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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 833/2026

ECLI:EU:C:2026:534
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0067_RES

Causa C‑67/25 [[OSCURATO:PERSONA]] R e K e N (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 luglio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 833/2014 – Articolo 2 septies , paragrafo 1 – Nozione di “operatore” – Divieto di radiodiffusione di contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV del regolamento n. 833/2014 – Radiodiffusione di tali contenuti da parte di persone fisiche su un sito Internet che genera introiti solo sotto forma di contributi volontari» Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto per gli operatori di effettuare la radiodiffusione di contenuti di talune persone giuridiche, di talune entità o di taluni organismi – Nozione di operatore – Persona fisica che gestisce un sito Internet nel quale effettua la radiodiffusione di tali contenuti e che ne trae introiti sotto forma di contributi volontari di terzi – Inclusione (Regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 2 septies, § 1, e 2022/350) (v. punti 38‑41, 46‑54, 58 e dispositivo) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto per gli operatori di effettuare la radiodiffusione di contenuti di talune persone giuridiche, di talune entità o di taluni organismi – Nozione di operatore – Criteri – Presa in considerazione dell’estensione o della durata della radiodiffusione effettuata – Criterio non pertinente (Regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 2 septies, § 1, e 2022/350) (v. punto 56) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), la Corte interpreta la nozione di «operatore» ai sensi dell’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 ( 1 ), il quale prevede, nell’ambito delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina, il divieto per gli operatori di effettuare la radiodiffusione di contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV di tale regolamento.

Il giudice del rinvio è stato adito nell’ambito di un’indagine penale nei confronti di tre persone fisiche sospettate di aver effettuato la radiodiffusione, tramite un sito Internet, di video provenienti dal canale RT Germany, la cui diffusione è vietata ai sensi dell’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014.

I contenuti pubblicati su tale sito Internet erano liberamente accessibili, ma un invito a effettuare offerte incoraggiava gli utenti a sostenerne finanziariamente la gestione.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale al fine di stabilire se il divieto di radiodiffusione di cui all’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 possa essere opposto a tali persone fisiche in quanto «operatori».

Giudizio della Corte La Corte dichiara, anzitutto, che un’interpretazione letterale dell’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 porta a considerare come «operatore» qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della radiodiffusione o della messa a disposizione dei contenuti contemplati da tale disposizione, anche nell’ambito di un’attività non retribuita o nell’ambito della gestione di un sito Internet finanziata da contributi volontari di terzi.

Infatti, da un lato, il legislatore dell’Unione ha utilizzato il termine «operatore» senza accompagnarlo, nella grande maggioranza delle versioni linguistiche di detta disposizione, dall’aggettivo «economico».

Dall’altro lato, la stessa disposizione riguarda, in particolare, modalità di diffusione su Internet generalmente accessibili a titolo gratuito e che non presentano necessariamente un carattere remunerato.

Le domande frequenti relative all’attuazione del regolamento n. 833/2014 ( 2 ) pubblicate dai servizi della Commissione, che subordinano la nozione di «operatore» all’esercizio di un’attività «commerciale o professionale», non mettono in discussione tale valutazione, dal momento che esse costituiscono solo un documento di lavoro privo di forza vincolante, e che tale requisito non risulta dalla formulazione dell’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014.

Inoltre, nell’ambito dell’interpretazione contestuale, la Corte rileva che, quando il legislatore dell’Unione ha inteso limitare l’ambito di applicazione di una misura restrittiva ai soli operatori che esercitano un’attività di natura economica, lo ha fatto in modo esplicito ( 3 ).

Orbene, ciò non vale manifestamente per l’articolo 2 septies , paragrafo

1. Infine, per quanto riguarda l’interpretazione teleologica, la Corte ritiene che l’interpretazione di tale disposizione, secondo la quale il divieto previsto dovrebbe applicarsi solo alle persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività commerciale e perseguono uno scopo di lucro, priverebbe tale divieto del suo effetto utile e sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti da detto divieto.

Infatti, una siffatta interpretazione consentirebbe a operatori che non traggono alcun introito dal loro sito Internet di effettuare liberamente la radiodiffusione di contenuti di cui alla suddetta disposizione, contribuendo così attivamente a campagne di disinformazione e di destabilizzazione condotte da media posti sotto il controllo permanente dei dirigenti della Federazione russa e minacciando, pertanto, l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione europea.

La Corte sottolinea altresì che il finanziamento di siti Internet mediante contributi volontari di terzi rende, in linea di principio, meno agevole la tracciabilità dell’origine dei finanziamenti e, pertanto, delle eventuali influenze esercitate sui contenuti diffusi.

Tale configurazione può quindi facilitare, direttamente o indirettamente, l’ingerenza di interessi stranieri, compresi Stati terzi, nella radiodiffusione di contenuti mediatici e dunque aumentare il rischio che siffatti siti Internet siano utilizzati per trasmettere la campagna di propaganda istituita dalla Federazione russa che il regolamento n. 833/2014 mira a vietare.

Inoltre, la Corte precisa che la qualificazione come «operatore», ai sensi dell’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, è indipendente dall’estensione e dalla durata della radiodiffusione effettuata.

Infatti, né tale disposizione né il regolamento in questione prevedono che tali elementi debbano essere presi in considerazione a tal fine.

Una siffatta interpretazione rischierebbe, in ogni caso, di favorire comportamenti elusivi di detta disposizione consistenti nel frammentare artificiosamente le attività di radiodiffusione dei contenuti coperti da quest’ultima. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU 2014, L 229, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1 o marzo 2022 ( GU 2022, L 65, pag. 1 ). ( 2 ) Documento intitolato «Consolidated FAQs on the implementation of [OSCURATO:PERSONA] n. 833/2014 and [OSCURATO:PERSONA] n. 269/2014» («Domande frequenti consolidate sull’attuazione del regolamento del Consiglio n. 833/2014 e del regolamento n. 269/2014 del Consiglio»). ( 3 ) Al pari dell’articolo 3 novodecies , paragrafo 4, del regolamento n. 833/2014, introdotto dal regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1745), il quale, nella grande maggioranza delle sue versioni linguistiche, menziona il paese di registrazione degli «operatori economici interessati» nell’ambito dell’adozione delle norme nazionali di dovuta diligenza relative all’applicazione del divieto di trasbordo di gas naturale liquefatto originario della Russia o esportato dalla Russia.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0067_RES Causa C‑67/25 [[OSCURATO:PERSONA]] R e K e N (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 luglio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 833/2014 – Articolo 2 septies , paragrafo 1 – Nozione di “operatore” – Divieto di radiodiffusione di contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV del regolamento n. 833/2014 – Radiodiffusione di tali contenuti da parte di persone fisiche su un sito Internet che genera introiti solo sotto forma di contributi volontari» Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto per gli operatori di effettuare la radiodiffusione di contenuti di talune persone giuridiche, di talune entità o di taluni organismi – Nozione di operatore – Persona fisica che gestisce un sito Internet nel quale effettua la radiodiffusione di tali contenuti e che ne trae introiti sotto forma di contributi volontari di terzi – Inclusione (Regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 2 septies, § 1, e 2022/350) (v. punti 38‑41, 46‑54, 58 e dispositivo) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto per gli operatori di effettuare la radiodiffusione di contenuti di talune persone giuridiche, di talune entità o di taluni organismi – Nozione di operatore – Criteri – Presa in considerazione dell’estensione o della durata della radiodiffusione effettuata – Criterio non pertinente (Regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 2 septies, § 1, e 2022/350) (v. punto 56) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), la Corte interpreta la nozione di «operatore» ai sensi dell’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 ( 1 ), il quale prevede, nell’ambito delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina, il divieto per gli operatori di effettuare la radiodiffusione di contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV di tale regolamento. Il giudice del rinvio è stato adito nell’ambito di un’indagine penale nei confronti di tre persone fisiche sospettate di aver effettuato la radiodiffusione, tramite un sito Internet, di video provenienti dal canale RT Germany, la cui diffusione è vietata ai sensi dell’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014. I contenuti pubblicati su tale sito Internet erano liberamente accessibili, ma un invito a effettuare offerte incoraggiava gli utenti a sostenerne finanziariamente la gestione. In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale al fine di stabilire se il divieto di radiodiffusione di cui all’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 possa essere opposto a tali persone fisiche in quanto «operatori». Giudizio della Corte La Corte dichiara, anzitutto, che un’interpretazione letterale dell’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 porta a considerare come «operatore» qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della radiodiffusione o della messa a disposizione dei contenuti contemplati da tale disposizione, anche nell’ambito di un’attività non retribuita o nell’ambito della gestione di un sito Internet finanziata da contributi volontari di terzi. Infatti, da un lato, il legislatore dell’Unione ha utilizzato il termine «operatore» senza accompagnarlo, nella grande maggioranza delle versioni linguistiche di detta disposizione, dall’aggettivo «economico». Dall’altro lato, la stessa disposizione riguarda, in particolare, modalità di diffusione su Internet generalmente accessibili a titolo gratuito e che non presentano necessariamente un carattere remunerato. Le domande frequenti relative all’attuazione del regolamento n. 833/2014 ( 2 ) pubblicate dai servizi della Commissione, che subordinano la nozione di «operatore» all’esercizio di un’attività «commerciale o professionale», non mettono in discussione tale valutazione, dal momento che esse costituiscono solo un documento di lavoro privo di forza vincolante, e che tale requisito non risulta dalla formulazione dell’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014. Inoltre, nell’ambito dell’interpretazione contestuale, la Corte rileva che, quando il legislatore dell’Unione ha inteso limitare l’ambito di applicazione di una misura restrittiva ai soli operatori che esercitano un’attività di natura economica, lo ha fatto in modo esplicito ( 3 ). Orbene, ciò non vale manifestamente per l’articolo 2 septies , paragrafo 1. Infine, per quanto riguarda l’interpretazione teleologica, la Corte ritiene che l’interpretazione di tale disposizione, secondo la quale il divieto previsto dovrebbe applicarsi solo alle persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività commerciale e perseguono uno scopo di lucro, priverebbe tale divieto del suo effetto utile e sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti da detto divieto. Infatti, una siffatta interpretazione consentirebbe a operatori che non traggono alcun introito dal loro sito Internet di effettuare liberamente la radiodiffusione di contenuti di cui alla suddetta disposizione, contribuendo così attivamente a campagne di disinformazione e di destabilizzazione condotte da media posti sotto il controllo permanente dei dirigenti della Federazione russa e minacciando, pertanto, l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione europea. La Corte sottolinea altresì che il finanziamento di siti Internet mediante contributi volontari di terzi rende, in linea di principio, meno agevole la tracciabilità dell’origine dei finanziamenti e, pertanto, delle eventuali influenze esercitate sui contenuti diffusi. Tale configurazione può quindi facilitare, direttamente o indirettamente, l’ingerenza di interessi stranieri, compresi Stati terzi, nella radiodiffusione di contenuti mediatici e dunque aumentare il rischio che siffatti siti Internet siano utilizzati per trasmettere la campagna di propaganda istituita dalla Federazione russa che il regolamento n. 833/2014 mira a vietare. Inoltre, la Corte precisa che la qualificazione come «operatore», ai sensi dell’articolo 2 septies , paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, è indipendente dall’estensione e dalla durata della radiodiffusione effettuata. Infatti, né tale disposizione né il regolamento in questione prevedono che tali elementi debbano essere presi in considerazione a tal fine. Una siffatta interpretazione rischierebbe, in ogni caso, di favorire comportamenti elusivi di detta disposizione consistenti nel frammentare artificiosamente le attività di radiodiffusione dei contenuti coperti da quest’ultima. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU 2014, L 229, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1 o marzo 2022 ( GU 2022, L 65, pag. 1 ). ( 2 ) Documento intitolato «Consolidated FAQs on the implementation of [OSCURATO:PERSONA] n. 833/2014 and [OSCURATO:PERSONA] n. 269/2014» («Domande frequenti consolidate sull’attuazione del regolamento del Consiglio n. 833/2014 e del regolamento n. 269/2014 del Consiglio»). ( 3 ) Al pari dell’articolo 3 novodecies , paragrafo 4, del regolamento n. 833/2014, introdotto dal regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1745), il quale, nella grande maggioranza delle sue versioni linguistiche, menziona il paese di registrazione degli «operatori economici interessati» nell’ambito dell’adozione delle norme nazionali di dovuta diligenza relative all’applicazione del divieto di trasbordo di gas naturale liquefatto originario della Russia o esportato dalla Russia.
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