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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11346/2026

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Calabria il giorno 1.1.1960, elettivamente domiciliato in Ca-tanzaro alla Via del Commercio n. 2 presso e nello Studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], (cod.fisc. [OSCURATO:PERSONA] 80R16 C352H; Pec:[OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]), il quale lo rappresentae difende per procura speciale in calce al ricorso e che dichiara divoler ricevere le comunicazioni con lettera raccomandata con tassaa carico del destinatario ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.c.RicorrentecontroPresidenza del Consiglio dei Ministri – [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12, è ope legis domiciliata (per il ricevimento di atti: fax n. 06/96514000, indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL]).Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n° 1053 de-Data pubblicazione 27/04/2026positata il 20 luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il dottor [OSCURATO:PERSONA] – nominato con provvedimento n°671/2002 presidente della Commissione giudicatrice nell'appaltoconcorso bandito dal [OSCURATO:PERSONA] per l'emergenza am-bientale della Regione Calabria, non avendo ricevuto il pagamentodel suo compenso – otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale diCatanzaro contro la Regione ed il Commissario.A seguito dell'opposizione proposta dagli intimati, il Tribunale deci-deva la causa con sentenza n° 1517/2008, con la quale accertavala carenza di legittimazione passiva della Regione e la mancanza diun valido rapporto giuridico nei confronti del Commissario, attesoche quest'ultimo aveva annullato in via di autotutela il provvedi-mento di nomina della Commissione giudicatrice n° 671/2002 etutti gli atti conseguenti, compresa la determina n° 639/2003, concui era stato liquidato il compenso di euro 40.329,94 al Cento.2.- Con citazione del 26 aprile 2009 il Cento conveniva nuovamen-te davanti al Tribunale di Catanzaro il [OSCURATO:PERSONA] e,premesso che non intendeva impugnare la precedente sentenza n°1517/2008, proponeva contro il convenuto domanda di condannaai sensi dell'art. 2041 cod. civ. per euro 40.329,94.Nella pendenza di tale giudizio, l'Avvocatura distrettuale dello Statocomunicava che le funzioni del [OSCURATO:PERSONA] erano cessa-te al 31 dicembre 2012, sicché, a seguito della dichiarazione di in-terruzione del giudizio, il Cento lo riassumeva nei confronti dellaRegione.2 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025La causa vaniva quindi decisa con sentenza n° 1121/2015, con laNumero di raccolta generale 11346/2026quale il Tribunale rigettava la domanda attorea, rilevando Dlat ac paubrbelicnaz-ione 27/04/2026za di legittimazione passiva della Regione.3.- [OSCURATO:PERSONA], premesso di non voler appellare nemmeno tale ultimasentenza, riproponeva quindi la domanda con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. del 18 novembre 2015 nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], quale ufficio delegato ed organo straordinariodella Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della pro-tezione civile.All'esito della lite, il Tribunale con ordinanza 10 maggio 2016 riget-tava le eccezioni di carenza di legittimazione passiva della Ammini-strazione resistente e di inammissibilità dell'azione di ingiustificatoarricchimento e condannava la parte convenuta a pagare all'attoreeuro 2.021,00, così liquidando il compenso per l'attività svolta.4.- La Corte d'appello di Catanzaro, adita dal Cento con appelloprincipale e dalla difesa erariale con appello incidentale, con la sen-tenza indicata in intestazione e qui gravata, rigettava quello princi-pale ed accoglieva il gravame incidentale, dichiarando il difetto dilegittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della protezione civile.5.- Ricorre per cassazione il Cento, affidando il gravame a due mo-tivi illustrati da memoria.Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dellaprotezione civile, che conclude per l'inammissibilità dell'impugna-zione e, comunque, per il suo rigetto.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Col primo motivo il ricorrente deduce “violazione dell'art. 1comma 422 della l. 147/2013; violazione dell'art. 5 commi 4-ter equater della l.225/92; errata interpretazione dell'OPCM n. 57 del3 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/202614.3.2013; violazione dei principi di gerarchia delle fonti; omessaData pubblicazione 27/04/2026applicazione dell'art. 111 c.p.c. tutto in relazione all'art. 360 com-ma 1 n. 3 c.p.c.”.La Corte, errando, avrebbe ritenuto la Presidenza del Consiglio deiMinistri carente di legittimazione passiva, quando invece l'art. 1,comma 422, della legge n° 147 del 2013, giudicato conforme a Co-stituzione da Corte Cost. n° 8/2016, prevedeva sì il subingresso intutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pen-denti, anche ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., delle Amministra-zioni e degli Enti ordinariamente competenti, ma solo ove i Com-missari delegati fossero loro rappresentanti, ovvero soggetti daglistessi designati.D'altra parte, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°57/2013 non prevedeva affatto una successione universale in favo-re della Regione, poiché essa scandiva una serie di adempimentiche richiedevano la collaborazione tra la Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Calabria.Da ultimo, la legittimazione passiva della Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] – Dipartimento della Protezione civile era stata predica-ta anche dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 16793/2018, re-sa nella controversia tra il dottor [OSCURATO:PERSONA], segretario dellastessa commissione aggiudicatrice di cui era presidente il dottorCento, per il pagamento dell'attività svolta nella commissione me-desima.7.- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo l'intera ratio decidendidella sentenza gravata.Giova anzitutto chiarire che Cass., sez.

III, 26 giugno 2018, n°16793, citata dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione, non haaffatto detto che debitore delle somme dovute ai componenti dellaCommissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori della piatta-forma depurativa di [OSCURATO:PERSONA] fosse la Presidenza del Consi-glio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, ma ha sem-4 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/2026plicemente osservato che l'Ordinanza n° 57/2013 aveva disciplinatoData pubblicazione 27/04/2026il subentro nelle obbligazioni assunte dal [OSCURATO:PERSONA] perl'emergenza rifiuti nella Regione Calabria nella forma di una suc-cessione a titolo particolare, con conseguente applicazione dell'art.111 cod. proc. civ. e prosecuzione del giudizio tra le parti originarie([OSCURATO:PERSONA] e Presidenza del Consiglio).Nella presente vicenda, al contrario, la Corte d'appello ha positiva-mente stabilito che “l'intera fattispecie, dal contratto alla sua con-clusione, si è svolta all'interno della gestione commissariale da par-te dello stesso Presidente della Regione”: snodo motivazionale cheil ricorrente non censura.Tanto premesso, è dunque evidente che, se il [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato nella persona del Presidente della RegioneCalabria, era pure applicabile l'art. 1, comma 422, della legge n°147/2013, in quanto il soggetto nominato ai sensi dell'art. 5 dellalegge n° 225 del 1992 era un rappresentante “delle amministrazio-ni e degli enti ordinariamente competenti”.8.- Col secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione degliartt. 112 e 132 c.p.c. per omesso esame dei motivi di appello in re-lazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo considerato i motividedotti con l'atto di appello, essendosi limitata ad esaminare laquestione preliminare, sollevata dalla difesa erariale, di difetto dilegittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta.Ciononostante, in dispositivo avrebbe pronunciato il rigetto dell'ap-pello.L'accoglimento del primo motivo travolgerebbe anche questa sta-tuizione ma, ad ogni buon fine, rileva il ricorrente che detta pro-nuncia sarebbe nulla per violazione degli art. 112 e 132 cod. proc.civ.9.- Il motivo è palesemente infondato.5 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/2026La Corte, dopo aver accolto l'eccezione preliminare sollevata dalloData pubblicazione 27/04/2026appellato, non doveva affatto esaminare il merito dell'impugnazio-ne: sicché la violazione denunciata è del tutto insussistente.10.- Sulle spese.Tenuto conto della peculiare vicenda processuale in esame e dellamateria del contendere, sussistono giusti motivi per compensareintegralmente tra le parti le spese del presente giudizio.Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della sussi-stenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del de-creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovu-Così deciso in Roma il 14 novembre 2025, nella camera diconsiglio della Prima Sezione.Il presidenteGuido Mercolino6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Calabria il giorno 1.1.1960, elettivamente domiciliato in Ca-tanzaro alla Via del Commercio n. 2 presso e nello Studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], (cod.fisc. [OSCURATO:PERSONA] 80R16 C352H; Pec:[OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]), il quale lo rappresentae difende per procura speciale in calce al ricorso e che dichiara divoler ricevere le comunicazioni con lettera raccomandata con tassaa carico del destinatario ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.c.RicorrentecontroPresidenza del Consiglio dei Ministri – [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12, è ope legis domiciliata (per il ricevimento di atti: fax n. 06/96514000, indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL]).Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n° 1053 de-Data pubblicazione 27/04/2026positata il 20 luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il dottor [OSCURATO:PERSONA] – nominato con provvedimento n°671/2002 presidente della Commissione giudicatrice nell'appaltoconcorso bandito dal [OSCURATO:PERSONA] per l'emergenza am-bientale della Regione Calabria, non avendo ricevuto il pagamentodel suo compenso – otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale diCatanzaro contro la Regione ed il Commissario.A seguito dell'opposizione proposta dagli intimati, il Tribunale deci-deva la causa con sentenza n° 1517/2008, con la quale accertavala carenza di legittimazione passiva della Regione e la mancanza diun valido rapporto giuridico nei confronti del Commissario, attesoche quest'ultimo aveva annullato in via di autotutela il provvedi-mento di nomina della Commissione giudicatrice n° 671/2002 etutti gli atti conseguenti, compresa la determina n° 639/2003, concui era stato liquidato il compenso di euro 40.329,94 al Cento.2.- Con citazione del 26 aprile 2009 il Cento conveniva nuovamen-te davanti al Tribunale di Catanzaro il [OSCURATO:PERSONA] e,premesso che non intendeva impugnare la precedente sentenza n°1517/2008, proponeva contro il convenuto domanda di condannaai sensi dell'art. 2041 cod. civ. per euro 40.329,94.Nella pendenza di tale giudizio, l'Avvocatura distrettuale dello Statocomunicava che le funzioni del [OSCURATO:PERSONA] erano cessa-te al 31 dicembre 2012, sicché, a seguito della dichiarazione di in-terruzione del giudizio, il Cento lo riassumeva nei confronti dellaRegione.2 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025La causa vaniva quindi decisa con sentenza n° 1121/2015, con laNumero di raccolta generale 11346/2026quale il Tribunale rigettava la domanda attorea, rilevando Dlat ac paubrbelicnaz-ione 27/04/2026za di legittimazione passiva della Regione.3.- [OSCURATO:PERSONA], premesso di non voler appellare nemmeno tale ultimasentenza, riproponeva quindi la domanda con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. del 18 novembre 2015 nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], quale ufficio delegato ed organo straordinariodella Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della pro-tezione civile.All'esito della lite, il Tribunale con ordinanza 10 maggio 2016 riget-tava le eccezioni di carenza di legittimazione passiva della Ammini-strazione resistente e di inammissibilità dell'azione di ingiustificatoarricchimento e condannava la parte convenuta a pagare all'attoreeuro 2.021,00, così liquidando il compenso per l'attività svolta.4.- La Corte d'appello di Catanzaro, adita dal Cento con appelloprincipale e dalla difesa erariale con appello incidentale, con la sen-tenza indicata in intestazione e qui gravata, rigettava quello princi-pale ed accoglieva il gravame incidentale, dichiarando il difetto dilegittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della protezione civile.5.- Ricorre per cassazione il Cento, affidando il gravame a due mo-tivi illustrati da memoria.Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dellaprotezione civile, che conclude per l'inammissibilità dell'impugna-zione e, comunque, per il suo rigetto.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Col primo motivo il ricorrente deduce “violazione dell'art. 1comma 422 della l. 147/2013; violazione dell'art. 5 commi 4-ter equater della l.225/92; errata interpretazione dell'OPCM n. 57 del3 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/202614.3.2013; violazione dei principi di gerarchia delle fonti; omessaData pubblicazione 27/04/2026applicazione dell'art. 111 c.p.c. tutto in relazione all'art. 360 com-ma 1 n. 3 c.p.c.”.La Corte, errando, avrebbe ritenuto la Presidenza del Consiglio deiMinistri carente di legittimazione passiva, quando invece l'art. 1,comma 422, della legge n° 147 del 2013, giudicato conforme a Co-stituzione da Corte Cost. n° 8/2016, prevedeva sì il subingresso intutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pen-denti, anche ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., delle Amministra-zioni e degli Enti ordinariamente competenti, ma solo ove i Com-missari delegati fossero loro rappresentanti, ovvero soggetti daglistessi designati.D'altra parte, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°57/2013 non prevedeva affatto una successione universale in favo-re della Regione, poiché essa scandiva una serie di adempimentiche richiedevano la collaborazione tra la Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Calabria.Da ultimo, la legittimazione passiva della Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] – Dipartimento della Protezione civile era stata predica-ta anche dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 16793/2018, re-sa nella controversia tra il dottor [OSCURATO:PERSONA], segretario dellastessa commissione aggiudicatrice di cui era presidente il dottorCento, per il pagamento dell'attività svolta nella commissione me-desima.7.- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo l'intera ratio decidendidella sentenza gravata.Giova anzitutto chiarire che Cass., sez. III, 26 giugno 2018, n°16793, citata dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione, non haaffatto detto che debitore delle somme dovute ai componenti dellaCommissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori della piatta-forma depurativa di [OSCURATO:PERSONA] fosse la Presidenza del Consi-glio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, ma ha sem-4 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/2026plicemente osservato che l'Ordinanza n° 57/2013 aveva disciplinatoData pubblicazione 27/04/2026il subentro nelle obbligazioni assunte dal [OSCURATO:PERSONA] perl'emergenza rifiuti nella Regione Calabria nella forma di una suc-cessione a titolo particolare, con conseguente applicazione dell'art.111 cod. proc. civ. e prosecuzione del giudizio tra le parti originarie([OSCURATO:PERSONA] e Presidenza del Consiglio).Nella presente vicenda, al contrario, la Corte d'appello ha positiva-mente stabilito che “l'intera fattispecie, dal contratto alla sua con-clusione, si è svolta all'interno della gestione commissariale da par-te dello stesso Presidente della Regione”: snodo motivazionale cheil ricorrente non censura.Tanto premesso, è dunque evidente che, se il [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato nella persona del Presidente della RegioneCalabria, era pure applicabile l'art. 1, comma 422, della legge n°147/2013, in quanto il soggetto nominato ai sensi dell'art. 5 dellalegge n° 225 del 1992 era un rappresentante “delle amministrazio-ni e degli enti ordinariamente competenti”.8.- Col secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione degliartt. 112 e 132 c.p.c. per omesso esame dei motivi di appello in re-lazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo considerato i motividedotti con l'atto di appello, essendosi limitata ad esaminare laquestione preliminare, sollevata dalla difesa erariale, di difetto dilegittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta.Ciononostante, in dispositivo avrebbe pronunciato il rigetto dell'ap-pello.L'accoglimento del primo motivo travolgerebbe anche questa sta-tuizione ma, ad ogni buon fine, rileva il ricorrente che detta pro-nuncia sarebbe nulla per violazione degli art. 112 e 132 cod. proc.civ.9.- Il motivo è palesemente infondato.5 di 6Numero registro generale 4095/2022Numero sezionale 3943/2025Numero di raccolta generale 11346/2026La Corte, dopo aver accolto l'eccezione preliminare sollevata dalloData pubblicazione 27/04/2026appellato, non doveva affatto esaminare il merito dell'impugnazio-ne: sicché la violazione denunciata è del tutto insussistente.10.- Sulle spese.Tenuto conto della peculiare vicenda processuale in esame e dellamateria del contendere, sussistono giusti motivi per compensareintegralmente tra le parti le spese del presente giudizio.Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico del ricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussi-stenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del de-creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovu-Così deciso in Roma il 14 novembre 2025, nella camera diconsiglio della Prima Sezione.Il presidenteGuido Mercolino6 di 6
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