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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13929/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso enuncia motivi astrattamente riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., riguardanti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il tema delle attenuanti generiche, non sorretti comunque da alcuna concreta illustrazione ed argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso enuncia motivi astrattamente riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., riguardanti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il tema delle attenuanti generiche, non sorretti comunque da alcuna concreta illustrazione ed argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0
Sentenza Cassazione n. 13929/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris