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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 37140/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di lesioni personali; mentre ha confermato la condanna anche dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando due motivi (sui quali insiste anche nella memoria di replica al P.G.).

2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), la mancata assunzione della prova decisiva rappresentata dalla ricognizione.

2.2. Con il secondo denuncia una "preventiva induzione in errore de/difensore da parte dell'ufficio e quindi lesione del diritto di difesa".

Il disposto dell'art. 23-bis legge n. 137 del 2020 fa riferimento alla modalità della camera di consiglio, salvo che una delle parti non faccia richiesta di discussione orale.

Il decreto di citazione dinanzi alla Corte di appello convocava le parti, espressamente, per l'udienza pubblica; il che avrebbe indotto il difensore dell'imputato a credere che una delle altre parti avesse chiesto la discussione orale, rendendo superflua una nuova istanza.

2.3. Nell'ambito del secondo motivo il ricorrente "reclama il proprio diritto alla prevalenza della declaratoria di assoluzione piena, rispetto alla applicazione della prescrizione".

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Entrambe le persone offese hanno riconosciuto l'imputato in termini di certezza; alla luce di tale compendio probatorio la Corte di appello ha ritenuto superfluo disporre una "ricognizione formale", fornendo una motivazione immune da vizi logici (cfr. pag. 8 sentenza impugnata).

6. Analoga sorte segue il secondo motivo di ricorso.

Non dà luogo ad alcuna nullità l'indicazione, nel provvedimento di vocatio in ius della celebrazione di una udienza pubblica anziché della assunzione di una decisione in camera di consiglio in forza della normativa ennergenziale.

Come già osservato da Sez. 5, n. 23339 del 23/03/2022, Garofano, l'art. 23 d.l. 149 del 2020 (e, in seguito, l'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020), proprio a cagione dell'emergenza epidemiologica, ha previsto che nel periodo de quo, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede[sse] in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero fac[esse] richiesta di discussione orale o che l'imputato manifest[asse] la volontà di comparire», da formularsi per iscritto e da trasmettersi (nel termine perentorio di rito) quando avanzata dall'imputato, «a mezzo del difensore».

Dunque, nel caso in esame la trattazione in camera di consiglio non è stata disposta con un provvedimento ordinatorio della Corte di appello ma ha avuto luogo in ossequio alla citata normativa che non prevede in alcun modo che l'imputato sia reso edotto della diversa modalità di trattazione del procedimento, bensì riconosce allo stesso la facoltà, da esercitarsi per il tramite della difesa tecnica (e nella specie non esercitata), di chiedere la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01).

7. Infine va osservato che la richiesta di una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. pen. è intrinsecamente generica, poiché formulata in maniera apodittica, senza alcun argomento concreto a sostegno.

8. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di lesioni personali; mentre ha confermato la condanna anche dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando due motivi (sui quali insiste anche nella memoria di replica al P.G.). 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), la mancata assunzione della prova decisiva rappresentata dalla ricognizione. 2.2. Con il secondo denuncia una "preventiva induzione in errore de/difensore da parte dell'ufficio e quindi lesione del diritto di difesa". Il disposto dell'art. 23-bis legge n. 137 del 2020 fa riferimento alla modalità della camera di consiglio, salvo che una delle parti non faccia richiesta di discussione orale. Il decreto di citazione dinanzi alla Corte di appello convocava le parti, espressamente, per l'udienza pubblica; il che avrebbe indotto il difensore dell'imputato a credere che una delle altre parti avesse chiesto la discussione orale, rendendo superflua una nuova istanza. 2.3. Nell'ambito del secondo motivo il ricorrente "reclama il proprio diritto alla prevalenza della declaratoria di assoluzione piena, rispetto alla applicazione della prescrizione". 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il primo motivo è manifestamente infondato. Entrambe le persone offese hanno riconosciuto l'imputato in termini di certezza; alla luce di tale compendio probatorio la Corte di appello ha ritenuto superfluo disporre una "ricognizione formale", fornendo una motivazione immune da vizi logici (cfr. pag. 8 sentenza impugnata). 6. Analoga sorte segue il secondo motivo di ricorso. Non dà luogo ad alcuna nullità l'indicazione, nel provvedimento di vocatio in ius della celebrazione di una udienza pubblica anziché della assunzione di una decisione in camera di consiglio in forza della normativa ennergenziale. Come già osservato da Sez. 5, n. 23339 del 23/03/2022, Garofano, l'art. 23 d.l. 149 del 2020 (e, in seguito, l'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020), proprio a cagione dell'emergenza epidemiologica, ha previsto che nel periodo de quo, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede[sse] in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero fac[esse] richiesta di discussione orale o che l'imputato manifest[asse] la volontà di comparire», da formularsi per iscritto e da trasmettersi (nel termine perentorio di rito) quando avanzata dall'imputato, «a mezzo del difensore». Dunque, nel caso in esame la trattazione in camera di consiglio non è stata disposta con un provvedimento ordinatorio della Corte di appello ma ha avuto luogo in ossequio alla citata normativa che non prevede in alcun modo che l'imputato sia reso edotto della diversa modalità di trattazione del procedimento, bensì riconosce allo stesso la facoltà, da esercitarsi per il tramite della difesa tecnica (e nella specie non esercitata), di chiedere la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D., Rv. 282531 - 01). 7. Infine va osservato che la richiesta di una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. pen. è intrinsecamente generica, poiché formulata in maniera apodittica, senza alcun argomento concreto a sostegno. 8. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore d
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