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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17778/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Angelo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 14/9/2022, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b) e 2-sexies, codice strada (in Palermo, il 24/9/2017); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, insindacabili in questa sede, avendo quei giudici dato conto del riscontro positivo di una prova con l'etilometro e degli elementi sintomatici accertati dai verbalizzanti, a conferma dell'unica misurazione effettuata, stante il rifiuto dell'imputato di sottoporsi alla seconda, decisione del tutto coerente con quanto già precisato da questa Corte di legittimità [sez. 4, n. 4633 del 4/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv- 278291-01, in cui si è affermato che, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti, esattamente come nella specie; quanto al valore della misurazione con etilometro, sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937-01; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958-01; n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550-01; n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01; quanto alla rilevanza dei dati sintomatici, sez. 4, n. 25835 del 5/3/2019, Picca, Rv. 276368-01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P idente [OSCURATO:PERSONA] EmarktiernDi Salvo rir el lgtrk ar fc.q:- ue

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Angelo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 14/9/2022, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b) e 2-sexies, codice strada (in Palermo, il 24/9/2017); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, insindacabili in questa sede, avendo quei giudici dato conto del riscontro positivo di una prova con l'etilometro e degli elementi sintomatici accertati dai verbalizzanti, a conferma dell'unica misurazione effettuata, stante il rifiuto dell'imputato di sottoporsi alla seconda, decisione del tutto coerente con quanto già precisato da questa Corte di legittimità [sez. 4, n. 4633 del 4/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv- 278291-01, in cui si è affermato che, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti, esattamente come nella specie; quanto al valore della misurazione con etilometro, sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937-01; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958-01; n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550-01; n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01; quanto alla rilevanza dei dati sintomatici, sez. 4, n. 25835 del 5/3/2019, Picca, Rv. 276368-01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P idente [OSCURATO:PERSONA] EmarktiernDi Salvo rir el lgtrk ar fc.q:- ue
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