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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32953/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8317/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e alla corretta dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché non si confronta con la motivazione delle sentenze dei Giudici di merito da cui si evince, diversamente dagli assunti difensivi, da una parte, che Il Tribunale non ha mai esplicitato l'intenzione di fissare la pena base in quella prevista dal minimo edittale, e, dall'altra , come la Corte abbia puntualmente motivato quanto alla pena in concreto inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8317/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e alla corretta dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché non si confronta con la motivazione delle sentenze dei Giudici di merito da cui si evince, diversamente dagli assunti difensivi, da una parte, che Il Tribunale non ha mai esplicitato l'intenzione di fissare la pena base in quella prevista dal minimo edittale, e, dall'altra , come la Corte abbia puntualmente motivato quanto alla pena in concreto inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 32953/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris