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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23952/2026

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entato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.1546/2023 depositata il 15/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.TYS03L004275/2014, relativo all’anno d’imposta 2007 e notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. il 31 dicembre 2014, con il quale l’Agenzia delle Entraterecuperava IVA per euro 405.000,00, ritenuta indebitamente detratta aisensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione allacontabilizzazione di due fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ereputate riferibili ad operazioni inesistenti, aventi ad oggetto acconti sulprezzo di compravendita di un immobile sito in Augusta (SR).

L’Ufficioirrogava altresì sanzioni per le violazioni connesse all’indebita detrazionedell’imposta, alla dichiarazione IVA infedele e all’omessa istituzione dellescritture contabili obbligatorie ai fini della legislazione del lavoro.

L’attoimpositivo veniva emesso sulla base del processo verbale di constatazioneredatto dalla Guardia di finanza di Augusta il 18 dicembre 2014, nel qualeerano state ritenute inattendibili le scritture della società contribuente e siera ipotizzata l’inesistenza delle operazioni economiche documentate dallefatture contabilizzate negli anni dal 2005 al 2011 per la compravendita delpredetto cespite. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l’avviso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Catania, deducendo, tra l’altro, ladecadenza dal potere di accertamento, la violazione dell’art. 12, comma 7,della legge n. 212 del 2000, la carenza di motivazione dell’atto,l’inadempimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio, l’incompetenzaterritoriale della Guardia di finanza procedente, l’infondatezza nel meritodella ripresa e l’illegittimità delle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate sicostituiva chiedendo il rigetto del ricorso e la Commissione tributariaprovinciale, con sentenza n. 765/14/20, rigettava l’impugnazione,confermando la legittimità dell’avviso.

Avverso tale decisione la societàproponeva appello, riproponendo le questioni preliminari e di merito giàdedotte in primo grado; l’Ufficio resisteva al gravame.

La Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, conNumero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026sentenza n. 1546/2023, depositata il 15 febbraio 2023, accoglieval’appello della contribuente, ritenendo non sufficientemente provata lasimulazione della vendita e, dunque, l’utilizzazione di fatture peroperazioni inesistenti, sul rilievo che l’operazione immobiliare non si eraesaurita in un unico atto, ma costituiva l’esito di rapporti economiciprotrattisi dal 2002 al 2011, originati dal preliminare di vendita del 25giugno 2002 e culminati nel rogito definitivo del 4 maggio 2011; la Corteterritoriale reputava, inoltre, non configurabile la sottostima del prezzofinale, avuto riguardo anche alle rendite locative percepite da [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo intermedio.

La medesima sentenza disattendeva, invece, lequestioni preliminari prospettate dalla contribuente, affermando, insintesi, che l’accertamento era motivato per relationem al processoverbale di constatazione, che la notifica dell’atto prima del decorso deltermine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000era giustificata dall’urgenza correlata all’approssimarsi dei terminidecadenziali e che non ricorreva la decadenza, in ragione del raddoppiodei termini connesso alla notizia di reato relativa all’utilizzo di fatture peroperazioni inesistenti.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorsoper cassazione, iscritto al n. 6678/2023 R.G., affidandolo ad un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituita con controricorso, resistendoall’impugnazione principale, e ha proposto ricorso incidentale condizionatoarticolato in due motivi.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoriascritta ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., concludendo perl’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; nella requisitoria,pur reputando fondato il motivo del ricorso principale dell’Agenzia quantoalla violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt.2697 e 2729 cod. civ., ha ritenuto assorbente la censura incidentalerelativa alla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000,osservando che l’avviso era stato emesso prima del decorso del termineNumero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale diconstatazione e che l’approssimarsi della scadenza del terminedecadenziale non integra, di per sé, ragione di particolare e motivataurgenza.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso principale, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633del 1972 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., sostenendo che la Corte digiustizia tributaria di secondo grado avrebbe erroneamente escluso lasufficienza degli elementi presuntivi posti dall’Ufficio a fondamento dellaripresa.

Secondo la ricorrente, la nozione di fattura inesistente rilevante aifini IVA comprenderebbe ogni divergenza tra la realtà commerciale e lasua rappresentazione documentale, sicché, una volta allegatidall’Amministrazione elementi indiziari idonei a far emergere l’inesistenza,anche parziale, dell’operazione, graverebbe sul contribuente l’onere didimostrare l’effettività della stessa e la legittimità della detrazione.L’Ufficio deduce, in particolare, che le fatture di acconto emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero state prive di effettivo fondamento economico,nella misura fatturata, gli accolli di debiti tributari indicati nel rogito nonsarebbero stati onorati nei confronti dell’agente della riscossione, i canonidi locazione percepiti da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo intercorrente tra ilpreliminare e il definitivo non sarebbero stati richiesti dalla promittentevenditrice, il bene sarebbe rimasto nell’ambito di disponibilità dellamedesima compagine familiare riconducibile alle società coinvolte e lacedente non avrebbe versato l’IVA a debito, mentre la cessionaria avrebbefruito del corrispondente credito d’imposta.Numero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la società censurala sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, dellalegge n. 212 del 2000, assumendo che l’avviso di accertamento sarebbestato emesso il 30 dicembre 2014, a fronte di un processo verbale diconstatazione consegnato il 18 dicembre 2014, senza il rispetto deltermine dilatorio di sessanta giorni e in assenza di ragioni di particolare emotivata urgenza, non potendo tale urgenza identificarsi nella meraprossimità della scadenza dei termini decadenziali.Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del1972, come modificato dall’art. 37, comma 25, del d.l. n. 223 del 2006,sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile ilraddoppio dei termini di accertamento sulla base della mera esistenza diuna notizia di reato, senza verificare, con valutazione prognostica, lasussistenza di seri indizi idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia penale.Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato deve essere esaminatocon priorità, in quanto involge una questione pregiudiziale di validitàdell’atto impositivo, idonea, ove fondata, ad assorbire ogni ulteriore profiloconcernente la fondatezza sostanziale della ripresa.

Il motivo è fondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’inosservanza deltermine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dellalegge n. 212 del 2000, decorrente dal rilascio al contribuente della copiadel processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé,salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’avvisodi accertamento emesso ante tempus, poiché detto termine è posto agaranzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, qualeespressione dei principi di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente (Cass. n. 18184/2013; Cass. n.Numero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026701/2019; Cass. n. 702/2019; Cass. n. 15843/2020; Cass. n.21517/2023).

La garanzia non ammette equipollenti, non potendo esseresostituita da un contraddittorio comunque svolto prima o durante leoperazioni di verifica, giacché il termine è funzionale a consentire alcontribuente di valutare, dopo la chiusura delle operazioni, i rilievicristallizzati nel verbale e di formulare osservazioni quando la pretesaimpositiva è ancora in fase di formazione (Cass. n. 21517/2023).Nella specie, dalla stessa ricostruzione processuale risulta che il processoverbale di constatazione fu consegnato il 18 dicembre 2014 e che l’avvisodi accertamento fu emesso il 30 dicembre 2014, dunque prima deldecorso del termine dilatorio di sessanta giorni.

Né vale a sanare laviolazione il riferimento, operato dalla Corte territoriale, all’urgenzaderivante dall’approssimarsi dei termini di decadenza.

Le ragioni diparticolare e motivata urgenza, idonee a consentire l’emissione anticipatadell’atto, devono consistere in elementi di fatto concreti, specifici e nonimputabili all’Amministrazione finanziaria, estranei alla sua sferaorganizzativa e tali da rendere indifferibile l’esercizio della potestàimpositiva; esse non possono, invece, essere identificate nella meraimminenza della scadenza del termine decadenziale, salvo che l’Ufficiodimostri che tale prossimità sia dipesa da fattori esterni e non governabili(Cass. n. 22786/2015; Cass. n. 8749/2018; Cass. n. 11685/2021; Cass.n. 22338/2022; Cass. n. 37682/2022).

L’imminenza della decadenza, oveconseguente ai tempi di attivazione o gestione dell’attività accertativa,resta infatti evenienza interna all’organizzazione dell’ente impositore e nonpuò riflettersi in danno del diritto del contribuente al pieno esercizio delcontraddittorio procedimentale.La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo reputatosufficiente, a giustificare l’emissione dell’atto prima del decorso deltermine dilatorio, la sola prossimità della scadenza dei terminidecadenziali, senza accertare la ricorrenza di una ragione di urgenzaNumero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026concreta, specifica ed estranea alla sfera di controllo dell’Amministrazione.Ne consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentalecondizionato.

Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo delricorso incidentale condizionato, relativo alla legittimità del raddoppio deitermini di accertamento.

Da tale accoglimento discende l’invaliditàdell’avviso di accertamento per violazione del contraddittorioprocedimentale.Il ricorso principale è inammissibile.Esso, pur investendo la fondatezza sostanziale della ripresa IVA e ilgoverno della prova presuntiva in tema di operazioni oggettivamenteinesistenti, è travolto da inammissibilità per sopravvenuta carenza diinteresse, poiché l’annullamento dell’avviso di accertamento per violazionedell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 priva l’Amministrazionedi un’utilità giuridicamente apprezzabile alla decisione della censura dimerito.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.,con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e annullamentodell’avviso di accertamento.Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e vanno poste acarico dell’Agenzia delle Entrate.

Esse sono liquidate, per il presentegiudizio di legittimità, in euro 10.700,00 per compensi, oltre ad euro200,00 per spese borsuali ed agli accessori di legge; per il giudizio diappello, in euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge; e per ilgiudizio di primo grado, in euro 13.000,00 per compensi, oltre accessori dilegge.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale condizionato e nedichiara assorbito il secondo motivo; dichiara inammissibile il ricorsoNumero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026principale per sopravvenuta carenza di interesse; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso della contribuente.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese dell’intero giudizio, cheliquida, per il giudizio di legittimità, in euro 10.700,00 per compensi, oltread euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; per il giudiziodi appello, in euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge; e peril giudizio di primo grado, in euro 13.000,00 per compensi, oltre accessoridi legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.1546/2023 depositata il 15/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.TYS03L004275/2014, relativo all’anno d’imposta 2007 e notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. il 31 dicembre 2014, con il quale l’Agenzia delle Entraterecuperava IVA per euro 405.000,00, ritenuta indebitamente detratta aisensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione allacontabilizzazione di due fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ereputate riferibili ad operazioni inesistenti, aventi ad oggetto acconti sulprezzo di compravendita di un immobile sito in Augusta (SR). L’Ufficioirrogava altresì sanzioni per le violazioni connesse all’indebita detrazionedell’imposta, alla dichiarazione IVA infedele e all’omessa istituzione dellescritture contabili obbligatorie ai fini della legislazione del lavoro. L’attoimpositivo veniva emesso sulla base del processo verbale di constatazioneredatto dalla Guardia di finanza di Augusta il 18 dicembre 2014, nel qualeerano state ritenute inattendibili le scritture della società contribuente e siera ipotizzata l’inesistenza delle operazioni economiche documentate dallefatture contabilizzate negli anni dal 2005 al 2011 per la compravendita delpredetto cespite. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l’avviso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Catania, deducendo, tra l’altro, ladecadenza dal potere di accertamento, la violazione dell’art. 12, comma 7,della legge n. 212 del 2000, la carenza di motivazione dell’atto,l’inadempimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio, l’incompetenzaterritoriale della Guardia di finanza procedente, l’infondatezza nel meritodella ripresa e l’illegittimità delle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate sicostituiva chiedendo il rigetto del ricorso e la Commissione tributariaprovinciale, con sentenza n. 765/14/20, rigettava l’impugnazione,confermando la legittimità dell’avviso. Avverso tale decisione la societàproponeva appello, riproponendo le questioni preliminari e di merito giàdedotte in primo grado; l’Ufficio resisteva al gravame. La Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, conNumero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026sentenza n. 1546/2023, depositata il 15 febbraio 2023, accoglieval’appello della contribuente, ritenendo non sufficientemente provata lasimulazione della vendita e, dunque, l’utilizzazione di fatture peroperazioni inesistenti, sul rilievo che l’operazione immobiliare non si eraesaurita in un unico atto, ma costituiva l’esito di rapporti economiciprotrattisi dal 2002 al 2011, originati dal preliminare di vendita del 25giugno 2002 e culminati nel rogito definitivo del 4 maggio 2011; la Corteterritoriale reputava, inoltre, non configurabile la sottostima del prezzofinale, avuto riguardo anche alle rendite locative percepite da [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo intermedio. La medesima sentenza disattendeva, invece, lequestioni preliminari prospettate dalla contribuente, affermando, insintesi, che l’accertamento era motivato per relationem al processoverbale di constatazione, che la notifica dell’atto prima del decorso deltermine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000era giustificata dall’urgenza correlata all’approssimarsi dei terminidecadenziali e che non ricorreva la decadenza, in ragione del raddoppiodei termini connesso alla notizia di reato relativa all’utilizzo di fatture peroperazioni inesistenti. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorsoper cassazione, iscritto al n. 6678/2023 R.G., affidandolo ad un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituita con controricorso, resistendoall’impugnazione principale, e ha proposto ricorso incidentale condizionatoarticolato in due motivi. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoriascritta ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., concludendo perl’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; nella requisitoria,pur reputando fondato il motivo del ricorso principale dell’Agenzia quantoalla violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt.2697 e 2729 cod. civ., ha ritenuto assorbente la censura incidentalerelativa alla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000,osservando che l’avviso era stato emesso prima del decorso del termineNumero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale diconstatazione e che l’approssimarsi della scadenza del terminedecadenziale non integra, di per sé, ragione di particolare e motivataurgenza.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso principale, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633del 1972 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., sostenendo che la Corte digiustizia tributaria di secondo grado avrebbe erroneamente escluso lasufficienza degli elementi presuntivi posti dall’Ufficio a fondamento dellaripresa. Secondo la ricorrente, la nozione di fattura inesistente rilevante aifini IVA comprenderebbe ogni divergenza tra la realtà commerciale e lasua rappresentazione documentale, sicché, una volta allegatidall’Amministrazione elementi indiziari idonei a far emergere l’inesistenza,anche parziale, dell’operazione, graverebbe sul contribuente l’onere didimostrare l’effettività della stessa e la legittimità della detrazione.L’Ufficio deduce, in particolare, che le fatture di acconto emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero state prive di effettivo fondamento economico,nella misura fatturata, gli accolli di debiti tributari indicati nel rogito nonsarebbero stati onorati nei confronti dell’agente della riscossione, i canonidi locazione percepiti da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo intercorrente tra ilpreliminare e il definitivo non sarebbero stati richiesti dalla promittentevenditrice, il bene sarebbe rimasto nell’ambito di disponibilità dellamedesima compagine familiare riconducibile alle società coinvolte e lacedente non avrebbe versato l’IVA a debito, mentre la cessionaria avrebbefruito del corrispondente credito d’imposta.Numero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la società censurala sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, dellalegge n. 212 del 2000, assumendo che l’avviso di accertamento sarebbestato emesso il 30 dicembre 2014, a fronte di un processo verbale diconstatazione consegnato il 18 dicembre 2014, senza il rispetto deltermine dilatorio di sessanta giorni e in assenza di ragioni di particolare emotivata urgenza, non potendo tale urgenza identificarsi nella meraprossimità della scadenza dei termini decadenziali.Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del1972, come modificato dall’art. 37, comma 25, del d.l. n. 223 del 2006,sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile ilraddoppio dei termini di accertamento sulla base della mera esistenza diuna notizia di reato, senza verificare, con valutazione prognostica, lasussistenza di seri indizi idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia penale.Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato deve essere esaminatocon priorità, in quanto involge una questione pregiudiziale di validitàdell’atto impositivo, idonea, ove fondata, ad assorbire ogni ulteriore profiloconcernente la fondatezza sostanziale della ripresa. Il motivo è fondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’inosservanza deltermine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dellalegge n. 212 del 2000, decorrente dal rilascio al contribuente della copiadel processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé,salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’avvisodi accertamento emesso ante tempus, poiché detto termine è posto agaranzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, qualeespressione dei principi di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente (Cass. n. 18184/2013; Cass. n.Numero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026701/2019; Cass. n. 702/2019; Cass. n. 15843/2020; Cass. n.21517/2023). La garanzia non ammette equipollenti, non potendo esseresostituita da un contraddittorio comunque svolto prima o durante leoperazioni di verifica, giacché il termine è funzionale a consentire alcontribuente di valutare, dopo la chiusura delle operazioni, i rilievicristallizzati nel verbale e di formulare osservazioni quando la pretesaimpositiva è ancora in fase di formazione (Cass. n. 21517/2023).Nella specie, dalla stessa ricostruzione processuale risulta che il processoverbale di constatazione fu consegnato il 18 dicembre 2014 e che l’avvisodi accertamento fu emesso il 30 dicembre 2014, dunque prima deldecorso del termine dilatorio di sessanta giorni. Né vale a sanare laviolazione il riferimento, operato dalla Corte territoriale, all’urgenzaderivante dall’approssimarsi dei termini di decadenza. Le ragioni diparticolare e motivata urgenza, idonee a consentire l’emissione anticipatadell’atto, devono consistere in elementi di fatto concreti, specifici e nonimputabili all’Amministrazione finanziaria, estranei alla sua sferaorganizzativa e tali da rendere indifferibile l’esercizio della potestàimpositiva; esse non possono, invece, essere identificate nella meraimminenza della scadenza del termine decadenziale, salvo che l’Ufficiodimostri che tale prossimità sia dipesa da fattori esterni e non governabili(Cass. n. 22786/2015; Cass. n. 8749/2018; Cass. n. 11685/2021; Cass.n. 22338/2022; Cass. n. 37682/2022). L’imminenza della decadenza, oveconseguente ai tempi di attivazione o gestione dell’attività accertativa,resta infatti evenienza interna all’organizzazione dell’ente impositore e nonpuò riflettersi in danno del diritto del contribuente al pieno esercizio delcontraddittorio procedimentale.La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo reputatosufficiente, a giustificare l’emissione dell’atto prima del decorso deltermine dilatorio, la sola prossimità della scadenza dei terminidecadenziali, senza accertare la ricorrenza di una ragione di urgenzaNumero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026concreta, specifica ed estranea alla sfera di controllo dell’Amministrazione.Ne consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentalecondizionato. Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo delricorso incidentale condizionato, relativo alla legittimità del raddoppio deitermini di accertamento. Da tale accoglimento discende l’invaliditàdell’avviso di accertamento per violazione del contraddittorioprocedimentale.Il ricorso principale è inammissibile.Esso, pur investendo la fondatezza sostanziale della ripresa IVA e ilgoverno della prova presuntiva in tema di operazioni oggettivamenteinesistenti, è travolto da inammissibilità per sopravvenuta carenza diinteresse, poiché l’annullamento dell’avviso di accertamento per violazionedell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 priva l’Amministrazionedi un’utilità giuridicamente apprezzabile alla decisione della censura dimerito.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.,con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e annullamentodell’avviso di accertamento.Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e vanno poste acarico dell’Agenzia delle Entrate. Esse sono liquidate, per il presentegiudizio di legittimità, in euro 10.700,00 per compensi, oltre ad euro200,00 per spese borsuali ed agli accessori di legge; per il giudizio diappello, in euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge; e per ilgiudizio di primo grado, in euro 13.000,00 per compensi, oltre accessori dilegge. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale condizionato e nedichiara assorbito il secondo motivo; dichiara inammissibile il ricorsoNumero registro generale 6678/2023Numero sezionale 5206/2026Numero di raccolta generale 23952/2026Data pubblicazione 23/07/2026principale per sopravvenuta carenza di interesse; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso della contribuente. Condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese dell’intero giudizio, cheliquida, per il giudizio di legittimità, in euro 10.700,00 per compensi, oltread euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; per il giudiziodi appello, in euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge; e peril giudizio di primo grado, in euro 13.000,00 per compensi, oltre accessoridi legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]