CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 26251/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13008/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3542/2018 depositata il22/10/2018, R.G. n. 4310/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere ottenuto sentenza di accertamento della esistenza con le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., EAS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 5.5.1994, del diritto al riconoscimento ad ogni effetto dell’anzianità di servizio da tale data (con esclusione degli intervalli non lavorati tra idiversi contratti a termine) e di condanna generica delle dette società alle connesse differenze retributive, adiva il Giudice del lavoro per la determinazione delle somme a tale titolo spettanti, quantificate in € 45.133,97, o in altra somma di giustizia, calcolata alla data del 31.10.2010, oltre accessori; 2. il giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere fra il ricorrente ed [OSCURATO:SOCIETA]. per intervenuta conciliazione giudiziale e respingeva il ricorso ne i confronti delle altre parti convenute per difetto di allegazione da parte del ricorrente del contratto collettivo applicabile e della qualifica e del livello di inquadramento, elementi imprescindibili al fine della quantificazione del credito rivendicato; 3. la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, in condivisione degli esiti della consulenza d’ufficio tecnico contabile disposta in seconde cure, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA].p.a., già EAS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) e il [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento delle somme in dispositivo per ciascuna indicate, oltre accessori dalle scadenze al saldo; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (da ora CAI) sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; gli intimati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal non avere il Rea assolto al proprio oner e di allegazione e prova(riferito al contratto collettivo applicabile ed alla qualifica e al livello di inquadramento) e dalla conseguente inammissibilità della disposta consulenza tecnica d’ufficio. Si duole, in sintesi, del fatto che il giudice di appello non aveva argomentato in ordine alle deduzioni difensive svolte in punto di genericità di allegazioni relative al contratto collettivo applicabile e di carente indicazione della qualifica posseduta e del livello di inquadramento del lavoratore; in particolare, contesta l’affermazione della sentenza impugnata circa la sussistenza in atti degli elementi necessari al fine dell’espletamento della disposta consulenza tecnica, affermazione che assume documentalmente smentita; 2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 198 cod. proc. civ. nonché dell’art.2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere, in sintesi, ammesso una consulenza contabile pur non avendo parte ricorrente assolto al proprio onere probatorio; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 198 cod. proc.civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ. deducendo la inammissibilità dell’ordine con il quale il consulente tecnico di ufficio aveva disposto la produzione di un contratto collettivo non identificato dalla parte; denunzia, inoltre, che controparte aveva dimenticato di riferire che CAI era subentrata nel 2010 al rapporto di lavoro intercorrente tra il Rea ed [OSCURATO:SOCIETA]. e che la gran parte dei crediti rivendicati si riferiva al contratto applicato presso ESA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., diverso da quello applicato da CAI ; 4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili. 4.1. la Corte di merito ha dissentito dal primo giudice osservando che gli elementi necessari alla quantificazione del dovuto, quali il contratto collettivo applicabile, la qualifica di inquadramento ed il livello retributivoattribuiti al dipendente, erano contenuti tanto nel conteggio sindacale che nelle buste paga riversate in atti; 4.2. tale valutazione non è validamente incrinata dalle censure formulate dall’odierno ricorrente; inprimo luogo, la denunzia di vizio di motivazione, di cui al primo motivo di ricorso, non è articolata con modalità coerenti con l’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. atteso che essa invest e argomenti o profili giuridici laddove il giudice di legittimità ha chiarito che l'omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico- fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo ( Cass. Sez. Un. 8053/2014, seguita , tra le altre, dalle conformi Cass. n.27325/ 2017,Cass. n. 9749/2016) ; 4.3. le critiche di parte ricorrente si risolvono nella prospettazione di un mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni attinte dalla Corte distrettuale in punto di idoneità e sufficienza degli elementi in atti a consentire l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, dissenso che, non veicolato dalla corretta deduzione del vizio di motivazione, si rivela intrinsecamente inidoneo a determinare il riesame nel merito della questione dinanzi al giudice di legittimità; deve inoltre soggiungersi che la valutazione del giudice di appello non risulta inficiata dalla deduzione della odierna ricorrente che afferma essere “ documentale” la mancata allegazione e prova degli elementi indispensabili all’espletamento della consulenza contabile, risultando a tal fine dirimente la considerazione dell’inammissibilità della censura per violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ., avendo parte ricorrente omesso di trascrivere o riportare per riassunto il contenuto degli atti alla base delle censure, come suo onere (Cass. n. 29093/2018, n. 195/2016, n. 16900/2015, n. 26174/ 2014, n. 22607/2014, Sez. Un.n. 7161/2010); 4.4. le considerazioni che precedono assorbono la necessità di esame del secondo motivo di ricorso essendo rimasto indimostrato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del lavoratore, sul quale si fondano le censure formulate; 4.5. parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso in quanto anch’esso, nel dedurre la illegittimità della richiesta formulata dal consulente tecnico di ufficio, pone a fondamento della censura la carenza di allegazione e prova circa il contratto collettivo applicabile e la qualifica ed il livello retributivo di inquadramento, carenze da escludersi alla luce di quanto sopra osservato (v. paragrafi 4.2 e 4.3.) ; la allegazione della diversità di contratti collettivi applicati da EAS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rispetto a quello applicato all’epoca d a CAI, risulta anch’essa inammissibile per violazione del di vieto di novum , non avendo parte ricorrente allegato l'avvenuta deduzione di tale questione –non specificamente affrontata dalla sentenza impugnata - innanzi al giudice di merito ed inoltre, non avendo, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, indicato in quale specifico atto del giudizio lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto; 5. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 6. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; 7. sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il