilizzo» [traduzione libera]. 60 V., a tal riguardo, i paragrafi 44 e 45 delle presenti conclusioni, nei quali illustro le due fasi necessarie per sottoporre un prodotto all’obbligo di autorizzazione all’esportazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso: i) la fase consistente nel qualificare un prodotto come «a duplice uso» e ii) la fase consistente nello stabilire se l’esportazione del prodotto in questione debba essere assoggettata a un’autorizzazione all’esportazione e/o se debba essere vietata. 61 Per completezza, osservo che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sui prodotti a duplice uso, che riguarda il rilascio dell’autorizzazione o il divieto di transito di un prodotto a duplice uso, è formulato in modo ampio, per consentire alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri di tener conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresi gli obblighi e gli impegni internazionali dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri [lettera a)], le considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale [lettera c)], nonché le considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione [lettera d)]. 62 V, ex multis , per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 116 e giurisprudenza ivi citata). 63 V., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 1995, Werner (C‑70/94, EU:C:1995:328, punto 28) e del 17 ottobre 1995, Leifer e a. (C‑83/94, EU:C:1995:329, punto 29). 64 V., per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 125 e 126). 65 V., ex multis , per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119 e giurisprudenza ivi citata).
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris