CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; --7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione al giudizio di responsabilità ( dovendosi ritenere ineccepibile il giudizio speso quanto al concorso garantito dal ricorrente nell'attività di detenzione e spaccio ascritta al concorrete [OSCURATO:PERSONA] siccome inequivocabilmente cristallizzata dalla emergenze del servizio di osservazione reso prima dell'arresto in flagranza), sia in punto di qualificazione del fatto ( alla luce della compiuta disamina della fattispecie a giudizio ritenuta incompatibile con i costituti oggettivi dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 TU, tutti complessivamente considerati e valorizzati all'esito di una valutazione sinergica e globale altrettanto immune da censure), sia in relazione al mancato riconoscimento delle generiche ( denegate alla luce di una omessa indicazione di elementi positivi al fine pretermessi nella valutazione resa sul punto, aspetto non ovviato neppure dal presente ricorso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 20