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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 agosto 2026

Cassazione n. 24888/2026

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vvocato PierpaoloPalatella-ricorrente-controlegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma nel Rg n.5456/2023depositato il 18/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 19599/2024Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 24888/2026Data pubblicazione 31/08/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 25/08/2026Massimo Ferro

vvocato PierpaoloPalatella-ricorrente-controlegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma nel Rg n.5456/2023depositato il 18/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 19599/2024Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 24888/2026Data pubblicazione 31/08/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 25/08/2026Massimo Ferro
Decreto Cassazione n. 24888/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris