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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 18227/2022

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ORDINANZA sul ricorso 19228/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege R.G.N. 19228/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino, - intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 02/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, con decreto del 2 novembre 2019, ha convalidato il provvedimento di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ravvisando la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 ed osservando «al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l'espatrio».

Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a quattro motivi, corroborati da memoria.

L'amministrazione ha svolto controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti quattro motivi:R.G.N. 19228/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione degli artt.13, comma 2 bis, e 14 del d.lgs. n.286/1998 per manifesta illegittimità del presupposto provvedimento di espulsione in ragione della omessa valutazione dei legami familiari dello straniero in Italia; II) Violazione degli artt.112 cod.proc.civ., 13, comma 2 bis, 14, comma 4, del d.lgs. n.286/19998, 111 Cost. - nullità del provvedimento per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della convalida per mancata valutazione dei rapporti familiari dello straniero in Italia; III) Violazione degli artt. 14, comma 4, del d.lgs. n.286/1998, 15 par.2, della Direttiva 2008/115/CE, art. 111, comma sesto, Cost. - motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Torino, ridotto ad una mera formula di stile, senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998, né alcuna confutazione delle argomentazioni della difesa; IV) Violazione degli artt. 14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, 125, comma terzo, cod.proc.civ. e 111 Cost. - nullità del provvedimento per mancanza della motivazione.

2.1. I motivi terzo e quarto, da trattare prioritariamente, sono fondati e vanno accolti.

2.2. Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge R.G.N. 19228/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass.n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019).

Del resto, anche l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato».

2.3. Nel caso di specie, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, reso all'esito dell'udienza, alle ore 10,53, del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA] convalida».

Cinque minuti dopo, alle 10,58, il Giudice di pace aggiunge una nota motivazionale, in parte prestampata, dalla quale si ricava esclusivamente che sussistono i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998, senza neppure indicare quale sia, tra i tanti elencati nell'art. 13, il motivo di espulsione - e la deduzione svolta sul punto dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale sarebbe quello previsto dall'art.13, comma 2, lett. c), non è specifica, non essendo stato il decreto di espulsione trascritto sul punto.

Né il giudice di pace prende in esame in alcun modo, anche solo per disattenderle, le allegazioni del ricorrente -svolte anche a verbale - circa l'esistenza di ragioni di avvicinamento familiare.

La motivazione risulta essere, pertanto, ampiamente al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass. Sez.

U. nn. 8053 e 8054/2014;R.G.N. 19228/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. Sez.

U n. 17619/2017; Cass. n. 16611/2018).

2.4. Ciò comporta la nullità del provvedimento perché - come già affermato in relazione al procedimento camerale di opposizione all'espulsione (Cass. n. 28158/2017; Cass. n. 18108/2010) - il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di convalida del trattenimento, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi.

2.5. Resta assorbito l'esame dei motivi primo e secondo.

3. In conclusione, i motivi terzo e quarto vanno accolti, assorbiti i motivi primo e secondo; il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di altro magistrato per il riesame e la compiuta motivazione, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado.

Non si applica l'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M. - Accoglie i motivi terzo e quarto, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di altro ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19228/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege R.G.N. 19228/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino, - intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 02/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, con decreto del 2 novembre 2019, ha convalidato il provvedimento di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ravvisando la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 ed osservando «al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l'espatrio». Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a quattro motivi, corroborati da memoria. L'amministrazione ha svolto controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è articolato nei seguenti quattro motivi:R.G.N. 19228/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione degli artt.13, comma 2 bis, e 14 del d.lgs. n.286/1998 per manifesta illegittimità del presupposto provvedimento di espulsione in ragione della omessa valutazione dei legami familiari dello straniero in Italia; II) Violazione degli artt.112 cod.proc.civ., 13, comma 2 bis, 14, comma 4, del d.lgs. n.286/19998, 111 Cost. - nullità del provvedimento per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della convalida per mancata valutazione dei rapporti familiari dello straniero in Italia; III) Violazione degli artt. 14, comma 4, del d.lgs. n.286/1998, 15 par.2, della Direttiva 2008/115/CE, art. 111, comma sesto, Cost. - motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Torino, ridotto ad una mera formula di stile, senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998, né alcuna confutazione delle argomentazioni della difesa; IV) Violazione degli artt. 14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, 125, comma terzo, cod.proc.civ. e 111 Cost. - nullità del provvedimento per mancanza della motivazione. 2.1. I motivi terzo e quarto, da trattare prioritariamente, sono fondati e vanno accolti. 2.2. Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge R.G.N. 19228/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass.n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019). Del resto, anche l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato». 2.3. Nel caso di specie, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, reso all'esito dell'udienza, alle ore 10,53, del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA] convalida». Cinque minuti dopo, alle 10,58, il Giudice di pace aggiunge una nota motivazionale, in parte prestampata, dalla quale si ricava esclusivamente che sussistono i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998, senza neppure indicare quale sia, tra i tanti elencati nell'art. 13, il motivo di espulsione - e la deduzione svolta sul punto dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale sarebbe quello previsto dall'art.13, comma 2, lett. c), non è specifica, non essendo stato il decreto di espulsione trascritto sul punto. Né il giudice di pace prende in esame in alcun modo, anche solo per disattenderle, le allegazioni del ricorrente -svolte anche a verbale - circa l'esistenza di ragioni di avvicinamento familiare. La motivazione risulta essere, pertanto, ampiamente al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014;R.G.N. 19228/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. Sez. U n. 17619/2017; Cass. n. 16611/2018). 2.4. Ciò comporta la nullità del provvedimento perché - come già affermato in relazione al procedimento camerale di opposizione all'espulsione (Cass. n. 28158/2017; Cass. n. 18108/2010) - il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di convalida del trattenimento, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi. 2.5. Resta assorbito l'esame dei motivi primo e secondo. 3. In conclusione, i motivi terzo e quarto vanno accolti, assorbiti i motivi primo e secondo; il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di altro magistrato per il riesame e la compiuta motivazione, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado. Non si applica l'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato. P.Q.M. - Accoglie i motivi terzo e quarto, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di altro ma
Decreto Cassazione n. 18227/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris