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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24159/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che nell'unico motivo il ricorso deduca un argomento manifestamente infondato, in quanto la revoca dell'affidamento in prova a causa delle violazioni commesse dal condannato (da ultimo, ha colpito con un calcio al torace la convivente), contenendo il giudizio del Tribunale circa la inadeguatezza della misura alternativa a sostenere il progetto di recupero, comporta anche l'implicita valutazione di inidoneità della semilibertà, misura che ex art. 50, comma 4, ord. pen. può essere disposta soltanto "in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società", condizioni che nel caso in esame l'ordinanza evidenzia non esservi, perché il condannato non ha effettuato progressi nel corso del trattamento, ma anzi è incorso in violazioni che hanno fatto ritenere al Tribunale che lo stesso non avesse compreso le regole della misura alternativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che nell'unico motivo il ricorso deduca un argomento manifestamente infondato, in quanto la revoca dell'affidamento in prova a causa delle violazioni commesse dal condannato (da ultimo, ha colpito con un calcio al torace la convivente), contenendo il giudizio del Tribunale circa la inadeguatezza della misura alternativa a sostenere il progetto di recupero, comporta anche l'implicita valutazione di inidoneità della semilibertà, misura che ex art. 50, comma 4, ord. pen. può essere disposta soltanto "in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società", condizioni che nel caso in esame l'ordinanza evidenzia non esservi, perché il condannato non ha effettuato progressi nel corso del trattamento, ma anzi è incorso in violazioni che hanno fatto ritenere al Tribunale che lo stesso non avesse compreso le regole della misura alternativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 april
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