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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 dicembre 2021

Cassazione n. 42064/2021

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__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17096 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H52 G273Q) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39A07 G273A) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale rappre- sentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S03 F839M) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42C10 G273H) [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Pa- lermo n. 1288/2018, pubblicata in data 15 giugno 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 Fatti di causa Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive è su- bentrata [OSCURATO:SOCIETA].) ha promosso azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pignorando in danno dello stesso la quota ideale (pari alla metà) del diritto di proprietà di alcuni immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], in comunione con [OSCURATO:PERSONA] (titolare dell’altra metà).

È intervenuta nel processo esecutivo la [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive è subentrata [OSCURATO:SOCIETA].).

Il giudice dell’esecuzione ha disposto lo scioglimento della comunione, ai sensi dell’art. 600, comma 2, c.p.c..

Nel conseguente giudizio di divisione, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha determinato due quote degli immobili da dividere (lotti A e B, con conguaglio di € 20.665,40 da corrispondere all’assegnatario del lotto B), disponendo il sorteggio tra i con- dividenti per l’assegnazione delle stesse.

La decisione di primo grado è stata impugnata da Giovanni ed [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio di secondo grado, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], è intervenuta, quale sua erede, [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha formato due lotti differenti da quelli previsti dalla sentenza di primo grado, attribuendo a [OSCURATO:PERSONA]- detto il lotto di maggior valore e disponendo il versamento a carico della stessa di un conguaglio pari ad € 73.077,24 in fa- vore dell’altro condividente e, per esso, della procedura ese- cutiva. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresen- tanza di [OSCURATO:SOCIETA]..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio-Numero sezionale 3042/2021Numero di raccolta generale 42064/2021 ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Data pubblicazione 30/12/2021 Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c., artt. 24 e 111 Co- stituzione della Repubblica in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.».

La ricorrente deduce la nullità insanabile dell’atto di appello, in quanto proposto unitamente da Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]- detto, con un unico atto e sulla base di procura rilasciata al medesimo legale, il quale si trovava in situazione di conflitto di interessi. 1.1 Si premette che, secondo l’indirizzo di questa Corte, «nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddit- torio, è rilevabile d'ufficio» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020, Rv. 656717 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018, Rv. 650921 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15884 del 25/06/2013, Rv. 626953 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623577 - 01).

A tal fine, peraltro, «l’atto introduttivo deve essere valutato unitariamente nel suo contenuto al fine di verificare la sussi- stenza di un conflitto di interessi, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20991 del 02/10/2020, Rv. 659151 – 01), con l’ulteriore precisazione per cui «benché il conflitto d’interessi possa essere non solo attuale ma anche potenziale, tale potenzialità va intesa non come eventualità astratta, ben- sì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 30/12/2021 647078 – 02; Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 14/06/2005, Rv. 581305 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 835 del 28/01/1997, Rv. 502072 - 01) e dovendosi, inoltre, tener conto che «la viola- zione di tale limite … … nel giudizio d’impugnazione, non ne- cessariamente comporta la nullità dell’intero atto di gravame, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in ma- niera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantag- gio per uno degli impugnanti a danno dell’altro» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15183 del 19/07/2005, Rv. 586114 – 01) e che «il carattere dell’attualità del conflitto può anche venire meno, ma a detto fine è necessario che dalle risultanze pro- cessuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata ef- fettivamente superata» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21350 del 04/11/2005, Rv. 584805 – 01), di modo che è stato addirittu- ra affermato, con specifico riguardo al giudizio di scioglimento delle comunioni, che «la circostanza che più condividenti siano rappresentati dallo stesso difensore, non determina alcuna nullità delle procure ove solo successivamente si realizzi un conflitto di interessi fra le diverse posizioni delle parti; in tal caso, le procure sono valide per tutti gli atti compiuti in ordine ai quali non sussiste tale conflitto, mentre, per il periodo suc- cessivo, le procure stesse diventano inefficaci per inidoneità al raggiungimento dello scopo (difesa) cui esse sono per loro na- tura dirette, con la conseguente nullità degli atti eventualmen- te compiuti e dei provvedimenti adottati» (Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 2493 del 08/04/1983, Rv. 427353 – 01). 1.2 Tanto premesso, si osserva in primo luogo che, nel ricorso in esame, non viene richiamato in modo sufficientemente spe- cifico, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il con- tenuto dell’atto di appello che la ricorrente sostiene essere vi- ziato in conseguenza della nullità del mandato difensivo confe- Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 rito dai due condividenti appellanti al medesimo difensore in Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 conflitto di interessi.

Il motivo di ricorso in esame potrebbe ritenersi per ciò solo inammissibile, non potendo valutarsi, in concreto, i termini e l’effettiva estensione del conflitto di interessi tra le parti ap- pellanti. 1.3 D’altra parte, alla medesima conclusione si giungerebbe anche a voler considerare la circostanza che, in un giudizio di scioglimento della comproprietà su beni immobili intercorrente tra due soli soggetti, tra i due unici condividenti sussiste sem- pre una situazione di conflitto di interessi, quanto meno po- tenziale e, quindi, essi non potrebbero essere in nessun caso assistiti dal medesimo difensore, onde, anche nel caso in cui intendessero entrambi proporre appello avverso la sentenza di primo grado, contestando il progetto divisionale in essa con- sacrato, non potrebbero mai farlo con il ministero di un unico difensore, a prescindere dalla coincidenza o meno delle ragioni delle rispettive impugnazioni, con la conseguenza che neanche potrebbe – in una siffatta ipotesi – ragionarsi in termini di possibile esclusione, in concreto, della sussistenza del conflit- to, dal momento che l’insanabile contrapposizione degli inte- ressi degli unici due condividenti sussisterebbe comunque nell’ambito della conseguente ed eventuale diversa formazio- ne del nuovo progetto divisionale.

Anche in tal caso, in effetti, il motivo di ricorso in esame sa- rebbe da ritenere inammissibile, in virtù di quanto si osserve- rà di seguito. 1.4 Deve in proposito considerarsi che, nella specie, il conflit- to di interessi tra le parti del giudizio di appello e, più preci- samente, il vizio processuale del mandato difensivo che tale conflitto aveva determinato, è venuto meno nel momento in cui, nel corso dello stesso giudizio di appello, dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], si è costituita per proseguire il pro- Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La costituzione dell’avente causa di [OSCURATO:PERSONA] ha oggettivamente determinato il superamento della posizione di conflitto di interessi in capo all’unico difensore originariamente costituito sia per Antonio che per [OSCURATO:PERSONA]: que- sti è rimasto difensore del solo [OSCURATO:PERSONA], essen- dosi l’avente causa di [OSCURATO:PERSONA] (cioè [OSCURATO:PERSONA]) costituita a mezzo di un diverso legale. 1.5 Il conflitto di interessi tra le parti rappresentate dal mede- simo difensore costituisce, secondo lo stesso indirizzo di que- sta Corte, una causa di nullità della procura del difensore.

In caso di nullità della procura del difensore, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., anche in grado di appello, il giudice è tenuto ad assegnare alle parti un termine perentorio per il ri- lascio della stessa o per la sua rinnovazione, con eventuale rinnovazione, altresì, degli atti nulli frattanto posti in essere (cfr., sul punto: Cass., Sez.

L, Sentenza n. 6041 del 13/03/2018, Rv. 647527 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 23958 del 29/10/2020, Rv. 659384 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13597 del 19/05/2021, Rv. 661415 – 01).

Non vi sono, del resto, motivi per escludere che l’art. 182, comma 2, c.p.c., sia applicabile anche al caso di nullità della procura per conflitto di interessi tra le parti rappresentate dal medesimo difensore.

Di conseguenza, in tal caso deve ritenersi sufficiente, per la regolarizzazione del contraddittorio, la costituzione di una del- le parti in conflitto di interessi, a mezzo di un diverso legale, con l’eventuale rinnovazione delle relative difese (laddove sia Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 ritenuto conveniente ed opportuno dalla parte che si costitui-Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 sce con il nuovo difensore), mentre l’altra parte può rimanere regolarmente (almeno da tale momento) costituita a mezzo dell’originario difensore, in virtù della sanatoria del vizio della relativa procura determinato dalla costituzione dell’altro sog- getto in conflitto a mezzo di un diverso legale (potendo poi, ove occorra, anche quest’ultimo eventualmente rinnovare le proprie difese, ma ben potendo invece, anche implicitamente, confermare quelle originarie, come è avvenuto nella specie).

Deve pertanto concludersi che la costituzione di [OSCURATO:PERSONA]- nedetto, a mezzo di nuovo e diverso difensore, per proseguire il giudizio di secondo grado, ha determinato (tra l’altro) la sa- natoria, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c., del vizio di nullità della procura del difensore in origine costituito sia per Antonio che per [OSCURATO:PERSONA].

Poiché inoltre, nel costituirsi con il nuovo difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha regolarmente proposto tutte le proprie difese, mentre [OSCURATO:PERSONA], ormai regolarmente costituito per mezzo del difensore originario, ha in sostanza tenuto fer- me quelle iniziali (né tanto meno ha impugnato la sentenza di secondo grado, denunciando una lesione del suo diritto di di- fesa), deve ritenersi intervenuta la sanatoria di ogni nullità del procedimento, anche perché non risulta, né è specificamente dedotto dalla ricorrente, che, prima di tale sanatoria, siano state poste in essere altre attività processuali, eventualmente da ritenere nulle ed eventualmente da rinnovare e, tanto me- no, che dallo svolgimento di ipotetiche attività invalide e non rinnovate essa ricorrente possa avere risentito pregiudizio.

In altri termini: a) la costituzione della ricorrente con un nuo- vo difensore ha sanato l’iniziale vizio della procura conferita dai due condividenti al medesimo difensore; b) d’altra parte, la stessa ricorrente (cui pure era riconducibile la originaria nullità) non ha in alcun modo denunciato l’invalidità di specifi- Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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L’omessa allegazione di uno specifico pregiudizio processuale eventualmente subito in conseguenza dell’iniziale vizio (peral- tro successivamente sanato) del mandato difensivo rilasciato dal suo dante causa all’unico legale costituito anche per l’altro condividente, determina, anche sotto il profilo in esame, l’inammissibilità delle censure di cui al primo motivo del ricor- so.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 726, 727, 728 e 729 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.».

Con il secondo motivo del ricorso sono in realtà formulate tre distinte censure. 2.1 In primo luogo, la ricorrente deduce che, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], la relativa quota degli im- mobili oggetto della comunione da sciogliere era stata a lei at- tribuita in sede testamentaria solo per la nuda proprietà, men- tre l’usufrutto spettava al fratello Antonio (che non è parte del giudizio) e sostiene che di ciò avrebbe dovuto tenersi conto nella stima del valore degli immobili stessi e, quindi, delle quote formate dalla corte territoriale.

La censura è inammissibile.

Si tratta di una questione che richiede accertamenti di fatto e, in particolare, presuppone l’esame del testamento di [OSCURATO:PERSONA], documento che non è neanche chiarito se ed in Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale questione, del resto, non è oggetto della decisione impu- gnata e la ricorrente neanche precisa se, in quali termini, in quale fase e con quali atti era stata già sollevata nel corso del giudizio di merito: essa è quindi da ritenersi inammissibilmen- te proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità. 2.2 Si sostiene, inoltre, che sarebbe priva di adeguata moti- vazione la formazione delle quote disposta dalla corte di ap- pello.

In particolare, si deduce che, nella quota A), attribuita alla ricorrente stessa, sarebbe stata inclusa la particella non edificabile n. 388, in quanto attigua ad una diversa particella edificabile, che però non era tra i beni in comunione da divide- re e sulla quale era in realtà edificato un fabbricato (una villa) di sua proprietà esclusiva.

La censura è infondata.

In primo luogo, la sentenza impugnata è sostenuta da ampia e adeguata motivazione, con riguardo alle ragioni che hanno condotto la corte territoriale a formare in un determinato mo- do i lotti da assegnare ai condividenti, motivazione non me- ramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul pia- no logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

In particolare, poi, l’inclusione della particella n. 388 nel lotto A), comprendente l’intero appezzamento di terreno edificabile e assegnato alla ricorrente, risulta specificamente giustificata dalla corte di appello proprio sul presupposto che tale particel- la, pur non edificabile in quanto compresa nella fascia di ri- spetto di 150 mt dalla battigia, aveva comunque una cubatura che poteva essere trasferita sui terreni limitrofi, tra cui anche (ma non solo) quello di proprietà esclusiva della stessa ricor- rente.

Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 Quest’ultimo terreno, contrariamente a quanto assume la ri-Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 corrente, non è stato quindi affatto ritenuto erroneamente rientrare tra i beni da dividere, essendo invece stata oggetto di considerazione solo la sua ubicazione rispetto a quelli og- getto di divisione, al fine di stabilire l’assegnazione dei lotti. 2.3 Del tutto generica, come tale inammissibile, è, infine, la censura con la quale si deduce che «la misura del conguaglio determinata dal C.T.U. risulta oltremodo eccessiva tenendo conto di quanto richiesto dalla ricorrente sia nella comparsa di costituzione (21 marzo 2017) che nella comparsa conclusiona- le del 23/5/2017, nonché del valore delle quote erroneamente determinate».

Il mero riferimento alle richieste formulate nel corso del giudi- zio non è oggetto di adeguata specificazione, con riguardo al relativo contenuto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., né vi è adeguata indicazione delle ragioni per cui il conguaglio stabilito dai giudici di merito sarebbe da ritenere eccessivo, né in assoluto, né in relazione al valore delle singo- le quote.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 dandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 dicembre 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 F i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17096 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H52 G273Q) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39A07 G273A) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale rappre- sentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S03 F839M) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42C10 G273H) [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Pa- lermo n. 1288/2018, pubblicata in data 15 giugno 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 Fatti di causa Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive è su- bentrata [OSCURATO:SOCIETA].) ha promosso azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pignorando in danno dello stesso la quota ideale (pari alla metà) del diritto di proprietà di alcuni immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], in comunione con [OSCURATO:PERSONA] (titolare dell’altra metà). È intervenuta nel processo esecutivo la [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive è subentrata [OSCURATO:SOCIETA].). Il giudice dell’esecuzione ha disposto lo scioglimento della comunione, ai sensi dell’art. 600, comma 2, c.p.c.. Nel conseguente giudizio di divisione, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha determinato due quote degli immobili da dividere (lotti A e B, con conguaglio di € 20.665,40 da corrispondere all’assegnatario del lotto B), disponendo il sorteggio tra i con- dividenti per l’assegnazione delle stesse. La decisione di primo grado è stata impugnata da Giovanni ed [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio di secondo grado, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], è intervenuta, quale sua erede, [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha formato due lotti differenti da quelli previsti dalla sentenza di primo grado, attribuendo a [OSCURATO:PERSONA]- detto il lotto di maggior valore e disponendo il versamento a carico della stessa di un conguaglio pari ad € 73.077,24 in fa- vore dell’altro condividente e, per esso, della procedura ese- cutiva. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresen- tanza di [OSCURATO:SOCIETA].. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio-Numero sezionale 3042/2021Numero di raccolta generale 42064/2021 ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Data pubblicazione 30/12/2021 Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c., artt. 24 e 111 Co- stituzione della Repubblica in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.». La ricorrente deduce la nullità insanabile dell’atto di appello, in quanto proposto unitamente da Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]- detto, con un unico atto e sulla base di procura rilasciata al medesimo legale, il quale si trovava in situazione di conflitto di interessi. 1.1 Si premette che, secondo l’indirizzo di questa Corte, «nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddit- torio, è rilevabile d'ufficio» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020, Rv. 656717 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018, Rv. 650921 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15884 del 25/06/2013, Rv. 626953 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623577 - 01). A tal fine, peraltro, «l’atto introduttivo deve essere valutato unitariamente nel suo contenuto al fine di verificare la sussi- stenza di un conflitto di interessi, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20991 del 02/10/2020, Rv. 659151 – 01), con l’ulteriore precisazione per cui «benché il conflitto d’interessi possa essere non solo attuale ma anche potenziale, tale potenzialità va intesa non come eventualità astratta, ben- sì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione Numero sezionale 3042/2021Numero di raccolta generale 42064/2021» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1530 del 22/01/2018, Rv. Data pubblicazione 30/12/2021 647078 – 02; Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 14/06/2005, Rv. 581305 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 835 del 28/01/1997, Rv. 502072 - 01) e dovendosi, inoltre, tener conto che «la viola- zione di tale limite … … nel giudizio d’impugnazione, non ne- cessariamente comporta la nullità dell’intero atto di gravame, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in ma- niera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantag- gio per uno degli impugnanti a danno dell’altro» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15183 del 19/07/2005, Rv. 586114 – 01) e che «il carattere dell’attualità del conflitto può anche venire meno, ma a detto fine è necessario che dalle risultanze pro- cessuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata ef- fettivamente superata» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21350 del 04/11/2005, Rv. 584805 – 01), di modo che è stato addirittu- ra affermato, con specifico riguardo al giudizio di scioglimento delle comunioni, che «la circostanza che più condividenti siano rappresentati dallo stesso difensore, non determina alcuna nullità delle procure ove solo successivamente si realizzi un conflitto di interessi fra le diverse posizioni delle parti; in tal caso, le procure sono valide per tutti gli atti compiuti in ordine ai quali non sussiste tale conflitto, mentre, per il periodo suc- cessivo, le procure stesse diventano inefficaci per inidoneità al raggiungimento dello scopo (difesa) cui esse sono per loro na- tura dirette, con la conseguente nullità degli atti eventualmen- te compiuti e dei provvedimenti adottati» (Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 2493 del 08/04/1983, Rv. 427353 – 01). 1.2 Tanto premesso, si osserva in primo luogo che, nel ricorso in esame, non viene richiamato in modo sufficientemente spe- cifico, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il con- tenuto dell’atto di appello che la ricorrente sostiene essere vi- ziato in conseguenza della nullità del mandato difensivo confe- Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 rito dai due condividenti appellanti al medesimo difensore in Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 conflitto di interessi. Il motivo di ricorso in esame potrebbe ritenersi per ciò solo inammissibile, non potendo valutarsi, in concreto, i termini e l’effettiva estensione del conflitto di interessi tra le parti ap- pellanti. 1.3 D’altra parte, alla medesima conclusione si giungerebbe anche a voler considerare la circostanza che, in un giudizio di scioglimento della comproprietà su beni immobili intercorrente tra due soli soggetti, tra i due unici condividenti sussiste sem- pre una situazione di conflitto di interessi, quanto meno po- tenziale e, quindi, essi non potrebbero essere in nessun caso assistiti dal medesimo difensore, onde, anche nel caso in cui intendessero entrambi proporre appello avverso la sentenza di primo grado, contestando il progetto divisionale in essa con- sacrato, non potrebbero mai farlo con il ministero di un unico difensore, a prescindere dalla coincidenza o meno delle ragioni delle rispettive impugnazioni, con la conseguenza che neanche potrebbe – in una siffatta ipotesi – ragionarsi in termini di possibile esclusione, in concreto, della sussistenza del conflit- to, dal momento che l’insanabile contrapposizione degli inte- ressi degli unici due condividenti sussisterebbe comunque nell’ambito della conseguente ed eventuale diversa formazio- ne del nuovo progetto divisionale. Anche in tal caso, in effetti, il motivo di ricorso in esame sa- rebbe da ritenere inammissibile, in virtù di quanto si osserve- rà di seguito. 1.4 Deve in proposito considerarsi che, nella specie, il conflit- to di interessi tra le parti del giudizio di appello e, più preci- samente, il vizio processuale del mandato difensivo che tale conflitto aveva determinato, è venuto meno nel momento in cui, nel corso dello stesso giudizio di appello, dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], si è costituita per proseguire il pro- Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 cesso la sua erede [OSCURATO:PERSONA], assistita da un diverso Numero sezionale 3042/2021Numero di raccolta generale 42064/2021 difensore (confermando peraltro la critica al progetto divisio-Data pubblicazione 30/12/2021 nale operato dal tribunale e chiedendo la formazione di un progetto divisionale alternativo, richiesta quest’ultima infine disattesa dalla corte di appello, che ha disposto un progetto divisionale ancora diverso). La costituzione dell’avente causa di [OSCURATO:PERSONA] ha oggettivamente determinato il superamento della posizione di conflitto di interessi in capo all’unico difensore originariamente costituito sia per Antonio che per [OSCURATO:PERSONA]: que- sti è rimasto difensore del solo [OSCURATO:PERSONA], essen- dosi l’avente causa di [OSCURATO:PERSONA] (cioè [OSCURATO:PERSONA]) costituita a mezzo di un diverso legale. 1.5 Il conflitto di interessi tra le parti rappresentate dal mede- simo difensore costituisce, secondo lo stesso indirizzo di que- sta Corte, una causa di nullità della procura del difensore. In caso di nullità della procura del difensore, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., anche in grado di appello, il giudice è tenuto ad assegnare alle parti un termine perentorio per il ri- lascio della stessa o per la sua rinnovazione, con eventuale rinnovazione, altresì, degli atti nulli frattanto posti in essere (cfr., sul punto: Cass., Sez. L, Sentenza n. 6041 del 13/03/2018, Rv. 647527 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 23958 del 29/10/2020, Rv. 659384 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13597 del 19/05/2021, Rv. 661415 – 01). Non vi sono, del resto, motivi per escludere che l’art. 182, comma 2, c.p.c., sia applicabile anche al caso di nullità della procura per conflitto di interessi tra le parti rappresentate dal medesimo difensore. Di conseguenza, in tal caso deve ritenersi sufficiente, per la regolarizzazione del contraddittorio, la costituzione di una del- le parti in conflitto di interessi, a mezzo di un diverso legale, con l’eventuale rinnovazione delle relative difese (laddove sia Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 ritenuto conveniente ed opportuno dalla parte che si costitui-Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 sce con il nuovo difensore), mentre l’altra parte può rimanere regolarmente (almeno da tale momento) costituita a mezzo dell’originario difensore, in virtù della sanatoria del vizio della relativa procura determinato dalla costituzione dell’altro sog- getto in conflitto a mezzo di un diverso legale (potendo poi, ove occorra, anche quest’ultimo eventualmente rinnovare le proprie difese, ma ben potendo invece, anche implicitamente, confermare quelle originarie, come è avvenuto nella specie). Deve pertanto concludersi che la costituzione di [OSCURATO:PERSONA]- nedetto, a mezzo di nuovo e diverso difensore, per proseguire il giudizio di secondo grado, ha determinato (tra l’altro) la sa- natoria, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c., del vizio di nullità della procura del difensore in origine costituito sia per Antonio che per [OSCURATO:PERSONA]. Poiché inoltre, nel costituirsi con il nuovo difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha regolarmente proposto tutte le proprie difese, mentre [OSCURATO:PERSONA], ormai regolarmente costituito per mezzo del difensore originario, ha in sostanza tenuto fer- me quelle iniziali (né tanto meno ha impugnato la sentenza di secondo grado, denunciando una lesione del suo diritto di di- fesa), deve ritenersi intervenuta la sanatoria di ogni nullità del procedimento, anche perché non risulta, né è specificamente dedotto dalla ricorrente, che, prima di tale sanatoria, siano state poste in essere altre attività processuali, eventualmente da ritenere nulle ed eventualmente da rinnovare e, tanto me- no, che dallo svolgimento di ipotetiche attività invalide e non rinnovate essa ricorrente possa avere risentito pregiudizio. In altri termini: a) la costituzione della ricorrente con un nuo- vo difensore ha sanato l’iniziale vizio della procura conferita dai due condividenti al medesimo difensore; b) d’altra parte, la stessa ricorrente (cui pure era riconducibile la originaria nullità) non ha in alcun modo denunciato l’invalidità di specifi- Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 che attività processuali poste in essere prima della sanatoria e Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 non rinnovate successivamente, che le abbiano eventualmen- te causato pregiudizio e comunque, in generale, non ha evi- denziato alcun pregiudizio che le possa essere derivato dalla iniziale situazione di nullità della procura del difensore che as- sisteva il suo dante causa, nullità per sua natura sempre sa- nabile, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. (e, nella specie, da essa stessa sanata con la costituzione a mezzo di diverso difensore). L’omessa allegazione di uno specifico pregiudizio processuale eventualmente subito in conseguenza dell’iniziale vizio (peral- tro successivamente sanato) del mandato difensivo rilasciato dal suo dante causa all’unico legale costituito anche per l’altro condividente, determina, anche sotto il profilo in esame, l’inammissibilità delle censure di cui al primo motivo del ricor- so. 2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 726, 727, 728 e 729 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.». Con il secondo motivo del ricorso sono in realtà formulate tre distinte censure. 2.1 In primo luogo, la ricorrente deduce che, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], la relativa quota degli im- mobili oggetto della comunione da sciogliere era stata a lei at- tribuita in sede testamentaria solo per la nuda proprietà, men- tre l’usufrutto spettava al fratello Antonio (che non è parte del giudizio) e sostiene che di ciò avrebbe dovuto tenersi conto nella stima del valore degli immobili stessi e, quindi, delle quote formate dalla corte territoriale. La censura è inammissibile. Si tratta di una questione che richiede accertamenti di fatto e, in particolare, presuppone l’esame del testamento di [OSCURATO:PERSONA], documento che non è neanche chiarito se ed in Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 quale fase del giudizio di merito sia stato prodotto e che allo-Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 cazione abbia nel fascicolo processuale, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Tale questione, del resto, non è oggetto della decisione impu- gnata e la ricorrente neanche precisa se, in quali termini, in quale fase e con quali atti era stata già sollevata nel corso del giudizio di merito: essa è quindi da ritenersi inammissibilmen- te proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità. 2.2 Si sostiene, inoltre, che sarebbe priva di adeguata moti- vazione la formazione delle quote disposta dalla corte di ap- pello. In particolare, si deduce che, nella quota A), attribuita alla ricorrente stessa, sarebbe stata inclusa la particella non edificabile n. 388, in quanto attigua ad una diversa particella edificabile, che però non era tra i beni in comunione da divide- re e sulla quale era in realtà edificato un fabbricato (una villa) di sua proprietà esclusiva. La censura è infondata. In primo luogo, la sentenza impugnata è sostenuta da ampia e adeguata motivazione, con riguardo alle ragioni che hanno condotto la corte territoriale a formare in un determinato mo- do i lotti da assegnare ai condividenti, motivazione non me- ramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul pia- no logico, come tale non sindacabile nella presente sede. In particolare, poi, l’inclusione della particella n. 388 nel lotto A), comprendente l’intero appezzamento di terreno edificabile e assegnato alla ricorrente, risulta specificamente giustificata dalla corte di appello proprio sul presupposto che tale particel- la, pur non edificabile in quanto compresa nella fascia di ri- spetto di 150 mt dalla battigia, aveva comunque una cubatura che poteva essere trasferita sui terreni limitrofi, tra cui anche (ma non solo) quello di proprietà esclusiva della stessa ricor- rente. Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 Quest’ultimo terreno, contrariamente a quanto assume la ri-Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 corrente, non è stato quindi affatto ritenuto erroneamente rientrare tra i beni da dividere, essendo invece stata oggetto di considerazione solo la sua ubicazione rispetto a quelli og- getto di divisione, al fine di stabilire l’assegnazione dei lotti. 2.3 Del tutto generica, come tale inammissibile, è, infine, la censura con la quale si deduce che «la misura del conguaglio determinata dal C.T.U. risulta oltremodo eccessiva tenendo conto di quanto richiesto dalla ricorrente sia nella comparsa di costituzione (21 marzo 2017) che nella comparsa conclusiona- le del 23/5/2017, nonché del valore delle quote erroneamente determinate». Il mero riferimento alle richieste formulate nel corso del giudi- zio non è oggetto di adeguata specificazione, con riguardo al relativo contenuto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., né vi è adeguata indicazione delle ragioni per cui il conguaglio stabilito dai giudici di merito sarebbe da ritenere eccessivo, né in assoluto, né in relazione al valore delle singo- le quote. 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 17096/2019 Numero sezionale 3042/2021 dandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per Numero di raccolta generale 42064/2021Data pubblicazione 30/12/2021 esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 dicembre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 17096/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 F i
Sentenza Cassazione n. 42064/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris