CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19486/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti colpevoli del delitto di cui agli artt.110, 56,624 e 625 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo comune, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata; -la Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 2 e 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione dell'ipotesi di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. argomentazioni logiche e ineccepibili (l'offesa arrecata non può considerarsi di particolare tenuità atteso che il tentativo di furto ha avuto ad oggetto ben 81 beni di tipologia diversa) esprimendo dunque un giudizio sfavorevole. -Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ap