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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10085/2026

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 08/04/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta per [OSCURATO:PERSONA] la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 8 aprile 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 3giugno 2024 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la condanna per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] eccepiscono con separati ricorsi la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce invece la violazione di legge perché la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il concordato della pena in appello per mancanza di procura speciale che invece era agli atti.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] presenta una memoria in cui si limita a chiedere l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Risulta agli atti che il difensore, [OSCURATO:PERSONA], era provvista di procura speciale per proporre il concordato in appello.

Pertanto, la decisione di inammissibilità dell’istanza, in assenza di un requisito di legge, va annullata senza rinvio con trasmissione alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.

Sono manifestamente infondati, invece, gli altri ricorsi.

Per i [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha evidenziato che non avevano mostrato segni di resipiscenza e che avevano rinunciato a dei motivi già infondati. [OSCURATO:PERSONA], a queste stesse ragioni si unisce la considerazione della sua proclività a delinquere, documentata sia dai precedenti penali sia dall’intercettazione progressivo 271, rit. 124/20 del 3//2020 in cui comunicava a [OSCURATO:PERSONA] che, appena tornato libero, avrebbe ripreso a rubare.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] N icola ed ord i na la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.

Dichiara inammissibili i ricorsi di CucchiaraleMatteo, [OSCURATO:PERSONA] A ntonio e D achille V incenzo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 08/04/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta per [OSCURATO:PERSONA] la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 8 aprile 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 3giugno 2024 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la condanna per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] eccepiscono con separati ricorsi la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce invece la violazione di legge perché la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il concordato della pena in appello per mancanza di procura speciale che invece era agli atti. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] presenta una memoria in cui si limita a chiedere l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Risulta agli atti che il difensore, [OSCURATO:PERSONA], era provvista di procura speciale per proporre il concordato in appello. Pertanto, la decisione di inammissibilità dell’istanza, in assenza di un requisito di legge, va annullata senza rinvio con trasmissione alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso. Sono manifestamente infondati, invece, gli altri ricorsi. Per i [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha evidenziato che non avevano mostrato segni di resipiscenza e che avevano rinunciato a dei motivi già infondati. [OSCURATO:PERSONA], a queste stesse ragioni si unisce la considerazione della sua proclività a delinquere, documentata sia dai precedenti penali sia dall’intercettazione progressivo 271, rit. 124/20 del 3//2020 in cui comunicava a [OSCURATO:PERSONA] che, appena tornato libero, avrebbe ripreso a rubare. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] N icola ed ord i na la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di CucchiaraleMatteo, [OSCURATO:PERSONA] A ntonio e D achille V incenzo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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