CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, nel contestare la disapplicazione dell'art. 89 cod. pen. non si confronta con il puntuale contenuto della sentenza impugnata (p. 3-4) che ha illustrato le ragion per le quali le conclusioni della perizia clinica sull'imputato non conducono a escludere la piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto per il quale si procede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il residente Angelo sta,n,% Pierluigl i Stefano • [OSCURATO:PERSONA] - 5 2022 [OSCURATO:PERSONA]( IERE E