CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 40225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente modificata, in punto di pena, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 14 settembre 2020 in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 commesso in Milano il 20 maggio 2019. L'esponente lamenta vizio di motivazione. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo. Lo stesso, peraltro, è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato conto, infatti, degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destinazione allo spaccio, sottolineando come deponessero in tal senso il ritrovamento di 14 grammi di cocaina suddivisa in più involucri termosaldati, chiaramente indicativo della destinazione della sostanza alla cessione di terzi, richiamando anche il comportamento particolarmente agitato dell'imputato che alla vista delle Forze dell'Ordine aveva cercato di sbarazzarsi della sostanza stupefacente, precedentemente nascosta nella giacca, lanciandola sotto il sedile anteriore destro dell'autovettura. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensor