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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32969/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8497/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado/ con la quale non si confronta (cfr., soprattutto pagg. 4-5 sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8497/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado/ con la quale non si confronta (cfr., soprattutto pagg. 4-5 sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 32969/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris