CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 47154/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 26/2/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi di arresto e di 1.000 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4, legge n. 100 del 1975, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]Amico, mentre circolavano per la via pubblica a bordo di un veicolo, portato fuori dalla abitazione, senza giustificato motivo, un coltello di 15 cm. tenuto nel vano portaoggetti dello sportello lato guida e un altro, da 17 cm., tenuto in tasca dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; fatto accertato in Agrigento il 23/1/2015. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della prova, in relazione al "giustificato motivo" di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975. La Corte palermitana avrebbe ritenuto non provata la circostanza che gli imputati avessero, nell'immediatezza, giustificato il possesso dei coltelli con l'espletamento dell'attività di arrotini, la quale„ anzi, risulterebbe smentita dalle dichiarazioni dei testi. Tuttavia, nella carta d'identità del coimputato D'Amico, mostrata, per l'identificazione, agli agenti durante il controllo di polizia e depositata in udienza, sarebbe stata indicata come professione del coimputato quella di "arrotino"; circostanza confermata dal teste Piparo, secondo cui l'autovettura nella quale viaggiavano gli imputati era provvista del megafono sul tetto. E dal momento che i coltelli sarebbero attrezzi strumentali all'attività lavorativa di chi svolge tale professione, la Corte palermitana sarebbe dovuta pervenire a ritenere integrato il "giustificato il motivo". Detto ragionamento sarebbe stato riportato nella sentenza assolutoria emessa nei confronti del coimputato D'Amico, allegata al ricorso. 3. Con memoria in data 8/9/2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il concorrente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico, è stato assolto per insussistenza del fatto, con sentenza della Corte di appello di Palermo n. 4214/2021, irrevocabile in data 1/4/2021, sicché analoga soluzione si imporrebbe anche nei confronti dell'odierno imputato, al fine di prevenire un inevitabile contrasto tra giudicati relativi al medesimo fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. peri., avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo del reato e al fatto che il ricorso non è inammissibile. 2. Osserva, invero, il Collegio che le doglianze articolate dalla difesa con l'unico motivo non possono ritenersi inammissibili, considerato che, secondo quanto riportato nella stessa sentenza di condanna, i due imputati (uno dei quali, [OSCURATO:PERSONA]Amico, è stato recentemente prosciolto, con la formula perché il fatto • non sussiste, sostanzialmente alla stregua delle stesse argomentazioni prospettate dalla difesa con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: v. sentenza della Corte di appello di Palermo in data 16/11/2020, in atti) erano stati rinvenuti alla guida di un veicolo che montava un altoparlante con il quale essi reclamizzavano la loro professione, compiutamente indicata, nel documento di identità del coimputato, come quella di arrotino, sicché non può ritenersi manifestamente infondata la prospettazione volta a rappresentare l'esistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla presenza di un giustificato motivo per il porto dei coltelli rinvenuti a bordo del veicolo in questione. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono e considerato che, per le ragioni anzidette, non può ritenersi che il ricorso sia inammissibile, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente enoldi [OSCURATO:PERSONA]