CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5585-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., legale rappresentante, rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 34, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 106.; - intimata - avverso la sentenza n. 1553/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per II.DD., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all'anno di imposta 2005; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 535/2012, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1553/7/2020, depositata il 13/07/2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva come "la sentenza impugnata presenta un'analisi critica e motivata su tutti i punti esposti nel ricorso di primo grado, di cui la commissione ne condivide le decisioni" (cfr. ult. p. della motivazione della sentenza impugnata); che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che l'avvenuto decesso del procuratore di parte ricorrente (cfr. certificato di morte depositato il 7.10.2022) non è idoneo a determinare l'interruzione del presente giudizio di legittimità, caratterizzato dall'impulso di ufficio e, perciò, sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. (Cass., Sez. L, 22.5.2014, n. 11382, Rv. 630916-01); né, considerato l'esito Ric. 2021 n. 5585 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- del giudizio, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire alla parte di munirsi di un nuovo difensore (arg. da Cass., Sez. 3, 8.4.2020, n. 7751, Rv. 657500-01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (senza indicare in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura è stata proposta) della "assenza di motivazione in merito alla richiesta di violazione ed erronea applicazione ed interpretazione del comma 7 dell'articolo 12 della legge 212/2002 [recte, 2000]" (cfr. ricorso, p. 4), per essere la sentenza di appello nulla per difetto di motivazione, alcunché avendo la C.T.R. detto in relazione al lamentato mancato rispetto dei termini di cui al cit. art. 12, comma 7; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (ancora una volta senza indicare in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura è stata proposta) la "assenza di motivazione in merito alla richiesta di violazione ed erronea applicazione ed interpretazione del comma 1, lettera D, dell'articolo 39 del D.P.R. n. 600/73" (cfr. ricorso, p. 4), per essere la sentenza di appello nulla per difetto di motivazione, alcunché avendo la C.T.R. detto in relazione alla lamentata violazione dell'art. 39 cit.; che i due motivi - i quali denunziano, all'evidenza, un vizio di motivazione apparente e che, per identità di questioni agli stessi sottese, ben possono essere trattati congiuntamente - sono manifestamente fondati; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di Ric. 2021 n. 5585 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -3- legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01); che, sotto diverso - ma concorrente, ai fini che in questa sede interessano - profilo la sentenza d'appello può essere motivata per relationem a quella di prime cure, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., Sez. 1, 5.8.2019, n. 20883, Rv. 654951-01); Ric. 2021 n. 5585 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -4- che tanto premesso, rileva il collegio come, nella specie, la C.T.R. abbia dato atto dell'avvenuta sottoposizione al proprio vaglio, quali specifici motivi di appello, di tutte le censure già proposte in prime cure dalla contribuente (cfr. svolgimento in fatto della sentenza impugnata, p. 1, secondo cpv) e, dunque, anche delle due questioni sottese ai motivi in esame e trascritte, ai fini della specificità dei mezzi di gravame (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), alle pp. 2-3 del ricorso; che, tuttavia, osserva la Corte come, rispetto a tali questioni, i giudici di appello siano incorsi nel denunziato vizio, avendo assunto una motivazione per relationem alla pronuncia di prime cure ("la sentenza impugnata presenta un'analisi critica e motivata su tutti i punti esposti nel ricorso di primo grado, di cui la commissione ne condivide le decisioni". Cfr. ult. p. della motivazione della sentenza impugnata) meramente apparente, consistente in una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, priva di un esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame e, dunque, in ultima analisi, inidonea a costituire espressione di un autonomo processo deliberativo (arg. da Cass., Sez. L, 25.10.2018, n. 27112, Rv. 651205-01; Cass., Sez. 5, 6.7.2022, n. 21443, Rv. 665310-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Ric. 2021 n. 5585 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -5- La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio